Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1445 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23068/2007 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 1,

presso lo studio dell’avvocato DASTOLI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASELLIS Gaetano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 10433 PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2 006 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI del 26.6.06, depositata il 09/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 46/5/06, con la quale la C.T.R. Puglia, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, rigettava l’appello del contribuente affermando che quest’ultimo, in quanto agente di commercio – e perciò svolgente attività imprenditoriale – era da ritenersi soggetto all’Irap, e precisando che, in ogni caso, l’esclusione dall’Irap poteva ritenersi solo nel caso di assenza di organizzazione, mentre nella specie era emerso l’uso di beni strumentali (computer, auto) che, “tra loro coordinati dal titolare, danno luogo a un risultato riconducibile all’organizzazione nel suo complesso”.

Il ricorso, col quale il contribuente deduce che l’attività di lavoro autonomo (quale quella dell’agente di commercio) non può essere equiparata tout court a quella di impresa nè trasformarsi automaticamente in attività autonomamente organizzata e che nella specie egli non si avvaleva di dipendenti o collaboratori ma solo di limitati beni strumentali costituenti un mero ausilio fattuale e non comportanti significativo impiego di capitale, risulta manifestamente fondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU. n. 12108 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto ed altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità a diversa sezione della C.T.R. Puglia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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