Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14451 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18422/2019 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Ghiotto

e dall’Avv. Alberto Saraceno, con domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, Via degli Scipioni, n. 265;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Cattan e

dall’Avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, Viale Delle Milizie, n. 38;

– controricorrente –

e contro

S.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Cattan e

dell’Avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, Viale Delle Milizie, n. 38;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Provincia di Verona, Uniqua Osterreich Versicherungen AG;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 3355/2018,

depositata il 5 dicembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C.R. convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, S.M. e T.A., quali eredi di T.R., e la Provincia di Verona, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il (OMISSIS), alle ore (OMISSIS), sulla strada provinciale (OMISSIS), causato dallo scontro tra il motociclo Suzuki condotto dal proprio congiunto C.F. e la mountain bike condotta da T.R., nel quale entrambi i conducenti avevano perso la vita.

Secondo la prospettazione dell’istante – quale riferita nella sentenza qui impugnata – il sinistro si era verificato nelle circostanze e con le modalità seguenti: “giunto all’altezza del Km 11+50 C.F. aveva intrapreso manovra di sorpasso dell’autoarticolato (OMISSIS), condotto da B.R.;

nel frattempo T.R., sopraggiungente dalla pista ciclo-pedonale arginale posta a destra della strada provinciale, a bordo della propria mountain bike, aveva iniziato ad attraversare la strada provinciale;… detta intersezione non era presegnalata ed era priva di visibilità ed assolutamente imprevedibile;… durante la predetta manovra il velocipede andava ad impattare contro il motociclo condotto dal C., che nel frattempo aveva ultimato la manovra di sorpasso”.

2. Esteso il contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice dell’ente locale, all’esito dell’istruzione condotta il tribunale rigettò la domanda ritenendo il difetto di legittimazione passiva di T.A. e, quanto alle altre convenute, la sua infondatezza nel merito.

Ritenne infatti che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del C., il quale: procedeva ad una velocità superiore al limite di 90 km/h ed aveva intrapreso una manovra di sorpasso vietata occupando la corsia di sinistra. Escluse per contro che alcuna responsabilità fosse ascrivibile al ciclista, poichè questi aveva iniziato la manovra di attraversamento nella corretta convinzione di poterla concludere in sicurezza rispetto all’autoarticolato e non era tenuto a concedere la precedenza al motociclista in quanto non lo vedeva e anche in considerazione del divieto di sorpasso ivi esistente.

Soggiunse che neppure era configurabile una responsabilità della Provincia di Verona essendo emerso che all’epoca del sinistro non esisteva ancora la pista ciclo-pedonale e che inoltre “lo stradello” non era utilizzabile in quanto l’accesso era precluso da una sbarra e da un cartello di divieto, sicchè nessun obbligo di predisposizione di segnaletica era attribuibile alla Provincia.

3. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame interposto dal C. solo in punto di spese processuali (riducendone l’ammontare) e lo ha rigettato nel resto.

Confermato il positivo accertamento della responsabilità del motociclista (per la eccessiva velocità tenuta; per la sua collocazione al di là della linea di mezzeria; per aver intrapreso manovra di sorpasso nonostante il divieto e la presenza di un dosso, presegnalato, che limitava la visibilità), quanto al comportamento del ciclista ha osservato, sulla base dei rilievi svolti dal c.t.u., che:

– è “ragionevole ipotizzare che il T. avesse iniziato la manovra di attraversamento della strada provinciale quando ancora non poteva vedere l’arrivo del motociclo, sia per la conformazione del ponte (prima ascendente e poi discendente), sia per la presenza dell’autoarticolato”;

– quando il ciclista aveva iniziato l’attraversamento la moto non aveva ultimato la manovra di sorpasso dell’autoarticolato;

– non avrebbe avuto senso che il ciclista intraprendesse l’attraversamento stradale se avesse visto sopraggiungere ad elevata velocità la moto;

– nè si può pensare che lo stesso non avesse guardato da quella parte giacchè aveva iniziato l’attraversamento proprio perchè aveva notato l’autoarticolato a distanza e velocità tali da permettergli il predetto attraversamento;

– il ciclista, una volta iniziata la manovra, non aveva alternative al mantenersi in movimento continuando la manovra di attraversamento della carreggiata;

– sono pienamente condivisibili quindi le conclusioni del c.t.u. secondo cui “nulla si ritiene possa essere imputato al ciclista, il quale non ha omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo che poteva vedere, ovvero l’autoarticolato, ma nulla era tenuto a fare nei confronti del motociclo che non poteva vedere, ed il cui arrivo non era prevedibile in considerazione della segnaletica orizzontale in loco”;

– l’attraversamento non era vietato poichè, nel punto in cui era avvenuto l’urto, la linea di mezzeria era discontinua.

