Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14448 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8458/2019 R.G. proposto da:

A.G.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimo Noviello;

– ricorrente –

contro

Promoservice S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio

Senatore, con domicilio eletto in Roma, via Nizza, n. 11, presso lo

studio dell’Avv. Tommaso Proto;

– controricorrente –

e nei confronti di:

I.M.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 1894/2019,

pubblicata il 23 gennaio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avellino dichiarò la nullità della sentenza n. 372/14 del Giudice di pace di Avellino, pronunciata sulla domanda risarcitoria proposta da A.G.M.G. nei confronti della Promoservice S.r.l. e della RSA Sun Insurance Office ltd (ora I.M.), per essere avvenuta la notifica dell’atto introduttivo in primo grado, alla prima di dette convenute, nella sede secondaria di (OMISSIS), anzichè in quella legale in corso (OMISSIS).

2. Il ricorso per cassazione proposto dalla soccombente è stato dichiarato inammissibile, con l’ordinanza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:

“la ricorrente si duole, col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.” e, col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ex art. 360 n. 3, nonchè violazione dell’art. 2699 c.c., dell’art. 2700c.c., ex dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”; nella sostanza dolendosi del fatto che in via (OMISSIS) vi era comunque una sede, benchè secondaria, ma tale non essendo stata indicata nel verbale di intervento dei c.c. e nel libretto di circolazione;

“a seguito dell’indicazione, in memoria, di una serie di precisazioni riguardo alla lite e della doglianza di mancata considerazione di una serie di circostanze (tra le quali l’avvenuta notificazione anche in altro dei luoghi utili e comunque la corrispondenza del luogo di notifica da un estratto cronologico previamente acquisito), diviene preliminare il rilievo della radicale carenza nel ricorso (neppure potendo – per giurisprudenza a dir poco consolidata – colmarsi con alcun atto successivo le sue eventuali lacune) di qualsiasi adeguata indicazione – comprensiva di trascrizione almeno sommaria e di riferimento preciso alla sede processuale – dei passaggi degli atti di merito in cui le relative questioni sarebbero state sottoposte ai giudici dei gradi precedenti;

“la memoria, così pretendendo di integrare il ricorso, è già di per sè inammissibile: il ricorso non è integrabile, per la peculiare sua natura e struttura ai fini dell’introduzione stessa del peculiare gravame a critica vincolata in cui si risolve il giudizio di legittimità (tra moltissime, v.: Cass. ord. 12/10/2015, n. 20394; Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass. ord. 20/07/2012, n. 12739; Cass. ord. 23/08/2011, n. 17603; Cass. 09/06/2011, n. 12713; Cass. 31/05/2010, n. 13257; Cass. 04/04/2006, n. 7825; Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 10/02/2005, n. 2704; Cass. Sez. U. 11/11/1994, n. 9409);

“da tanto deriva però l’inammissibilità del ricorso, a causa della non emendabile impossibilità di escludere la novità della questione e comunque di valutare se ed in quali termini essa sia stata sottoposta ai giudici del merito…”.

3. Per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte propone ricorso A.G.M.G., ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e dell’art. 395 n. 4 c.p.c., con unico complesso motivo, cui resiste la Promoservice S.r.l., depositando controricorso.

L’altra intimata non svolge difese in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A fondamento del ricorso possono distinguersi i seguenti cinque diversi argomenti di critica:

a) l’ordinanza de qua sarebbe frutto di errore di fatto percettivo, ex art. 395 c.p.c., n. 4, poichè “suppone l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”: il fatto cioè che “il legittimato passivo da evocare… in giudizio aveva la sua residenza in (OMISSIS)”;

b)dichiarando l’inammissibilità del ricorso, l’impugnata ordinanza avrebbe “implicitamente” avallato la tesi secondo cui l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere notificato presso la sede legale della Promoservice S.r.l. “ancorchè tale indirizzo, nello specifico, (fosse) difforme da quello emergente dalle risultanze ufficiali (estratto cronologico)”; tesi la cui erroneità viene argomentata sulla base di considerazioni legate: alla natura dell’azione intrapresa (risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli); alla corretta interpretazione dell’art. 145 c.p.c. in tema di notificazione alle persone giuridiche; alla regola della sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3); alla circostanza, infine, che nel caso di specie la Promoservice S.r.l. aveva indicato nell’atto d’acquisto dell’autovettura, ai fini dell’intestazione del veicolo, quale propria sede legale, quella di (OMISSIS). (v. ricorso per revocazione, pagg. 4 – 8);

c) il denunciato errore discenderebbe, “a monte”, dalla proposta del relatore (v. ricorso per revocazione, pagg. 8-9);

d)sarebbe “non precisa”, nell’ordinanza impugnata, l’individuazione dei motivi di ricorso; ciò in quanto, diversamente da quanto ivi affermato, “non solo il dato dell’indirizzo di (OMISSIS) era stato precisamente riportato nel rapporto dei c.c. e riprodotto nella carta di circolazione, ma era esattamente corrispondente a quello emergente dall’estratto cronologico”; la memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. non aveva introdotto alcunchè di nuovo, essendosi limitata a “rappresentare l’omessa lettura degli atti processuali ed il grossolano errore in cui era caduto il Tribunale, già adeguatamente spiegato nel proposto ricorso”;

e) risulterebbe incomprensibile, sul piano sintattico-semantico, il passaggio dell’ordinanza ove si afferma “… la non emendabile impossibilità di escludere la novità della questione…”.

2. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della ordinanza impugnata, della relata della notificazione (che la ricorrente stessa afferma essere stata effettuata in data 23 gennaio 2019), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza.

Copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita.

Per di più non risulta nemmeno depositata alcuna copia (nemmeno semplice) della relata di notifica del ricorso, ciò impedendo di verificare l’eventuale superamento della c.d. prova di resistenza, data dal collocarsi la notifica del ricorso comunque entro il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza: circostanza che di per sè consentirebbe di ritenere verificata comunque la tempestività del ricorso pur in mancanza dell’adempimento predetto, funzionale per l’appunto a tale verifica (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066).

Non può di contro rilevare che tale data di notifica del ricorso sia indicata (in quella del 13/3/2019 e, dunque, come collocantesi entro il detto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato) dalla controricorrente, Promoservice S.r.l., nè che tale indicazione sia corroborata dalla stessa documentazione offerta dalla controricorrente, atteso che perchè possa operare detta prova di resistenza deve comunque potersi ricavare dal ricorso stesso e comunque dalla documentazione offerta dallo stesso ricorrente nel termine all’uopo prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo e non da elementi acquisiti nel successivo sviluppo del procedimento.

In proposito va rammentato che, proprio nel menzionato precedente di Cass. n. 17066 del 2013 (e prima ancora in quello da esso richiamato di Cass. n. 15396 del 2007), è stato evidenziato che “quando il legislatore ricollega al mancato compimento di un’attività processuale doverosa entro un certo termine questa sanzione, compie una valutazione legale tipica circa il significato e le implicazioni di tale mancato compimento, che si risolve nel comando al giudice di applicare la sanzione senza poter in alcun modo esprimere alcun apprezzamento sul se lo scopo cui doveva assolvere il compimento dell’attività possa essere considerato raggiunto altrimenti ed in particolare per il tramite di evenienze verificatesi nel successivo svolgimento dell’attività processuale. La possibilità di dar rilievo ai fini del conseguimento dello scopo a tale svolgimento è chiaramente esclusa dalla dichiarata volontà del legislatore di sanzionare il mancato compimento dell’attività entro il termine fissato con una sanzione che vuole esprimere l’irreparabilità del vizio di attività e che volutamente non riceve qualificazione in termini di nullità, ma appunto in termini di improcedibilità. L’uso di tale termine impedisce al Giudice di “procedere” e, pertanto, di formulare un’ulteriore valutazione circa il raggiungimento dello scopo che si sarebbe dovuto assicurare per il tramite dello svolgimento tempestivo dell’attività. Ne consegue che, per un elementare principio di non contraddizione, è reso irrilevante lo svolgimento processuale successivo alla scadenza di tale termine, o meglio è reso inidoneo a spiegare effetti impeditivi dell’applicazione della sanzione. A tutto voler concedere, in presenza di una comminatoria di improcedibilità, se il raggiungimento dello scopo della previsione del tempestivo compimento dell’attività nonostante può concepirsi ammissibile quando l’attività non sia stata esercitata nel termine, ciò potrebbe concepirsi senza contraddire la valutazione legale tipica del legislatore quando la fattispecie della realizzazione dello scopo dell’attività mancata risulti, in ipotesi, assicurato per il modo di essere dello svolgimento processuale al momento stesso di scadenza del termine perentorio per il compimento dell’attività mancata. Un esempio lo può evidenziare. Si immagini che una sentenza pubblicata il giorno x venga assoggettata a ricorso per cassazione con indicazione della data della sua notifica e che sia mancata la produzione della copia della sentenza con la relata, e si consideri il caso in cui la data di notificazione del ricorso abbia a collocarsi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, al momento di scadenza del termine per il deposto del ricorso, la Corte di Cassazione è nella condizione di poter apprezzare che certamente l’esercizio del diritto di impugnazione è avvenuto tempestivamente, perchè fra la data di deposito della sentenza e la notifica del ricorso intercorre un tempo minore del c. d. termine breve di sessanta giorni per la notifica del ricorso in cassazione, onde è certo che il decorso di tale termine non può essere avvenuto. Ebbene, in questo caso lo scopo cui assolve la produzione della copia con la relata di notificazione appare raggiunto nonostante la sua mancata produzione tale fin dal momento entro il quale il legislatore con la valutazione legale tipica ha voluto che lo scopo stesso apparisse nella scansione processuale assicurato, cioè già al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso”.

3. Può comunque rilevarsi che il ricorso, ove fosse stato procedibile, sarebbe comunque andato incontro ad una declaratoria di inammissibilità.

Tutte le censure si espongono infatti a diversi rilievi di inammissibilità.

Le prime tre (lettere da a) a c) del paragrafo 1) non colgono la ratio decidendi e si appalesano, dunque, aspecifiche.

L’ordinanza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione per una ragione non di merito (recte: non legata al merito della questione sottoposta al vaglio di legittimità) ma processuale (più precisamente, legata alla ritenuta inosservanza di norme dettate per il procedimento davanti alla Suprema Corte): ragione rappresentata dalla “radicale carenza nel ricorso… di qualsiasi adeguata indicazione comprensiva di trascrizione almeno sommaria e di riferimento preciso alla sede processuale – dei passaggi degli atti di merito in cui le… questioni (solo successivamente precisate e circostanziate in memoria, ma senza alcun possibile rilievo emendativo di detta iniziale carenza, n.d.r.) sarebbero state sottoposte ai giudici dei gradi precedenti”.

La statuita inammissibilità del ricorso per cassazione è discesa dunque, in altre parole, dalla rilevata inosservanza del requisito di forma-contenuto del ricorso dettato dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

A fronte di tale rilievo appare evidente l’inconferenza delle considerazioni suindicate, tutte legate invece alla questione, prettamente di “merito cassatorio” (ossia, come s’è precisato, riferita al merito del giudizio di legittimità), della asserita validità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

E’ appena il caso dunque di soggiungere, sotto altro profilo, l’assoluta irrilevanza delle considerazioni legate al contenuto della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di per sè priva di alcun rilievo vincolante ai fini della pronuncia del Collegio, alla cui sola motivazione occorre dunque riferirsi per ricostruire il contenuto e le ragioni della decisione.

4. La quarta censura (sopra sintetizzata alla lett. d) del p. 1) sembra bensì cogliere tale ratio della decisione impugnata – là dove, almeno, assume che la memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. non avrebbe introdotto alcunchè di nuovo poichè l’errore della sentenza di merito sarebbe stato in realtà “già adeguatamente spiegato nel proposto ricorso” – ma sì espone ad un rilievo di genericità, dal momento che non spiega come e in che parte del ricorso tale compiuta spiegazione sarebbe stata svolta, ed appare comunque eccentrica rispetto ai vizi deducibili con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c..

Quello dedotto, infatti, non integra nemmeno in astratto errore revocatorio ma, in ipotesi, errore di giudizio, derivante da omesso o erroneo apprezzamento di fatto processuale.

Giova in proposito rammentare che, come questa Corte ha più volte chiarito, perfino la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, ma dell’omessa o, in tesi, erronea valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione (v. Cass. n. 17110 del 21/07/2010; n. 25653 del 15/11/2013; n. 7194 del 13/04/2016).

In ogni caso il diretto esame dei motivi dedotti e illustrati nel ricorso per cassazione sul quale l’ordinanza qui impugnata si è pronunciata, consente di avvedersi che effettivamente nessun riferimento è ivi contenuto agli atti del giudizio di merito nei quali le questioni agitate (segnatamente quella del valore probatorio in tesi riconoscibile all'”estratto cronologico” del P.R.A.) fossero state dedotte.

5. Esula infine dal novero delle censure deducibili con il proposto mezzo d’impugnazione l’ultima doglianza, relativa alla asserita incomprensibilità della locuzione “… non emendabile impossibilità di escludere la novità della questione…”.

Anche in tal caso è, dunque, appena il caso di rilevare la manifesta infondatezza, comunque, della doglianza, risultando il significato di quella frase intrinsecamente chiaro (come equivalente a “non superabile impossibilità di escludere…”), tanto più alla luce dell’intero periodo in cui essa è inserita, il quale altro non fa che ribadire la già prima illustrata ragione di inammissibilità del ricorso, rappresentata come detto dalla novità della questione posta e dalla sua aspecifica deduzione.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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