Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14449 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27086 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

M.B. (C.F.: (OMISSIS)), M.A. (C.F.: (OMISSIS)),

M.E. (C.F.: (OMISSIS)), P.M.F. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avvocato Salvatore Cinnera Martino (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

UNICREDIT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata dalla mandataria

Unicredit Credit Management Bank S.p.A. ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Giovanni Ghirlanda

(C.F.: GHRGNN30L02A494R);

– controricorrente –

nonche’

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

FI.PE. FINANZIARIA PELORITANA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Patti

n. 164/2013, depositata in data 23 maggio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.B., A. ed E., nonche’ P.M.F., proposero opposizione nel corso di una procedura di esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.), sostenendo che l’atto di pignoramento fosse nullo in quanto posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento dei M., che il processo si fosse estinto ai sensi dell’art. 567 c.p.c. e che non fosse stato depositato nel fascicolo l’originale del titolo esecutivo.

La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e’ stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, dal Tribunale di Patti.

Ricorrono i M. e la P., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Unicredit.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione della L. Fall., artt. 51 e 52, anche in relazione al “novello” art. 104 ter ed agli artt. 107, 18 illo tempore vigente e L. Fall., art. 120. Violazione dell’art. 100 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Violazione dello stare decisis e difetto di motivazione”.

1.1 Il motivo di ricorso in esame e’ inammissibile con riguardo alla posizione di P.M.F..

La pronunzia impugnata contiene l’espresso rilievo che l’opposizione proposta per denunziare l’inammissibilita’ dell’esecuzione individuale in pendenza della procedura di fallimento non poteva in alcun modo riguardare quest’ultima, non essendo la P. mai stata dichiarata fallita.

Il rilievo, formulato in via anche logicamente preliminare rispetto alla dichiarazione di inammissibilita’ (che dunque riguarda la sola posizione dei fratelli M.), costituisce statuizione di rigetto nel merito dell’opposizione, in relazione alla quale non risulta avanzata alcuna specifica censura nel ricorso.

1.2 Con riguardo alla posizione dei fratelli M., il motivo di ricorso e’ invece fondato.

La L. Fall., art. 51, prevede, dal giorno della dichiarazione di fallimento, un assoluto divieto per i creditori (cui fanno eccezione le sole ipotesi espressamente previste dalla legge) di dare inizio o di proseguire l’esecuzione individuale sui beni compresi nella procedura concorsuale, divieto che certamente non e’ disponibile per le parti ed e’ rilevabile di ufficio in qualsiasi momento dal giudice dell’esecuzione.

Dunque, dal momento della dichiarazione di fallimento i creditori dell’imprenditore fallito perdono il diritto di procedere all’esecuzione forzata individuale.

La stessa facolta’ prevista per il curatore dalla L. Fall., art. 107, di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, non comporta affatto la possibilita’ per i creditori di coltivare l’esecuzione, anzi conferma che va escluso in radice il loro diritto di procedere all’espropriazione dei beni del debitore fallito in sede individuale, in quanto la prosecuzione della procedura da parte del curatore fallimentare non fa altro che attrarre i beni assoggettati al pignoramento nell’ambito dell’esecuzione concorsuale.

Puo’ quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: la contestazione della possibilita’ per il creditore (non esentato per legge dal relativo divieto) di iniziare o proseguire l’esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore ai sensi della L. Fall., art. 51, configura una vera e propria contestazione del diritto di questi di procedere ad esecuzione forzata (individuale), e non attiene semplicemente alla regolarita’ di uno o piu’ atti di esecuzione ovvero alle modalita’ di esercizio dell’azione esecutiva. Di conseguenza essa va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non puo’ dirsi assoggettata al regime, anche di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c..

