Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14450 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14450 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 21978/12 proposto da:

Consiglio Notarile di Bologna( c.f. 80070730371)

in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore notaio dr. Fabrizio
Sertori; rappresentato e difeso dall’avv. Mario Cupitò, giusta procura a margine del
ricorso ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo, in Roma, via Baldo
Degli Ubaldi n. 112.
– ricorrente-

contro

Dr. Luigi MORUZZI ( c.f. MRZ LGU 38M18 G337I)

rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Scagliarini e Mario Santaroni, giusta procura a
margine del controricorso; elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via
Di Porta Pinciana n. 4
– ControricorrenteNonché nei confronti di
– Archivio Notarile Distrettuale di Bologna;

A

421.4.4e4dAs-

1-

Data pubblicazione: 07/06/2013

- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
– Intimati-

maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza camerale del 19/04/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Mario Cupitò per la parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Udito l’avv. Fabrizio ii-nbardelli, per delega dell’avv. Mario Santaroni, per la parte
controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Il Presidente del Consiglio Notarile di Bologna, in data 7 giugno 2010, formulò alla
Commissione Regionale di Disciplina per l’ Emilia Romagna una richiesta di apertura di
procedimento disciplinare contro il dr. Luigi Moruzzi, notaio nel distretto notarile di
Bologna, a’ sensi dell’art. 147, lettera b della legge notarile, assumendo che lo stesso non
avrebbe raggiunto, per il biennio 2008/2009, il punteggio minimo di “crediti formativi”
richiesto dall’art. 1 del regolamento sulla formazione professionale permanente,
richiamato dall’art. 2 del codice deontologico.

2 – Il dr Moruzzi, ascoltato in sede disciplinare, esplicò le proprie difese, affermando la
natura non cogente delle norme disciplinari relative alla formazione continua prima
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — nella specie avvenuta
successivamente al periodo di riferimento- e comunque sostenendo di aver in altra, e
più sostanziale, maniera assolto al proprio dovere di aggiornamento professionale.

contro la sentenza n. 31/2012 della Corte di Appello di Bologna,pubblicata il 28

3 – La Commissione emise in data 15 settembre/ 3 novembre 2010 provvedimento con
il quale applicò la sanzione della censura.

4 — Contro tale decisione il notaio propose reclamo alla Corte di Appello di Bologna;
nel contraddittorio del Consiglio Notarile ed acquisite le conclusioni del Procuratore

il 28 maggio 2012, ritenendo che fosse stato derogato il principio cardine del sistema
sanzionatorio — di qualunque genere si trattasse- in forza del quale il precetto la cui
violazione determina l’applicazione della sanzione deve formare oggetto di conoscenza
legale — in questo caso: mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- dei soggetti ai
quali si rivolge.

5 – La Corte di Appello pervenne a tali conclusioni rilevando che il principio
deontologico che si assumeva violato trovava la sua fonte primaria nell’art. 147, comma
I, lett b della legge notarile — che puniva disciplinarmente la violazione non occasionale
delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato- ; quella
secondaria nell’art. 2 del codice deontologico, comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
marzo 2007 — che prevedeva che il notaio dovesse curare l’aggiornamento della propria
preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le
materie che la riguardavano- e quella terziaria nel regolamento sulla formazione
professionale permanente dei notai, in particolare all’art. 9 — da qualificarsi come norma
di chiusura dell’articolazione regolamentare sopra indicata- che prevedeva che il
mancato assolvimento dell’obbligo di formazione professionale avrebbe costituito
condotta da valutarsi ai fini dell’avviamento del procedimento disciplinarella particolare
articolazione della norma di incolpazionel- ; detto regolamento era stato approvato
inizialmente con delibera del Consiglio Nazionale del 9 settembre 2005 e più volte
modificato ed integrato ( nell’ottobre 2005; nel marzo e nel settembre 2006, nel
febbraio, nell’aprile e nel dicembre 2007; nel febbraio 2008 e nel luglio 2009) e
comunicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2011,

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3

Generale del distretto, il giudice del gravame accolse il reclamo con sentenza depositata

disposta a seguito di deliberazione del 25 novembre 2010 del Consiglio Nazionale del
Notariato.

6 — Da tale articolazione la Corte del merito trasse il convincimento che il Consiglio
Notarile avrebbe, nei fatti, attribuito alla pubblicazione dei comunicati con i quali si

diretto a garantire la conoscibilità del precetto deontologico e che dunque detta
conoscenza non potesse dirsi provata prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del febbraio 2011, successiva dunque alla condotta censurata.

