Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14450 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28465/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9876/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2013 R.G.N. 8249/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per improcedibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato PIERLUIGI PANICI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha accertato l’illegittimità de licenziamento in tronco comminato da Poste Italiane al dipendente C., impiegato con mansioni di portalettere, condannando la società alla reintegrazione e al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione con sentenza 15527/2012 aveva osservato che ove il datore di lavoro procrastina l’adozione della sanzione rispetto ai cinque giorni previsti per legge, la lettera di giustificazioni del lavoratore, pervenuta lo stesso giorno dell’adozione della sanzione, impone di dar corso alla richiesta di audizione personale, in base ai principi di correttezza e di buona fede, eventualmente sospendendo l’irrogazione della sanzione coevamente irrogata. Seguiva la cassazione della prima sentenza di appello con rinvio, per l’ulteriore esame della controversia.

Sulla base di tale principio la Corte d’appello romana ha osservato che la datrice di lavoro, dopo aver inviato in data 3.7.2003 la lettera di contestazione, aveva poi atteso sino al 15.7.2003 per irrogare la sanzione espulsiva, giorno in cui era giunta anche la lettera di richiesta di audizione da parte del C.. Ha quindi ritenuto la Corte che in base a quanto statuito dalla Cassazione, la società avrebbe dovuto sospendere l’applicazione della sanzione disciplinare e disporre l’audizione del lavoratore per consentirgli di difendersi. Non avendo la società disposto tale sospensione dando corso all’audizione, il licenziamento doveva ritenersi illegittimo in quanto disposto in violazione del principio di correttezza e di buona fede, così come statuito dalla Cassazione nel principio di diritto enunciato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste Italiane spa svolgendo tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso. E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c., dalla ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di gravame Poste italiane spa lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, poichè la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente aveva accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso formulato dal C. sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rivalutare i fatti già indagati o eventualmente indagare anche su fatti ulteriori, quale la successione temporale tra ricezione della lettera di richiesta di audizione e la spedizione della lettera di licenziamento. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello di rinvio, nel dare seguito alla pronuncia di diritto della Cassazione boa avrebbe dovuto, quindi, quanto meno indagare su tale successione temporale, anche tenuto conto che la disciplina contrattuale sul procedimento disciplinare di cui all’art. 54 del CCNL che aumenta le garanzie del lavoratore rispetto a quelle legali, prevedendo che la comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l’archiviazione.

2) Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL 2003, nonchè dell’art. 1375 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per aver la corte d’Appello ritenuto eccessivo il termine di sette giorni attesi da Poste, dalla data in cui sarebbe stata legittimata ad adottare la sanzione. La Corte territoriale non avrebbe tenuto contro proprio di quanto stabilito dall’art. 54 del CCNL che appunto consente uno spatium deliberandi ben superiore a sette giorni arrivando addirittura a trenta.

3) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art.3 legge n.604/66 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo in relazione al n. 5. La ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione, svolta in via gradata, afferente la richiesta di qualificare il licenziamento quanto meno come sorretto da giustificato motivo soggettivo nonostante tale eccezione fosse stata proposta sin dal primo grado con la memoria di costituzione e poi ribadita in appello, anche in sede di rinvio.

4) I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La Corte di Cassazione nella sentenza rescindente ha espresso un chiaro principio di diritto al quale la corte d’appello di rinvio si è attenuta, laddove ha argomentato che, in osservanza del principio di correttezza e di buona fede, qualora il datore di lavoro riceva una richiesta di audizione personale da parte del dipendente incolpato, pur successiva al termine di cinque giorni concessi per giustificarsi, ma ricevuta lo stesso giorno dell’adozione del provvedimento, in assenza di prova dell’anteriorità della adozione del licenziamento rispetto alla ricezione della richiesta, deve sospendere l’irrogazione della sanzione e disporre l’audizione.

5) In particolare la Corte ha chiaramente evidenziato come l’onere di prova della ricezione della richiesta di audizione in un momento successivo alla già adottata sanzione fosse a carico del datore di lavoro. Nessun onere di deduzione o di prova poteva invero essere addossato al lavoratore ricorrente in ordine alla tempestività della ricezione della propria richiesta rispetto alli adozione del provvedimento espulsivo, essendo i due fatti avvenuti nella stessa giornata, tenuto conto peraltro anche della prossimità della parte datoriale alla suddetta fonte probatoria.

6) Tuttavia nessuna specifica deduzione o eccezione circa il momento di ricezione della richiesta successivamente all’avvenuto invio della raccomandata contenente la comunicazione del licenziamento è stata precisata in ricorso dalla società datrice di lavoro con riferimento all’atto di riassunzione, ma neanche alla memoria di costituzione in appello. Ma anzi la ricorrente ha preteso erroneamente di invertire l’onere probatorio laddove ha eccepito in ricorso che il C. tardivamente solo nelle note difensive a conclusione del primo grado, avrebbe affermato che “la resistente ha inviato la lettera di licenziamento dopo avere ricevuto la richiesta di audizione”.

7) Conseguentemente non può ritenersi errata la motivazione della sentenza oggetto del presente gravame che, nell’adeguarsi al principio espresso dalla Corte di Cassazione, ha implicitamente ritenuto non assolto dalla società l’onere probatorio pacificamente posto a suo carico. E’ peraltro del tutto infondata anche la censura relativa alla violazione dell’art. 54 del CCNL circa la valutazione di non tempestività con cui Poste aveva adottato la sanzione una volta scaduto il termine per il lavoratore di presentazione delle giustificazioni, perchè la Corte territoriale si è limitata soltanto a riprendere il concetto già espresso nel principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente della Cassazione, la quale aveva posto in evidenza che il datore di lavoro aveva procrastinato per un tempo apprezzabile l’adozione della sanzione rispetto ai cinque giorni previsti dalla legge, così che si imponeva, alla luce dei principi di correttezza e di buona fede, l’audizione personale del dipendente.

8) Infondato infine è anche il terzo motivo di ricorso, perchè il mancato esame dell’eccezione svolta in via subordinata da Poste Italiane spa relativamente alla mancata valutazione della esistenza di un giustificato motivo di licenziamento è disceso dalla ragione, assorbente, della illegittimità del provvedimento espulsivo per difetto della procedura di contestazione.

9) Il ricorso deve quindi essere respinto e la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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