4 Avverso tale decisione C.R. propone ricorso per cassazione, con tre mezzi, precisando (a pag. 2) che lo stesso viene notificato anche ad T.A., alla Provincia di Verona ed alla Uniqua Osterreich Versicherungen AG ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

S.M. e T.A. depositano separati controricorsi. Le altre intimate non svolgono difese nella presente sede.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la sentenza impugnata riconosciuto la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro ai fini dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2”.

Lamenta che la corte territoriale si è limitata al vaglio della sola condotta tenuta dal C. poco prima del sinistro, omettendo una valutazione completa di tutti i fatti oggetto di giudizio e rilevanti ai fini del decidere (quali segnatamente il provenire da uno stradello nel quale era inibito l’accesso; la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, nell’immettersi in una strada principale provenendo da una secondaria).

Critica la decisione impugnata poichè ha in sostanza escluso ogni responsabilità in capo al T. sul rilievo che questi aveva semplicemente omesso di dare la precedenza a un veicolo che stava compiendo un’infrazione al codice della strada.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. per non avere la sentenza impugnata riconosciuto la corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro.

Lamenta che, in contrasto con la costante interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la corte veneziana si è limitata ad accertare la condotta colposa di C.F. e, in conseguenza di tale accertamento, ha ritenuto superfluo verificare e accertare se anche la condotta del T. fosse colposa e, di conseguenza, se la stessa poteva incidere sulla causazìone dell’evento dannoso, nonostante fosse emerso dalle risultanze istruttorie che l’accesso alla strada percorsa da T. fosse inibito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “vizio di motivazione per non aver dato conto la corte territoriale delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere la gradazione di responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2”.

4. E’ fondato il secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (v. e pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124).

E’ stato in particolare precisato che l’infrazione, pur grave (come ad es. l’invasione dell’altra corsia), commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).

L’esame condotto dalla Corte di merito appare informato ad una regola di giudizio eccentrica e comunque diversa da quella sopra esposta.

E’ evidente infatti che non può valere a soddisfare l’accertamento richiesto l’osservazione secondo cui “non avrebbe avuto senso che il ciclista intraprendesse l’attraversamento stradale se avesse visto sopraggiungere ad elevata velocità la moto”, dal momento che quel che occorreva domandarsi non è (soltanto) se il ciclista avesse iniziato l’attraversamento pur avendo visto il sopraggiungere della moto, ma (anche e piuttosto) se tale attraversamento egli abbia attraversato essendo in condizioni di escludere con ragionevole e obiettiva certezza il sopraggiungere di veicoli, ancorchè a loro volta inosservanti delle regole di comportamento.

Nè può valere ad escludere la colpa e tanto meno a superare la presunzione di colpa il rilievo che il ciclista non poteva avvedersi del sopraggiungere del motociclista perchè nascosto dall’autoarticolato, dal momento che, al contrario, proprio la riduzione della visuale – determinata e dalla condizione della strada (segnatamente per la conformazione del ponte, prima ascendente e poi discendente) e dalla presenza dell’autoarticolato – avrebbe dovuto consigliare di non iniziare l’attraversamento, in assenza della elevata e ragionevole certezza di poterlo fare in condizioni di totale sicurezza.

In tale direzione la valutazione operata sembra piuttosto obliterare le regole di prudenza non solo generiche ma anche specifiche, ricavabili dal codice della strada.

Ci si riferisce anzitutto all’art. 140 C.d.S., comma 1, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di “comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, ma anche alle specifiche regole di condotta poste dall’art. 141 C.d.S. e, tra esse, in particolare, a quella che obbliga il conducente a “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2), e di “regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni” (comma 3).

Tali disposizioni dimostrano, invero, che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.

Il principio dell’affidamento, dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purchè rientri nel limite della prevedibilità.

5. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti l’rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA