Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14448 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6284/2005 proposto da:

G.M. (OMISSIS), C.L. (Ndr: testo originale non

comprensibile), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio GIACOMO

LAURORA di ROMA, rep. 53136 dell’11/2/2010;

– controricorrente –

e contro

I.M. in proprio, e quale erede (Ndr: testo originale non

comprensibile), M.T., M.F., eredi di

M.G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 391/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato PAPPALARDO Maria con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MELLARO Massimo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RANUZZI Livia, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per accoglimento 2 motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16-11-1990 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti di M.G. e I.M. per il trasferimento della proprietà di un immobile sito nel Comune di Capoliveri località “Valle ai Salcio” promessogli in vendita con preliminare del 31-5-1988 e per la cancellazione di una ipoteca non dichiarata nel contratto da cui il bene risultava gravato.

A seguito di impugnazione da parte del S. la Corte di Appello di Roma con sentenza dell’8-11-1994 rigettava il gravame.

Proposto ricorso per cassazione da parte del S., questa Corte con sentenza del 12-4-1999 accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; al riguardo assumeva che la sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che il S., non avendo i prominenti assunto nel contratto del 31-5-1988 l’obbligo di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie successivamente accertate, non poteva richiedere una pronuncia che gli avesse consentito di diventare proprietario dell’immobile non gravato da iscrizioni, o di trattenere sul prezzo ancora dovuto le somme necessarie alla cancellazione, aveva sostanzialmente esaminato le domande subordinate o alternative dell’appellante, ma era incorsa in un errore di diritto nel ritenerle improponibili; infatti era stato ignorato il principio di diritto secondo cui l’inadempienza del promittente venditore all’obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione, non impediscono al promissario acquirente di chiedere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., e comportano che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall’obbligo del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tiene luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli ed a garantirlo dall’eventualità dell’evizione.

Riassunta la causa da parte del S., cui resistavano la I. in proprio nonchè quest’ultima insieme a M.T. e M.F., quali eredi del defunto M.G., la Corte di Appello di Roma con sentenza del 26-1-2004 ha disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile per cui è causa al S., ha ordinato alle appellate di provvedere, entro il termine di sei mesi dal deposito della decisione a proprie cure e spese, alla cancellazione di qualsiasi iscrizione o trascrizione pregiudizievole esistente sul bene suddetto, ed ha ordinato al S. di versare, all’esito delle intervenute cancellazioni, mediante assegno circolare, il saldo del prezzo pattuito nel preliminare in favore delle appellate.

Avverso tale sentenza G.M. e C.L., nell’eventualità di avere acquistato lo stesso immobile per cui è causa per atto autenticato nelle firme dal notaio Bartolomucci Francesco in Roma in data 6-7-1990, hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi cui il S. ha resistito con controricorso; la I. e T. e M.F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; i ricorrenti ed il S. hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

Anzitutto occorre osservare che i ricorrenti, nel dedurre di aver ricevuto dal S. la notifica in data 14-9-2004 di un atto stragiudiziale di diffida e di intimazione a rilasciare libero da persone e cose l’appartamento sito in Comune di (OMISSIS), per esserne divenuto proprietario in base alla sentenza della Corte di Appello di Roma impugnata in questa sede, hanno sostenuto di contestare qualsiasi pretesa del S. in quanto non solo non era ravvisabile alcuna identità tra l’immobile da essi acquistato e quello oggetto del presente giudizio, ma neppure vi era corrispondenza tra i rispettivi dati catastali; pertanto i ricorrenti hanno asserito di aver proposto tale ricorso “nella non creduta ipotesi che nella fattispecie l’oggetto della contesa sia proprio l’immobile di proprietà dei Sigg.ri G. e C.” (vedi pagine 2 e 3 del ricorso).

Orbene è evidente che da tale stessa prospettazione non è ravvisabile alcun interesse dei ricorrenti all’impugnazione (interesse che, come è noto, costituendo manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame), potendo semmai le loro ragioni trovare tutela in altri strumenti processuali diversi dal presente ricorso.

Inoltre deve aggiungersi che i ricorrenti, avendo dedotto di essere legittimati a proporre il presente ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., u.c. per aver acquistato lo stesso immobile per cui è causa da M.G. per atto del 6-7-1990 autenticato nelle firme dal notaio Bartolomucci in Roma, avrebbero dovuto non solo allegare, ma anche provare documentalmente tale circostanza, attinente alla “legitimatio ad causam”, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., incombente che invece non risulta essere stato adempiuto, con conseguente inammissibilità anche sotto tale aspetto dell’impugnazione (Cass. S.U. 25-2-2009 n. 4468).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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