Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14449 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato BARULLI

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA OSTIA, VIA MAR ROSSO 61, presso lo studio dell’avvocato FERRANTI

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDELE ROSARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1384/2004 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 19/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. si opponeva al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Benevento le aveva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. G.G. della somma di L. 14.560.865, per diritti e onorari.

Resistendo il predetto professionista, il Tribunale di Benevento con sentenza del 19.7.2004 revocava il decreto ingiuntivo e riduceva l’ammontare del credito a Euro 500,00 per diritti e Euro 2.500,00 per onorari.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’avv. Giovanni Grassi, con unico motivo.

Resiste con controricorso G.M., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale va respinta l’eccezione, proposta dalla parte intimata, d’inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

1.1. – Infatti, la sentenza risulta pubblicata il 19.7.2004 (e non notificata), mentre il ricorso è stato presentato all’ufficio unico notifiche il 18.10.2005, e quindi l’ultimo giorno utile tenuto conto del doppio periodo feriale (pari a 92, e non a 90 gg., come invece sostiene la resistente) che nella specie incrocia il termine ordinario d’impugnazione.

2. – Con unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il Tribunale enunciato le ragioni che l’hanno condotto a ridurre le somme richieste dall’avv. G., giudicandole eccessive.

2.1. – Il ricorso è inammissibile.

Come affermato dal recente arresto delle S.U. di questa Corte Suprema (n. 390/11), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).

2.1.1. – Nel caso di specie, tra le parti si è svolto un ordinario giudizio di cognizione in esito ad un’opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale, giudizio conclusosi con sentenza pronunciata dal predetto ufficio giudiziario in composizione monocratica, di talchè deve ritenersi implicita la scelta consapevole della sentenza, e non dell’ordinanza prevista dalla citata legge speciale, quale provvedimento conclusivo, che di conseguenza è soggetto agli ordinari mezzi d’impugnazione.

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto proporre avverso detta sentenza l’appello, e non già il ricorso per cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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