Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14451 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Marcello Marcuccio,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Nanni Francesca

Romana in Roma, viale Vaticano, n. 46;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Mormando Vittorio e

Angeletti Alberto, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Pisanelli, n. 2;

– controricorrente –

e contro

SA.PA. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 601 depositata

il 19 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Marcello Marcuccio e Mormando Vittorio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3805 depositata il 10 dicembre 2001, ha rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta da M.G. nei confronti di G. F. e della SA.PA. Immobiliare s.r.l. (mandataria per conto del G.), stabilendo che il contratto concluso il 21 febbraio 1994 dal M. con l’amministratore della SA.PA. è un contratto definitivo, come tale eccedente i limiti del mandato conferito dal G., e ha condannato l’Immobiliare al risarcimento dei danni in favore dell’attore, per avere agito quale falsus procurator.

2. – La Corte di Lecce, con sentenza n. 601 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 ottobre 2004, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello principale del M. ed ha accolto l’appello incidentale della SA.PA. Immobiliare e per l’effetto: (a) ha trasferito in favore del M. (e, per esso, alla persona ritualmente designata, M.G.) la proprietà del terreno oggetto di controversia, previo versamento al venditore, G.F., da parte di M.G., della residua somma di Euro 22.724,10 e da parte della SA.PA. della somma di Euro 18.592,45, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza; (b) ha rigettato la domanda di danni del M.;

(c) ha condannato il M. al pagamento in favore della SA.PA. della somma di Euro 1.239,50, oltre accessori, a titolo di provvigione per la conclusione del preliminare.

Secondo la Corte d’appello, il contratto concluso il 21 febbraio 1994 da M.G., il quale ha agito per sè o per persona da nominare, e da C.G., amministratore unico della SA.PA., quale rappresentante di G.F., è un contratto preliminare, come tale rientrante nell’ambito del mandato a vendere conferito dal G..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il G., con atto notificato l’11 marzo 2005, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il M., mentre la SA.PA. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione ed erronea o inesatta interpretazione ed applicazione degli artt. 1362, 1376 e 1470 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente denuncia che la Corte d’appello abbia qualificato come preliminare la scrittura privata del 21 febbraio 1994, senza considerare elementi testuali di segno contrario, come:

l’uso dell’espressione “Il sig. G.F. distacca e vende al sig. M.G. … che acquista per sè o per persona da nominare”; l’esatta individuazione del bene compravenduto;

la significativa rettifica – mediante cancellazione della dizione “del presente preliminare” sostituita dall’espressione “della presente vendita”. Ad avviso del ricorrente, l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza, secondo cui l’espressione “la vendita segue per il prezzo di L. 80.000.000 denoterebbe inequivocabilmente che l’effetto traslativo era rinviato ad un momento successivo”, sarebbe neutra ai fini della interpretazione della volontà dei contraenti;

ed il riferimento alla prelazione dei confinanti rappresenterebbe soltanto una condizione risolutiva per l’ipotesi di esercizio di tale diritto da parte dell’avente titolo. La Corte salentina avrebbe omesso di considerare: il lungo tempo trascorso tra la stipulazione, il 21 febbraio 1994, della scrittura privata de qua e l’invito, datato 15 novembre 1995, del M. a comparire innanzi al notaio per la redazione del pubblico rogito; l’obbligo del compratore di corrispondere il saldo del prezzo di acquisto il 30 luglio 1994; il contenuto della nota in data 28 gennaio 1995, con la quale la SA.PA. comunicava per la prima volta al G. di avere venduto il fondo in questione.

1.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

La complessiva censura, pur se titolata come violazione di legge e come vizio di motivazione, si risolve essenzialmente in una critica all’attività svolta dalla Corte di appello in ordine alla qualificazione della scrittura privata in data 21 febbraio 1994 come preliminare di vendita di immobile, anzichè come contratto definitivo di compravendita.

Si tratta di attività riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o rimettere la costituzione del rapporto giuridico ad una successiva manifestazione di consenso, dando vita ad un contratto preliminare, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass., Sez. 1^, 17 gennaio 2001, n. 564;

Cass., Sez. 1^, 21 maggio 2002, n. 7429; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2006, n. 21381; Cass., Sez. 2^, 20 novembre 2007, n. 24150).

Nella specie il giudice di secondo grado dall’esame letterale complessivo del testo negoziale ha rilevato che – anche se nel modulo a stampa utilizzato dalle parti per la conclusione del contratto è stata cancellata la parola “preliminare” cui è stata sostituita quella di “vendita”, ed anche se il contratto prevede che il M. “acquista per sè o per persona da nominare” – la comune volontà della parti non era volta alla trasmissione immediata della proprietà del terreno, essendo l’effetto traslativo subordinato ad una futura manifestazione di consenso che i contraenti si obbligavano a prestare.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato le seguenti previsioni, come indicative del fatto che la scrittura privata de qua non contemplava un trasferimento immediato della proprietà, ma lo faceva dipendere da una successiva manifestazione di volontà: (a) la clausola contrattuale secondo cui il bene “verrà ceduto e trasferito”; (b) l’espressione, adoperata nella scrittura privata, secondo cui “la vendita segue”; (c) il differimento del trasferimento del possesso di fatto e di diritto al momento della stipulazione dell’atto pubblico di vendita definitivo; (d) la previsione del pagamento del saldo prezzo ad un’epoca successiva alla stipulazione della scrittura privata; (e) la circostanza che le parti si facevano carico di individuare esattamente gli aventi diritto alla prelazione e di notificare tempestivamente copia della scrittura privata, per consentire l’esercizio della prelazione stessa.

La Corte d’appello è quindi giunta alla conclusione che il nomen iuris “vendita” risultante dalla intestazione non coincide con il senso delle espressioni usate dalle parti nella parte dispositiva nel contratto.

Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’attività svolta per interpretare il contenuto della scrittura privata e per procedere all’individuazione della sua natura di preliminare è fondato su un’indagine condotta con riferimento specifico al contenuto dell’atto e nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la ratio decidendi adottata.

A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il ricorrente contrappone all’interpretazione ritenuta dalla Corte di merito la propria interpretazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la Corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi del M., ha espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dell’odierno ricorrente.

Va aggiunto che le critiche del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, non essendo stato riportato e trascritto, nell’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto specifico e completo della scrittura privata in contestazione, della quale viene lamentata la parziale ed incompleta lettura.

Quanto al comportamento successivo dell’amministratore della SA.PA. con la nota del 28 gennaio 1995 indirizzata al G., il ricorrente ne richiede in questa sede una inammissibile rivalutazione, avendo la Corte di merito preso in esame detta comunicazione per rilevare che, in realtà, la missiva conferma che il preliminare venne stipulato nei limiti temporali del mandato ricevuto.

2. – Con il secondo mezzo (“violazione ed erronea applicazione degli artt. 1398 e 1711 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa valutazione su punto decisivo della controversia; violazione inesistente e contraddittoria”) il ricorrente deduce che, poichè il mandato conferito dal G. alla SA.PA. era limitato alla sola attività di promettere in vendita in nome e per conto del mandante, e poichè la procura per la stipula del preliminare non comprende il potere di stipulare il definitivo, il contratto in questione sarebbe invalido ed inefficace per il combinato disposto degli artt. 1711 e 1398 cod. civ..

2.1. – L’esame del motivo resta assorbito, posto che la censura muove da un presupposto di fatto – la natura di contratto definitivo della scrittura privata del 21 febbraio 1994 – che la Corte d’appello ha escluso con una valutazione che resiste alle censure articolate con il primo mezzo.

3.- Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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