Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14449 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 26/01/2017, dep.09/06/2017),  n. 14449

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30619/2011 proposto da:

V.M.R. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO STRINATI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

B.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA GATTARI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

BR.DE., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE DI ANCONA,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MACERATA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 789/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/10/201 R.G.N. 25/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato CARLO STRINATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La professoressa V.R., con distinti ricorsi, aveva convenuto in giudizio il Ministero Della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca (Ministero, di seguito), l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata e Br.De. e B.M. per ottenere l’accertamento del diritto ad essere trasferita, per la classe di concorso A019, all’Istituto Tecnico per Geometri (OMISSIS).

2. A fondamento della domanda aveva dedotto la illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione vi aveva trasferito i docenti Br. e B. che rivestivano la posizione di “soprannumerari”.

3. I ricorsi vennero respinti con distinte sentenze e la Corte di Appello di Ancona, riuniti i giudizi, ha confermato dette sentenze.

4. Essa ha richiamato, condividendole, le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado, secondo cui il trattamento dei “perdenti posto” è disciplinato dall’art. 24, lett. A, commi 7 ed 8 del CCI che prevedono che qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ovvero nessuna preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito di ufficio nell’ambito del Comune di titolarità su posto eventualmente disponibile (comma 7) e, qualora ciò non sia possibile, il docente sarà trasferito di ufficio secondo l’ordine delle operazioni previste nell’allegato C Titolo 2^ sugli altri posti della provincia secondo la tabella di viciniorietà (comma 8). Ha del pari condiviso l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la procedura di trasferimento è disciplinata dall’art. 25 del CCI che individua la “sequenza delle operazioni”, indicate in dettaglio nell’Allegato C, richiamato dagli artt. 24 c. 8 e 25 dello stesso contratto integrativo ed ha ritenuto che secondo le previsioni dell’Allegato prima dei trasferimenti a domanda (lettera F) devono essere effettuati i trasferimenti di ufficio relativi ai soprannumerari (lett. A).

5. Precisato che i “trasferimenti a domanda” coincidono con i “trasferimenti volontari” e che il termine “domanda” utilizzato dalle clausole collettive in relazione ai soprannumerari aveva il significato di mera indicazione di “preferenza”, ha ritenuto che la “ratio” dell’intero assetto negoziale andava individuata nell’esigenza di assicurare al docente in soprannumero per la soppressione del posto in titolarità la destinazione nell’ambito del medesimo Comune ovvero in quello viciniore.

6. Ha, quindi, accertato che l’Amministrazione aveva rispettato la sequenza cronologica delle operazioni relative ai trasferimenti di ufficio del personale docente soprannumerario, descritte nella tabella C, allegata a ciascuno dei contratti collettivi integrativi del 27.1.2004 e del 21.12.2005.

7. Avverso detta sentenza la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto due motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e B.M..

8. Br.De. è rimasta intimata.

Sintesi del motivo di ricorso.

9. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, erronea ed illogica interpretazione del CCNI in data 27.1.2004 relativo alla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2004/2005 e del CCI in data 21.12. 2005 relativo alla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2006/2007, con particolare riferimento agli artt. 23 e 24 ed all’allegato C, e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c..

10. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente B. sul rilievo della genericità delle censure formulate con riguardo alla dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. La ricorrente ha, infatti, indicato quali norme del codice civile siano state in concreto violate ed ha spiegato le ragioni per le quali, a suo dire, la Corte territoriale se ne sarebbe discostata (Cass. 110/2013, 13067/2005, 8994/2001, 1045/2000, 3249/1999, 13579/2004).

Esame dei motivi.

il. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente vanno rigettati.

12. E’ utile osservare che, con riferimento alla interpretazione del contratto collettivo integrativo nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008), che la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. 5745/2014, 16185/2006, 16059/2004, 13751/2004).

13. Tanto precisato va evidenziato che le doglianze esplicitate con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., muovono dall’assunto che i docenti soprannumerari avrebbero dovuto partecipare ai movimenti a domanda della seconda FASE Provinciale prima di essere assoggettati al trasferimento di ufficio in caso di mancato ottenimento di una cattedra tra quelle richieste. L’assunto muove, a sua volta, dalla premessa secondo cui non sarebbe configurabile in capo ai soprannumerari alcun diritto di precedenza rispetto ai docenti non soprannumerari.

14. In questa prospettiva la ricorrente addebita alla Corte territoriale la violazione del canone di interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contrattuali e tanto sulla scorta di una ricostruzione del dato testuale che estrapola le espressioni “domanda” e “trasferimento a domanda” contenute negli artt. 23 e 24 e nell’ Allegato C dei richiamati contratti integrativi e che prescinde essa stessa dalla ratio dell’intero “corpus” delle norme.