La sentenza impugnata non si e’ conformata a tale principio di diritto, avendo qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quella proposta dai debitori M. e dichiarandola inammissibile perche’ tardiva in base a tale erroneo presupposto. In proposito e’ il caso di rilevare che tutte le ulteriori considerazioni, espresse ad abundantiam dal giudice del merito con riguardo all’ipotetica alternativa (ma comunque esclusa) qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione, e relative all’infondatezza di essa per difetto di legittimazione attiva dei debitori, non possono essere intese come ulteriore e autonoma ratio decidendi a sostegno della decisione assunta (che infatti e’ di inammissibilita’ dell’opposizione, in quanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non di rigetto di essa in quanto opposizione alla esecuzione), e dunque ad esse non puo’ essere attribuito alcun rilievo, e parimenti restano privi di rilievo i relativi motivi di ricorso con i quali sono censurate.

In proposito va richiamato il principio di diritto per cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” Cass, Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, perche’ sia esaminata nel merito l’opposizione all’esecuzione proposta dai debitori M.B., A. ed E. ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione dell’art. 555, nonche’ degli artt. 82 e 125 c.p.c. e art. 170 disp. att. c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.. Difetto di motivazione”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 479 491 492 e 555, anche in relazione all’art. 18 illo tempore vigente, L. Fall., artt. 42 e 120. Violazione dell’art. 156 c.p.c.. Violazione dell’art. 112 C.D.C. e difetto di motivazione”.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto il loro esame involge analoghe questioni.

Essi sono inammissibili.

I ricorrenti sostengono che con alcuni dei motivi posti a base dell’opposizione (in particolare quelli relativi al preteso difetto di jus postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di pignoramento e alla nullita’ della notificazione del precetto e del pignoramento perche’ effettuati ad essi debitori personalmente in costanza di fallimento e non invece al curatore) erano state dedotte nullita’ assolute e insanabili del processo esecutivo nei cui riguardi non avrebbe potuto operare il meccanismo di sanatoria connesso alla decadenza per il decorso del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., ovvero che il suddetto termine dovesse al piu’ farsi decorrere dalla data dell’atto esecutivo concretamente impugnato (nella specie: l’ordinanza di vendita) e non da quella dell’atto originariamente viziato.

In proposito, va premesso che anche a volere ammettere che le nullita’ dedotte dai ricorrenti possano effettivamente rientrare tra quelle non suscettibili di sanatoria per il decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c., perche’ si riproducono sempre uguali in relazione a tutti gli atti successivi del processo e sono rilevabili anche di ufficio dal giudice dell’esecuzione, resta ferma la necessita’ che, laddove siano le parti stesse a farle valere mediante l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (non limitandosi a chiederne al giudice dell’esecuzione il rilievo di ufficio), tale rimedio venga proposto nel termine perentorio previsto dalla suddetta disposizione (attualmente di venti giorni) con riguardo all’atto concretamente impugnato al quale si pretende esteso il vizio.

In tal senso va ribadito il principio di diritto gia’ ripetutamente espresso da questa Corte, secondo il quale “l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, e’ estranea la regola della propagazione delle nullita’ processuali indicata dall’art. 159 C.D.C. e tale principio vale anche per le cosidette nullita’ insanabili – quali quelle attinenti al difetto dello “ius postulandi” o al difetto della rappresentanza o della capacita’ di agire che debbono anch’esse esser fatte valere nel termine fissato dalla norma sopra indicata, atteso che la finalita’ del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 01/03/1994, Rv. 485513; in senso conforme, si vedano, successivamente: Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405; Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/12/1996, Rv. 501368; Sez. 3, Sentenza n. 190 del 08/01/2001, Rv. 542983; Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 01/02/2002, Rv. 552019; Sez. 3, Sentenza n. 837 del 16/01/2007, Rv. 594404; Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009, Rv. 610186).

Pare opportuno sottolineare che tale indirizzo solo apparentemente potrebbe ritenersi in contrasto con quello espresso in alcune piu’ recenti pronunzie, proprio in tema di difetto di valida procura alle liti del difensore del creditore procedente, secondo cui “in tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell’esecuzione perche’ ne sia dichiarata l’improcedibilita’ per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perche’ non e’ volta a far rilevare la nullita’ di un singolo atto del processo ne’ e’ necessaria per impedire che tale nullita’ resti sanata; tale istanza, inoltre, non e’ soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l’impulso di parte” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15903 del 20/07/2011, Rv. 619418; conf.: Sez. 6-3, Sentenza n. 23390 del 03/11/2014, Rv. 633142; Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016, Rv. 639718).

