Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14448 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24259-2018 proposto da:

D.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTINO ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO;

– ricorrente –

contro

VEGITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENEDETTO CARRATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 576 pubblicata il 22.5.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’appello di D.F.M. confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto di trasformazione dei contratti di lavoro intermittente a tempo determinato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonchè di condanna della società datoriale, Vegitalia s.p.a., a corrispondere l’indennità di disponibilità per i periodi di non utilizzazione e le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori;

2. la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennità di disponibilità sul rilievo che i contratti conclusi tra le parti non contemplassero l’obbligo di disponibilità del lavoratore e, comunque, per difetto di prova, di cui era onerato quest’ultimo, sul numero dei giorni lavorativi prestati e sulla mancata utilizzazione della prestazione nei periodi di disponibilità;

3. ha giudicato infondata in diritto la pretesa del D.F. di far derivare dallo svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, la conversione del rapporto intermittente a termine in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha sottolineato come il predetto non avesse allegato, a fondamento della domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’insussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al lavoro intermittente come previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 34, requisiti, peraltro, ampiamente dimostrati dalla società datoriale la cui attività, di trasformazione dei prodotti della terra, è evidentemente connessa a picchi stagionali;

4. ha ritenuto, in base alle prove testimoniali e alle declaratorie contrattuali, che le mansioni svolte dal ricorrente (inquadrato nel V livello) non corrispondessero a quelle rientranti nel IV livello ed in quelli ancora superiori per difetto dei requisiti di autonomia operativa, facoltà di iniziativa e guida di squadre di lavoratori;

5. avverso tale sentenza D.F.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la Vegitalia s.p.a.;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso D.F.M. ha dedotto error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., dell’art. 36 CCNL per i dipendenti da aziende industriali alimentari del 4.3.2005 in relazione all’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

8. ha affermato di avere, col primo motivo di appello (trascritto nelle parti rilevanti, unitamente al ricorso introduttivo di primo grado), censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda di nullità del contratto stipulato il 30.5.07 per avere il lavoratore svolto mansioni (di addetto al controllo qualità – III livello CCNL) diverse da quelle di assunzione (operaio addetto alla produzione – V livello); e che la Corte di merito aveva errato nel considerare come primo motivo di appello quello afferente la domanda di indennità di disponibilità;

9. ha argomentato la violazione dell’art. 115 c.p.c. sostenendo di avere allegato nel ricorso introduttivo di primo grado lo svolgimento delle mansioni di addetto al controllo qualità dei prodotti per tutta la durata del rapporto e che la società datoriale non aveva mosso alcuna contestazione sul punto, limitandosi nella memoria di costituzione (trascritta in parte) ad eccepire la prescrizione del diritto alle differenze retributive; ha affermato che la mancata contestazione avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere dimostrata l’esecuzione di mansioni superiori ed a riconoscere il diritto, sancito dall’art. 2103 c.c., al trattamento retributivo corrispondente all’attività svolta;

10. ha dedotto la erronea interpretazione ed applicazione del CCNL (allegato per estratto al ricorso) e la violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte d’appello escluso che rientrassero nel III livello i compiti di controllo qualità eseguiti prima del confezionamento e ricondotto le mansioni del D.F. alla mera redazione delle schede sulla qualità dei prodotti, firmate dal predetto, solo perchè le schede di controllo erano firmate congiuntamente col collega V.M.; ha affermato la corrispondenza delle mansioni svolte al III livello contrattuale in quanto comprensive del controllo sulla qualità dei prodotti in maniera “più professionale rispetto agli interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità e aspetto” propri dei dipendenti del IV livello;

11. la denuncia di un error in procedendo, formulata senza alcuna indicazione della norma processuale che si assume violata, è di per sè inammissibile;

12. l’unica deduzione di parte ricorrente, di avere la Corte di merito errato nel considerare come primo motivo di appello quello concernente l’indennità di disponibilità anzichè quello, poi comunque trattato, di nullità del contratto di lavoro intermittente in ragione dello svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione, non è idonea ad integrare, neanche astrattamente, il vizio di omessa pronuncia o, comunque, di violazione dell’art. 112 c.p.c.;

13. prima di esaminare le residue censure è utile precisare come il ricorso in esame non investa la statuizione della sentenza d’appello secondo cui “la prova della mancanza di conformità delle mansioni di fatto espletate a quelle di assunzione non determinerebbe la conseguenza auspicata della conversione” del rapporto intermittente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; con la conseguenza che le critiche mosse sull’erroneo inquadramento delle mansioni svolte sorreggono unicamente la domanda di condanna della società al pagamento delle differenze retributive;

14. sulla censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve osservarsi quanto segue;

15. il principio di non contestazione trova fondamento nell’art. 416 c.p.c. che impone al convenuto l’onere di prendere subito immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall’attore, con la conseguenza che la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari, cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono contestarsi in ogni momento (Cass. n. 1878 del 2012; n. 18202 del 2008; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 761 del 2002);

16. occorre tuttavia considerare che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016);

17. sotto altro profilo, si è precisato che il principio secondo cui nel processo del lavoro è escluso dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua mancata contestazione, incontra l’unica deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d’ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. n. 16201 del 2009; n. 3951 del 2012; Sez. 6 n. 26395 del 2016); in particolare si è sostenuto che la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorchè il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (così Cass. n. 5363 del 2012);

18. nel caso in esame, la non contestazione che il ricorrente attribuisce alla controparte non può estendersi alla valutazione di riconducibilità delle mansioni concretamente accertate alle singole declaratorie contrattuali, operazione che rientra nei compiti del giudice; peraltro l’attuale ricorrente non ha censurato la ricostruzione del contenuto delle mansioni come eseguita dalla Corte di merito ma, specificamente, l’inquadramento di tali mansioni nel livello di assunzione anzichè in quello superiore (“la Corte non ha dato risalto alla volontà dei contraenti nell’inquadrare nel terzo livello quei lavoratori addetti a compiti di controllo, nei quali non può che ricomprendersi anche quello sulla qualità dei prodotti prima del confezionamento..”, ricorso in cassazione pag. 7); ne segue l’insussistenza di qualsiasi violazione dell’art. 2103 c.c. e del diritto alle differenze retributive;

19. l’ultima censura di violazione del CCNL e dell’art. 1362 c.c. è inammissibile in quanto il ricorrente pur denunciando la violazione di disposizioni del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende industriali alimentari ha omesso di produrre il testo integrale dello stesso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 4;

20. secondo l’indirizzo consolidato, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (cfr. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019);

21. nel caso di specie al ricorso è allegato un estratto del CCNL citato che si compone di una sola pagina e non include neanche l’intera disciplina dei livelli contrattuali (sono riportati solo il VI e il VII che neppure rilevano ai fini di causa);

22. le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso;

23. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

24. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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