Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1445 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10125 – 2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL GROSSO GIUSEPPE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI dell’8.2.08, depositata il 07/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di accertamento ai fini Registro ed INVIM – respingeva l’appello del contribuente confermando la tesi dei giudici di primo grado, secondo cui nella specie non ricorreva la mancanza di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione dell’atto richiamato, essendo questo una sentenza che era sicuramente a conoscenza della contribuente. Quanto alla non comprensibilità dei presupposti della liquidazione, la CTR rilevava che l’esemplare depositato dalla contribuente mancava della prima pagina e quindi di qualsiasi riferimento alla sentenza ed all’atto notarile registrato;

ma che i giudici della CTP, sulla base dell’attestato del messo, in mancanza di querela di falso, ritenevano provata la conformità della copia spedita all’originale e che questa opinione, neppure contestata dall’appellante, andava condivisa.

Ricorre il contribuente con due motivi; la parte erariale resiste con controricorso.

Il primo motivo è accompagnato da un quesito di diritto del tutto generico, in quanto non contiene specifico riferimento alla fattispecie concreta sottoposta alla Corte e, in particolare, non contiene alcun accenno al tipo effettivo di atto che si assume mancante (la sentenza che la CTP ha ritenuto conosciuta dalla contribuente).

Il secondo motivo, oltre che essere anch’esso accompagnato da un quesito generico e mancante di adeguati riferimenti al caso di specie, è intrinsecamente formulato in violazione del criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non specifica se e come la questione della conformità della copia all’originale, in assenza di querela di falso avverso la relata del messo, sia stata proposta in appello (dato che, invece, la CTR la ritiene non impugnata)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non scalfiti da quanto illustrato nella memoria, e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100= di cui Euro 3.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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