15. Essa, infatti, fa coincidere il concetto di “domanda di trasferimento” con quella della “preferenza” delle sedi che il soprannumerario deve indicare e dà per scontato che le domande dei docenti soprannumerari contenenti indicazione delle preferenze siano equiparabili a quelle dei docenti che aspirano al trasferimento volontario.

16. Ebbene le censure non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, che, partendo dalla condivisa ricostruzione effettuata nella sentenza di primo grado della portata degli artt. 7, 8, 12, art. 24, comma 8 e art. 25 dei contratti integrativi, si sofferma sul dato testuale delle singole clausole contrattuali, e spiega, esaminando i motivi dell’appello proposto dalla odierna ricorrente, che la “domanda” presentata dai perdenti posto non sia altro che la indicazione delle preferenze per la destinazione nell’ambito di trasferimenti disposti di ufficio, seppur, nei limiti del possibile e delle disponibilità nell’ambito del Comune di precedente titolarità ovvero nell’ambito del Comune “viciniore”.

17. I diversi profili di doglianza non si confrontano nemmeno con l’affermazione della Corte territoriale che, sulla scorta delle disposizioni contrattuali che regolamentano le diverse fasi del procedimento e in particolare con quelle relative alla FASE 2^, spiega che i “trasferimenti a domanda” sono solo quelli “volontari” e che la fase della formazione della graduatoria relativamente a questi ultimi postula, secondo la cronologia indicata nelle nome contrattuali nell’Allegato C che siano previamente definiti i trasferimenti di ufficio.

18. D’altra parte, la Corte territoriale, proprio alla luce del dato testuale contenuto negli artt. 7, 8, 12, art. 24, comma 8 e art. 25 e nelle disposizioni contenute nell’allegato, ha evidenziato la peculiarità della posizione dei soprannumerari, peculiarità che il sistema negoziale tutela accordando la possibilità di essere mantenuto in servizio nell’ambito del Comune ovvero in quello territorialmente prossimo (in tal senso si è espressa questa Corte nella sentenza n. 3123 del 2015) prima che siano prese in esame le domande di “trasferimento volontario”.

19. La Corte territoriale ha esaminato e valorizzato la scansione, concordata tra le parti negoziali, delle fasi di esame delle “domande”, fasi che nella prospettiva difensiva, che ispira i motivi di censura in esame, dovrebbero essere invertite dal punto di vista cronologico, senza alcun confronto reale con il dato testuale valorizzato nella sentenza impugnata.

20. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che la seconda FASE, che segue cronologicamente l’ultima delle operazioni (G) della prima FASE, si apre (A) con “i trasferimenti di ufficio, secondo l’ordine di vicinanza al proprio comune di titolarità… dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico di sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra)”, ed è seguita, dopo ulteriori passaggi, dalla fase (F) riferita testualmente ai trasferimenti a domanda (quelli volontari) dei titolari in provincia (compresi i titolari del contingente Dotazione Organico Provinciale e i docenti privi di sede) che non usufruiscono di alcuna precedenza.

21. Diversamente da quanto opina la ricorrente, la Corte territoriale ha letto tutte le clausole contrattuali, che disciplinano la vicenda dedotta in giudizio, in maniera razionale e sistematica, tenendo conto dei richiami e dei rinvii operati reciprocamente negli accordi integrativi e nelle tabelle ad questi allegati ed evidenziando che non è rinvenibile nella negoziazione collettiva alcuna disposizione che attribuisca preferenza e precedenza ai trasferimenti volontari piuttosto che a quelli di ufficio.

22. Ebbene le argomentazioni motivazionali spese sulla ricostruzione del dato testuale e sistematico non risultano infirmate dalle censure in esame, che partendo dalla ricostruzione atomistica delle singole parole, mirano in realtà a contrapporre una più favorevole lettura dei contratti integrativi e ad opporre, in via indimostrata e poco chiara, l’inoperabilità concreta delle clausole negoziale nella interpretazione datane nella sentenza impugnata.

23. Le considerazioni svolte evidenziando l’infondatezza delle censure che addebitano alla sentenza vizi motivazionali atteso che la Corte territoriale ha spiegato con argomentazioni lineari, esaustive, e puntuali, il ragionamento interpretativo che sorregge il “decisum”.

24. Il ricorso va, in conclusione rigettato.

25. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

Rigetta il ricorso

Condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese forfettarie oltre IVA e CPA in favore di B.M. ed in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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