7 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Consiglio Notarile di
Bologna, notificando l’atto: al Moruzzi; all’archivio Notarile distrettuale di Bologna
nonché al Pubblico Ministero presso la Corte di Appello ed il Tribunale di Bologna,
facendo valere due motivi; il Moruzzi ha resistito con controricorso, illustrato da
memoria. Le altre parti non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La carenza di legittimazione passiva dell’evocato Archivio Notarile — che è soggetto
necessario nel procedimento disciplinato dagli artt. 158 e segg. della legge 89/1913 solo
per le sanzioni relativa ad infrazioni emerse nel corso delle ispezioni dallo stesso organo
svolte – va sottolineata ma non assume rilevanza ai fini della decisione, non avendo tale
organismo professionale svolto difese.
I — Con il primo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 147, I comma, lett b
della legge n.89/1913 in relazione all’art. 2 dei principi di deontologia professionale dei
notai, ribadendosi la tesi, già esposta in sede di procedimento disciplinare, secondo la
quale il regolamento sulla formazione professionale permanente, avendo natura solo
interpretativa ed esplicativa delle nome deontologiche, non sarebbe fonte dell’obbligo
disciplinare , nascendo quest’ultimo dalla norma deontologica , già in precedenza
comunicata; evidenzia altresì parte ricorrente che il notaio non avrebbe addotto la

pubblicizzavano il regolamento e le successive modificazioni, un particolare rilievo,

mancata conoscenza o conoscibilità della norma regolamentare specifica ma solo la
mancata efficacia prima della sua pubblicazione.

I.a— A conferma della tenuta argomentativa dell’assunto sopra esposto parte ricorrente
richiama l’interpretazione del giudice delle leggi dell’art. 650 cp -che sanziona

un parallelismo tra le due nonne laddove l’integrazione della condotta sanzionata con la
violazione di un provvedimento o di un ordine non prevederebbe la preventiva
pubblicità dello stesso.
II — Con il secondo motivo viene dedotta l’omessa motivazione in ordine alla natura del
regolamento come fonte del diritto , essendosi limitata la Corte bolognese ad un’acritica
accettazione delle tesi del notaio.
III — I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per le reciproche implicazioni
argomentative, sono fondati nei termini che seguono.

III.a — Deve riaffermarsi la funzione di necessaria integrazione che il regolamento sulla
formazione permanente assume rispetto alla previsione dell’art. 2, I comma, del codice
deontologico, relativa all’obbligo per i notai di curare la propria formazione
professionale, chè altrimenti rimarrebbe priva della descrizione della condotta oggetto
di sanzione, a cui lo stesso art. 2, nel II comma, fa rinvio ( “Il Consiglio Nazionale stabilisce
con apposito regolamento le modalità della formnione permanente obbligatoria dei notai “)-

III.b — In secondo luogo l’argomentazione della Corte di Appello si appalesa eccentrica
rispetto alla tesi esposta dall’allora ricorrente notaio Moruzzi che non lamentò di non
aver avuto conoscenza o di non aver potuto aver cognizione della previsione
regolamentare prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, bensì che detta
pubblicazione avrebbe costituito un requisito di efficacia del precetto di incolpazione.
III.c – Ricondotta la questione a tali termini il mezzo in esame risulta fondato in
quanto solo per i regolamenti governativi — che hanno efficacia erga omnes — si può
predicare la vincolatività solo a seguito della pubblicazione nella Gazzettkfficiale —

5

l’inottemperanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità pubblica- , assumendo

giusta la previsione dell’arti° delle disposizioni sulla legge in generale- ; per quelli
invece che sono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali
l’esigenza di una forma di pubblicità generalizzata si appalesa, da un lato, esuberante
rispetto allo scopo della semplice comunicazione agli iscritti -avendo una platea di

di comunicazione ufficiali valevoli per i precetti ordinari- e dall’altro non necessitata da
alcuna norma di ordine primario.
III.c.1 — Conferma l’assunto interpretativo sopra esposto anche la mancata pubblicità
sulla Gazzetta Ufficiale delle varie modifiche del regolamento dal momento della sua
prima approvazione , avvenuta con delibera del 9 settembre 2005, rispetto alla delibera
di pubblicazione del 25 novembre 2010, che, da un lato smentisce il presupposto
argomentativo della Corte di Appello in merito all’ ” oggettivo rilievo che l’organismo
professionale nazionale pare aver assegnato alla pubblicaione dei relativi comunicati…” ( fol 5
dell’impug-nata decisione) e, dall’altro, rende ragione della tesi, esposta dal Consiglio
Notarile ricorrente, della funzione meramente “cautelativa” — per vincere cioè i
professionisti “riottosi” a sottoporsi alle prescrizioni contenute nel regolamento- e
comunque non tipica, della pubblicazione stessa.
IV — Le questioni trattate nella memoria ex art. 378 cpc, relative alla sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pubblicata il 28 febbraio 2013, causa C-1/12
nel procedimento: Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas / Autoridade da Concorrencia- che ha
sancito una ritenuta illegittimità del locale regolamento per violazione delle norme
comunitarie per assicurare la concorrenza, sono nuove né possono essere rilevate di
ufficio — anche se su segnalazione delle parti- perché esse non vengono in rilievo nella
fattispecie , attinendo invece al rapporto tra i vari enti che vorrebbero organizzare i
corsi di formazione professionale, in contrasto con il ritenuto monopolio degli ordini
professionali.

riferimento ristretta e la cui particolare omogeneità compositiva rende superflui i canali

V

— Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Appello

di Bologna, in diversa composizione, anche per l’esame degli altri motivi di reclamo del
Moruzzi, rimasti assorbiti, e per la regolamentazione delle spese del presente
procedimento di legittimità.
Accoglie il ricorso ; cassa la sentenza in ordine ai motivi accolti e rinvia a diversa
sezione della Corte di Appello di Bologna, anche per l’attribuzione delle spese del
presente procedimento.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

La Corte

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