Tali ultime pronunzie non vanno intese come affermazione della proponibilita’ di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., senza il rispetto del termine perentorio previsto dalla medesima norma, e cioe’ in modo del tutto svincolato dal suddetto termine, laddove siano dedotti gli indicati vizi di nullita’ cd. insanabile.

Al contrario, in base a quanto sin qui osservato va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioe’ senza termini.

Le recenti pronunzie in tema di difetto di jus postulandi del difensore del creditore procedente vanno dunque intese semplicemente come esclusione della possibilita’ che la mancata tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto di esecuzione affetto da una siffatta nullita’ assoluta e insanabile (cioe’ tale da non esaurirsi in relazione all’atto stesso) comporti la definitiva sanatoria della situazione invalidante e l’impossibilita’ per la parte di farla valere nei confronti dei successivi atti in relazione ai quali essa si riproduca nuovamente, ovvero per il giudice di rilevarla di ufficio, e cio’ in linea con il principio (cui palesemente anche dette pronunzie intendono dare seguito), per cui “in tema di espropriazione forzata, poiche’ la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 c.p.c. e art. 170 disp. att. c.p.c.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82 c.p.c., comma 2, prima parte), la perdurante mancanza di un difensore munito di procura, come puo’ essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell’esecuzione, lo puo’ essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l’improcedibilita’ del processo; in tal caso, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell’esecuzione non ha natura di opposizione esecutiva, perche’ non e’ volta a far rilevare la nullita’ di un singolo atto del processo, ne’ e’ necessaria per impedire che tale nullita’ resti sanata, sicche’ il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara improcedibile il processo esecutivo non ha natura di sentenza resa su opposizione, ma ha natura di atto del processo esecutivo, contro il quale il creditore procedente deve proporre opposizione agli atti esecutivi” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4652 del 22/02/2008, Rv. 601882, pronunzia richiamata dagli stessi ricorrenti).

Deve dunque ribadirsi, in linea generale – e con specifico riguardo alla questione della contestazione dello jus postulandi del difensore che ha sottoscritto l’atto di pignoramento – il seguente principio di diritto: la sussistenza di determinati vizi degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullita’ non sanabili in conseguenza della mancata proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine da detta norma previsto, non comporta affatto la possibilita’ di proporre la stessa opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., avverso quegli atti senza il rispetto del termine in questione, ma esclusivamente la possibilita’ che il vizio sia successivamente rilevato di ufficio dal giudice dell’esecuzione e che laddove esso si riproduca in relazione a successivi atti del processo esecutivo, avverso questi ultimi atti sia possibile proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel relativo termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti, per far valere il vizio non sanato (fermi restando gli sbarramenti preclusivi correlati alle conclusioni delle singole fasi del processo esecutivo, come precisato nella pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite n. 11178 del 27/10/1995).

Dunque i ricorrenti, a sostegno dei motivi di ricorso in esame, avrebbero dovuto dedurre e documentare di avere proposto l’opposizione quanto meno nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., in relazione all’ordinanza di vendita dei beni pignorati, che e’ l’atto del processo esecutivo nei confronti del quale hanno concretamente avanzato le proprie contestazioni impugnandolo.

Essi avrebbero peraltro a tal fine dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione positivamente sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, indicare specificamente non solo la data in cui era stata emessa l’ordinanza di vendita e quella in cui era stata proposta l’opposizione, ma anche precisare se erano stati presenti a tale udienza e se ne erano stati avvisati, nonche’ la esatta data della eventuale sua comunicazione, facendo specifico richiamo al contenuto degli atti processuali dai quali fosse possibile verificare tali circostanze e indicando l’esatta allocazione di questi ultimi nel fascicolo processuale.

