Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14449 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17414/2019 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Polignano,

con domicilio eletto in Roma, Via della Giuliana, n. 73, presso lo

studio dell’Avv. Simone Frabotta;

– ricorrente –

contro

R.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Liuzzi, con

domicilio eletto in Roma, via Regina Margherita, n. 140, presso lo

studio dell’Avv. Anna Maria Ferretti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1936/2018,

depositata il 19 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ricorre, con cinque mezzi, nei confronti di R.R., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, poichè tardivo, l’appello da lui proposto avverso ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. di condanna al pagamento di somme in favore della predetta;

R.R. resiste depositando controricorso;

il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

risulta, infatti, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);

la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);

stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici, risultando in particolare totalmente omessa l’indicazione, sia pur sommaria:

– dei fatti processuali che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello (svolgimento del procedimento di primo grado; ragioni della dedotta nullità o inesistenza della notifica dell’ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario ex art. 143 c.p.c.; motivi posti a sostegno dell’appello tardivo; eventuali difese della appellata);

– della motivazione della sentenza di secondo grado;

diversamente da quanto dedotto nella memoria tali elementi non possono nemmeno desumersi dai motivi di ricorso, i quali si limitano ad argomentare circa la distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica con il rito degli irreperibili e circa l'(in)applicabilità nella specie dei presupposti per il decorso del termine breve per appellare ex art. 325 c.p.c., dando per scontata la conoscenza dei fatti di cui si discute ma mai compiutamente esponendoli;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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