Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14449 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., nella qualità di tutrice di Z.R.,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv. Vitiello Vincenzo, Cerino Pasquale e Abbamonte

Giuseppe, elettivamente domiciliata nello studio Zimatore – Abbamonte

in Roma, via G.G. Porro, n. 8;

– ricorrente –

contro

D.P.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Crescenzi Raffaele,

elettivamente domiciliato presso revocazione Gasparini Giovanni in

Roma, piazzale Montesquieu, n. 28, scala L, int. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1405

depositata il 28 aprile 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2000, P. E., quale procuratore speciale di F.A., tutrice di Z.R., impugnava per revocazione, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 2, nei confronti di D.P.M., il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Napoli del 18 giugno 1979, per l’importo di L. 40.864.158, oltre interessi bancari, divenuto definitivo a seguito del rigetto dell’opposizione e messo in esecuzione. A sostegno della revocazione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di assegni non pagati, carpiti senza prova di debito alla Z., soggetto incapace di intendere e di volere.

Si costituiva il D.P., concludendo per la inammissibilità della domanda. Il convenuto chiedeva anche la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 15 luglio 2002, dichiarava inammissibile la domanda attrice e rigettava la domanda risareitoria ex art. 96 c.p.c..

La Corte d’appello, con sentenza n. 1405 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 aprile 2004, ha rigettato tanto l’impugnazione principale di T.G., nella qualità di tutrice della Z., quanto l’impugnazione incidentale del D. P..

Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’art. 395 c.p.c., n. 2, richiede la “falsità della prova”, per tale postulandosi la prova di cui sia stata dichiarata od accertata la falsità con sentenza passata in giudicato ovvero la prova la cui falsità sia stata riconosciuta dalla parte a vantaggio della quale è stata utilizzata dal giudice. Nella specie – ha precisato la Corte partenopea – la declaratoria di falsità è ancora da accertare e non può attribuirsi efficacia di riconoscimento di falsità alla dichiarazione sulla fragilità psichica della debirum;

trice resa da un consulente tecnico d’ufficio in altro giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la T., nella indicata qualità, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e dell’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 2), la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia errato nella interpretazione della domanda, la quale, a prescindere dalla normativa invocata, poneva a base della chiesta revocazione il dolo del D.P. nell’ottenimento degli assegni da parte della Z., soggetto incapace.

Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e dell’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 2) si lamenta che, essendo nella specie la revocazione stata richiesta per dolo, avrebbe errato la Corte d’appello a soffermarsi sulla mancanza di prove già riconosciute o dichiarate false, omettendo di considerare che nella specie si trattava di assegni azionati inter partes ad opera di chi conosceva la situazione di minorazione della Z..

2. – Entrambi i motivi – i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili.

E’ compito del giudice interpretare la domanda di revocazione su cui è chiamato a pronunciare e riportare l’inquadramento specifico del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell’art. 395 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 3 marzo 1997, n. 1859; Cass., Sez. 3, 16 febbraio 2006, n. 3440).

Nella specie, tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello hanno in maniera congrua e logica spiegato che il motivo di revocazione prospettato andava inquadrato – conformemente, del resto, alla stessa espressa indicazione datane dalla parte – nell’art. 395 c.p.c., n. 2, avendo l’attrice allegato la falsità degli assegni posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, i quali – secondo l’assunto della deducente – sarebbero stati carpiti ad una persona incapace di intendere e di volere, in assenza di qualsiasi ragione di credito, come si assumeva emergere dalla sentenza del Tribunale penale di Napoli, che aveva assolto la debitrice dal reato di calunnia ascrittole.

I giudici del merito hanno escluso la ricorribilità in concreto del presupposto giustificante la revocazione a tale titolo, perchè mancava la dichiarazione della falsità della prova con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione, nè la falsità della prova era stata riconosciuta dalla parte a cui vantaggio essa era stata utilizzata dal giudice.

Ora, i motivi di ricorso per cassazione, nel lamentare l’errore della Corte territoriale nella qualificazione giuridica della domanda sotto l’ipotesi del n. 2 anzichè del n. 1 dell’art. 395 c.p.c., si limitano a prospettare, apoditticamente, una diversa, soggettiva interpretazione, senza neppure indicare quali canoni ermeneutici quel giudice avrebbe violato.

In definitiva, i motivi di censura si risolvono nel mutamento, per la prima volta in sede di legittimità, del motivo di revocazione, con la deduzione di una nuova ipotesi (il dolo processuale unilaterale) al posto di quella (la falsità della prova) articolata con la citazione introduttiva e coltivata in entrambi i gradi di merito.

Ma ciò non è consentito, posto che, in tema di impugnazione per revocazione, l’art. 398 c.p.c., comma 2, nell’imporre che la citazione introduttiva indichi i motivi, della revocazione stessa, a pena di inammissibilità, preclude che con il ricorso per cassazione si deduca, per la prima volta, un diverso caso di revocazione in sostituzione di quello originario, perchè ciò implica uno stravolgimento dell’iniziale ambito della controversia e si risolve nella richiesta di espletamento di nuove indagini in punto di fatto (cfr. Cass., Sez. 3, 24 gennaio 1973, n. 242; Cass., Sez. 1, 5 febbraio 1975, n. 426; Cass., Sez. 1, 12 febbraio 1979, n. 940;

Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1989, n. 4504).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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