Invece, nella premessa del ricorso viene esclusivamente dedotto che il ricorso sarebbe stato “ritualmente e tempestivamente” depositato in data 5 agosto 2010, mentre l’ordinanza di vendita era stata emessa in data 7/8 giugno 2010 (e quindi ben oltre venti giorni prima dell’opposizione); si fa poi rinvio alla comparsa di costituzione e risposta della Banca di Roma – senza neanche la trascrizione del relativo contenuto – come atto a sostegno del terzo motivo (cfr. pag. 43 del ricorso stesso). Ma tale ultima indicazione non puo’ certamente ritenersi sufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a consentire alla Corte la verifica della fondatezza degli assunti dei ricorrenti (cosi’ come non puo’ esserlo quella, in verita’ fornita solo con riguardo al quarto motivo del ricorso, a pag. 47, che fa richiamo all’ordinanza del 9 dicembre 2010, senza precisarne il contenuto e la sua esatta allocazione nel fascicolo, e agli all. 1A, 1B ed 1C del fascicolo di primo grado, senza neanche chiarire di che documenti si tratta).

I motivi di ricorso in esame risultano pertanto inammissibili per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Quanto meno con riguardo al dedotto vizio derivante dall’omessa notifica del precetto e del pignoramento al curatore del fallimento dei debitori, e’ opportuno aggiungere che l’esecuzione individuale in costanza di fallimento (laddove sia consentita dalla legge) va promossa e si svolge nei confronti dei debitori, non certo nei confronti del curatore del fallimento, e quindi la notifica degli atti preesecutivi e del pignoramento va effettuata personalmente ai primi, benche’ falliti, come e’ regolarmente avvenuto nella specie, e non al secondo (o quanto meno non solo a quest’ultimo).

Di conseguenza, non sono in alcun modo conferenti le considerazioni contenute nel ricorso in merito alla irregolarita’ delle notificazioni dei suddetti atti in quanto effettuate a soggetti dichiarati falliti, e il vizio dedotto – se mai lo si possa ritenere tale, e se anche si possa riconoscere ai debitori la legittimazione e l’interesse a dedurlo – avrebbe dovuto essere senz’altro fatto valere dai debitori stessi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio previsto da tale norma e decorrente dalle notificazioni a loro effettuate, mentre certamente va escluso che esso determini una nullita’ insanabile del processo esecutivo.

3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione degli artt. 557, 567 e 569 c.p.c.. Difetto di motivazione”.

Il motivo e’ infondato.

Con esso viene denunziato vizio di omessa pronunzia in relazione ai motivi di opposizione aventi ad oggetto: 1) la dedotta estinzione della procedura per tardivo deposito della documentazione ai sensi dell’art. 567 c.p.c.; 2) l’omesso deposito del titolo esecutivo in originale, ai sensi dell’art. 557 c.p.c.; 3) il quantum dei crediti fatti valere dal creditore procedente e da quelli intervenuti, e la stessa esistenza del titolo esecutivo per alcuni di essi (essendo stato dedotto difetto di notifica dei decreti ingiuntivi posti a base dell’azione esecutiva ai sensi dell’art. 644 c.p.c.).

3.1 Con riguardo alle questioni relative alla contestazione della misura delle pretese dei creditori e del loro stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata, sopra indicate sub 3, da qualificarsi come opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto la contestazione del diritto dei creditori stessi di procedere ad esecuzione forzata, la sentenza impugnata effettivamente non contiene alcuna pronunzia.

Trattandosi peraltro di motivi opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come del resto dagli stessi ricorrenti riconosciuto nel ricorso, e non potendosi considerare anche ad essi riferita, in quanto non scrutinati, la diversa ed erronea qualificazione del giudice del merito come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per tale aspetto la sentenza del tribunale avrebbe dovuto essere impugnata mediante appello.

Il ricorso diretto per cassazione risulta quindi senz’altro inammissibile.

