Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1445 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10634-2018 proposto da:

S.V.A. 85 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

D.S. nonchè in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanti e

difesi dagli avvocati D.S., GIUSEPPE FEVOLA;

– ricorrenti –

contro

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA nella qualità di mandataria della

MERCUZIO SECURITISATION SRL e per essa DOBANK SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DELFINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5925/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5925/2017, decidendo sull’appello proposto dalla SVAC 85 S.r.l. e da D.S. in proprio, ha confermato la decisione di primo grado, che, nell’ambito di un giudizio di opposizione, promosso dalla SVAC 85 e dal D. in proprio, ex art. 650 c.p.c., a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con il quale si era ingiunto alla prima il pagamento a Capitalia Service J.V. srl di Euro 163.458,61, fondato su promessa di pagamento costituita da “cambiale pesca” per lo stesso importo, sottoscritta dalla SVAC 85 e firmata per avallo da D.S., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto (stante la tardività dell’opposizione) e condannato gli opponenti al pagamento in favore dell’opposta della somma di Euro 163.458,61, oltre interessi.

La Corte d’Appello riteneva infondati sia l’appello incidentale di Unicredit che quello principale della SVAC e del D. e per l’effetto confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, che le prove offerte dagli opponenti non erano idonee a dimostrare l’estinzione dell’obbligazione cambiaria, realizzatasi per effetto dello smobilizzo di un pegno per L. 450.000.000, rilasciato dall’avallante D.; ad avviso della Corte d’appello non rilevava la pendenza di altro giudizio avente ad oggetto domanda di accertamento negativo tra le stesse parti, in relazione ai saldi passivi di sei rapporti di conto corrente bancario in essere tra le stesse.

Avverso la suddetta sentenza, la SVAC 85 S.r.l., in persona dell’amministratore unico, nonchè D.S. in proprio, propone ricorso per cassazione in due motivi, nei confronti della DOBank S.p.A., quale mandataria per la gestione dei crediti Unicredi Credit Management Bank S.p.A..

Resiste con controricorso la Prelios Credit Servicing spa, quale procuratrice speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti ceduti a titolo oneroso alla Mercuzio Securitisation SPV srl.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, ex art. 360 C.P.C., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1853 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’estinzione del debito portato dallo strumento cartolare, dell’automatica compensazione che si sarebbe dovuta avere tra il credito sottostante alla cambiale ed il credito in capo all’avallante D. proveniente dalla liquidazione, in favore della banca, di un dossier titoli del valore di L. 450.000.000; con il secondo motivo, si denuncia poi, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver il giudice del gravame limitato il diritto di difesa dell’appellante, avendo respinto alcune istanze probatorie che avrebbero potuto dimostrare la veridicità dell’avvenuta compensazione tra i crediti.

2. Il primo motivo è infondato. L’ultima parte dell’art. 1853 c.c. recita: “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”. La dicitura “salvo patto contrario” viene interpretata da questa Suprema Corte nel senso che sia sufficiente il dissenso del cliente della banca alla compensazione, per far sì che la compensazione stessa non avvenga in modo automatico come previsto in generale dalla norma. In questo senso infatti questa Corte (Cass. n. 12953/2016) ha chiarito che “la disposizione di cui all’art. 1853 c.c. (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente” (conf. Cass. n. 4735/1998). Alla luce di ciò, ove risulti la volontà negativa in ordine ad una eventuale compensazione dei crediti, l’automatismo descritto dalla norma, invocato qui dai ricorrenti, non può trovare attuazione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato, in fatto, che dai documenti prodotti dagli opponenti/appellanti non emergesse la prova dell’estinzione del debito portato dal titolo cambiario, prima del procedimento monitorio, in forza dell’escussione del pegno, in quanto: a) in ordine al rapporto di pegno, il documento datato 1 agosto 2001, sottoscritto dall’opponente su carta intestata della banca, riportava solo un codice identificativo, per un valore nominale di “L. 450.000,00” (così è scritto nella motivazione), “senza ulteriori apprezzabili pattuizioni”; b) dalla raccomandata a/r datata 20 ottobre 2004, inviata alla banca dai ricorrenti (precisamente da un’associazione antiusura, per conto degli stessi), risultava una diffida “a non utilizzare in alcun modo i titoli per L. 450.000.000 dei quali avete imposto la costituzione in pegno”, senza preventiva autorizzazione degli stessi ricorrenti.

In considerazione, quindi, sia dell’incertezza sul contenuto delle pattuizioni relative al pegno rilasciato dal D., avallante nell’obbligazione cambiaria oggetto del presente giudizio (avendo la Corte di merito anche dato atto del fatto che tra la società e la banca esistevano ben sei rapporti di conto corrente), sia della chiara contrarietà espressa dal cliente all’utilizzo dei titoli in pegno, ragione questa per cui il meccanismo dell’art. 1853 c.c. non poteva certamente operare, la Corte d’appello ha ritenuto indimostrata l’estinzione del debito della Svac, oggetto della cambiale pesca.

Nè può rilevare – in risposta a quanto affermato nella memoria – che gli opponenti, nel giudizio di opposizione, avessero detto di non essere contrari alla suddetta compensazione e quindi all’operatività del disposto di cui all’art. 1853 c.c..

Invero, sul punto, il ricorso per cassazione difetta di autosufficienza, in quanto la controricorrente ha eccepito anche la novità della specifica deduzione, la sentenza impugnata nulla dice al riguardo ed i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente di avere manifestato la loro “disponibilità a compensare posizioni dare/avere con la banca appellata” e che, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essi avevano eccepito che la cambiale, azionata in sede monitoria, con scadenza al 9/8/2002, garantiva un credito già integralmente azzerato, nel 2005, con la liquidazione del portafoglio titoli costituito nel 2001, presso la stessa banca, per il controvalore di L. 450.000.000, intestato al D., avallante nella cambiale pesca sottoscritta dalla Svac 85, per L. 316.500.000. Ma, si ribadisce, la Corte di merito, stante anche l’eccezione sollevata dalla banca, la quale aveva sempre contestato che il dossier titoli costituisse una garanzia del debito sottostante l’obbligazione cambiaria in oggetto, essendo in essere altri rapporti bancari tra le stesse parti, ha ritenuto indimostrata la circostanza della riferibilità del pegno anche all’obbligazione cambiaria avallata dal D..

In ordine, poi, all’altro giudizio di accertamento negativo promosso dagli opponenti, in relazione ai saldi passivi di vari rapporti bancari, la Corte di merito ha rilevato la non interferenza con il giudizio in essere, circoscritto alla sussistenza ed alle vicende estintive del credito cambiario azionato con il decreto ingiuntivo opposto, e la doglianza sul punto è inammissibile, per difetto di specificità.

3. Il secondo motivo risulta assorbito, in conseguenza dell’infondatezza del primo.

Difatti, la ricostruzione effettuata dai ricorrenti con la seconda censura presuppone la bontà della prima; cadendo il primo motivo, regge la motivazione fornita dal giudice del gravame in ordine alla inidoneità dell’eventuale accoglimento delle istanze probatorie a dimostrare una realtà fattuale che non condurrebbe al risultato sperato dai ricorrenti, proprio in ragione della mancanza dei presupposti di diritto, per come indicato in risposta al primo motivo di ricorso.

In ogni caso, il motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito esaminato le prove documentali, ritenendole inidonee a provare l’inesistenza del rapporto causale sottostante il titolo cambiario, nonchè ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali, per la genericità della loro articolazione.

Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.800,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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