Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14450 del 15/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.R., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Claudio Defilippi che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

claudio.defilippi.milano.pecavvocati e al fax n. 0521/238866;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ca.An.;

– intimato –

avverso il decreto n. 331/2015 della Corte di appello di Roma,

sezione per i minorenni, emesso il 17 marzo 2015 e depositato il 19

maggio 2015, n. R.G. 57928/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 5 ottobre 2012, ha disposto l’affidamento esclusivo del piccolo Ca.Ma., nato il (OMISSIS), al padre Ca.An., regolamentando il diritto di visita della madre C.R. e imponendo a quest’ultima un contributo mensile al mantenimento del figlio di 200 Euro.

2. La Corte di appello di Roma, con decreto n. 331/15, ha respinto il reclamo della C., rilevando la persistenza delle carenze comportamentali rispetto ai doveri genitoriali, e ha disposto che i servizi sociali del Comune di Roma, congiuntamente ai servizi sociali del Comune di Parma dove ella risiede, proseguano nell’attuazione del progetto finalizzato al recupero della capacita’ genitoriale della C. e a rendere possibile la frequentazione con il figlio tenendo conto delle sue condizioni di vita ed economiche.

3. Ricorre per cassazione C.R. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 155 e 155 bis c.c., in virtu’ della L. n. 56 del 2006; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonche’ per i fatti decisivi per il giudizio alla luce dell’art. 111 Cost., art. 6 C.E.D.U. e art. 132 c.p.c., n. 4.

4. Non svolge difese Ca.An..

Ritenuto che:

5. Il ricorso e’ inammissibile. Il primo motivo infatti compie un condivisibile ma del tutto astratto richiamo al principio di bigenitorialita’ senza contestare la decisione della Corte di appello che pur richiamando tale principio ha ritenuto che nella specie esistano ancora quelle gravi carenze genitori ali che hanno portato il primo giudice a optare per l’affidamento esclusivo salva peraltro la necessita’ del mantenimento dell’attenzione dei servizi sociali per il recupero di una condizione di esercizio della bigenitorialita’ compatibile con l’interesse superiore del minore. Il secondo motivo non e’ compatibile con il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed e’ infondato perche’ la Corte ha ben spiegato le ragioni che giustificano la sua decisione.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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