3.2 Con riguardo alla mancata dichiarazione dell’estinzione del processo esecutivo, l’opposizione non avrebbe potuto essere proposta dai debitori.

Va qui ribadito e precisato il principio diritto per cui tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione (e precisamente quelli in tema di estinzione cd. tipica, ivi inclusa la fattispecie prevista dall’art. 567 c.p.c.) restano assoggettati esclusivamente a controllo giurisdizionale secondo le forme previste dell’art. 630 c.p.c., commi 2 e 3.

Previa eventuale proposizione di istanza al giudice dell’esecuzione perche’ provveda a dichiarare l’estinzione il debitore potra’ esclusivamente proporre – sia contro il provvedimento che la abbia dichiarata sia contro quello che abbia negato di farlo (e anche laddove il giudice ometta di pronunziarsi sull’espressa istanza del debitore) il reclamo previsto dell’art. 630 c.p.c., comma 3, mentre resta escluso che possa proporre opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per farne valere l’improsequibilita’ dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero che possa proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per contestare il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione ovvero che ometta di farlo, e tanto meno avverso gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione della suddetta causa di estinzione non dichiarata (in tal senso, si vedano gia’, con riguardo a determinate fattispecie: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15463 del 11/06/2008, Rv. 603568; Sez. 3, Sentenza n. 19960 del 30/08/2013, Rv. 628695; Sez. Il, Sentenza n. 12095 del 19/08/2003, Rv. 565922).

Dunque per tale aspetto l’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., non avrebbe potuto essere proposta, e la relativa originaria inammissibilita’ puo’ ben essere rilevata e dichiarata nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

3.3 Per quanto infine attiene al mancato deposito del titolo esecutivo in originale, non puo’ ravvisarsi il dedotto vizio di omessa pronunzia, in quanto la questione risulta decisa dal Tribunale, che ha dichiarato la inammissibilita’ per tardivita’, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di tutte le opposizioni relative ad “atti della procedura”, tra i quali certamente rientra quella relativa all’attivita’ di deposito del titolo esecutivo.

Per questo aspetto la decisione di merito va confermata.

La contestazione avanzata dai debitori opponenti non aveva riguardo all’esistenza del titolo esecutivo ma solo all’omesso deposito dello stesso in originale nel fascicolo dell’esecuzione – senza espressa autorizzazione in tal senso del giudice dell’esecuzione – ai sensi dell’art. 557 c.p.c..

Una siffatta opposizione va qualificata certamente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto nella sostanza la irregolarita’ dell’attivita’ di deposito (della copia) del titolo esecutivo, in mancanza di autorizzazione alla sostituzione, e non la sua esistenza. Essa avrebbe pertanto dovuto essere fatta valere nel termine perentorio previsto da tale disposizione, con decorrenza dall’ultimo momento utile per il deposito del titolo ai sensi dell’art. 557 c.p.c. (termine peraltro non perentorio), o al piu’ dal momento del concreto deposito della copia.

La dedotta irregolarita’ non potrebbe poi in alcun modo ripercuotersi sulla validita’ dell’ordinanza di vendita, in quanto la vendita – in linea generale – puo’ certamente essere ordinata anche in mancanza del deposito dell’originale del titolo esecutivo, come dimostra proprio la possibilita’ che questo venga sostituito con una copia conforme (previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione), caso in cui l’originale va necessariamente prodotto, su richiesta del giudice dell’esecuzione stesso, entro il momento del riparto finale (per tutte, si veda, ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007, Rv. 596759).

D’altra parte e’ evidente che, anche a voler diversamente opinare, il motivo di ricorso sconterebbe i medesimi profili di inammissibilita’ rilevati in relazione al secondo e al terzo motivo.

4. Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il motivo, legato alla assunta fondatezza delle opposizioni proposte dai ricorrenti, resta assorbito dalla cassazione con rinvio della pronunzia impugnata, che determina anche la necessita’ di una nuova pronunzia sulle spese del giudizio.

5. E’ accolto, per quanto di ragione, il solo primo motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, rigettando per i restanti motivi;

cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA