Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14448 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14448 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16287-2007 proposto da:
ANGELINI MARIA TERESA, MAIORANO GIORGINA, ANGELINI
EMANUELA, QUALI EREDI LEGITTIMI DI ANGELINI GIOVANNI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 13,
presso lo studio dell’avvocato TANGARI SALVATORE, che
li rappresenta e difende;
– ricorrenti

2013

contro

1154

ANGELINI LUISA,

ANGELINI EZIO,

ANGELINI BEDA,

ANGELINI CARMINA, ANGELINI RINA, ANGELINI PIERINA;
– intimati t

Data pubblicazione: 07/06/2013

I
avverso la sentenza n.

1770/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI CHE HA CONCLUSO PER
IL RIGETTO DEL RICORSO.

t

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Carmina Angelini con atto di citazione notificato il 25-26 e 28/10/1994 conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Roma i fratelli Giovanni, Rina, Beda, Andrea e Pierina Angelini nonché la
madre Maria Laurenzi chiedendo la divisione del patrimonio relitto dal padre Giuseppe Angelini,

e Pierina Angelini

Nella contumacia della Laurenzi si costituivano in giudizio Andrea e Rina Angelini, che aderivano
alla domanda, e Beda Angelini che, assumendo che l’atto per notaio Butera del 4-7-1962 con il
quale i suoi genitori avevano venduto a Giovanni Angelini l’area di copertura del fabbricato di via
del Fringuello 33 a Roma dissimulava una donazione lesiva della legittima, ne chiedeva la
riduzione.

Si costituivano in giudizio anche Giovanni Angelini, che formulava domanda riconvenzionale di
usucapione del box annesso al citato fabbricato, e Pierina Angelini, la quale chiese accertarsi la
locazione, da parte del padre, dell’immobile da lei detenuto.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 12-6-2001 dichiarava aperta la successione di
Giuseppe Angelini, dichiarava la simulazione dell’atto di vendita dell’area di copertura del
fabbricato in quanto dissimulante una donazione, rigettava la domanda di usucapione del box
proposta da Giovanni Angelini, accertava la consistenza ed il valore dell’asse relitto, determinava
l’indennità dovuta da Giovanni e Pierina Angelini per la detenzione degli immobili, disponeva lo
scioglimento della comunione mediante sorteggio ed assegnazione da eseguirsi nel prosieguo del
giudizio.

1

deceduto il 27-2-1987, nonché il rendiconto esclusivo di alcuni beni da parte dei coeredi Giovanni

p

Proposto gravame da parte di Giovanni Angelini cui resistevano Carmina Angelini, Rina Angelini,
Beda Angelini e Luisa Angelini quale erede di Andrea Angelini la Corte di Appello di Roma con
sentenza dell’11-4-2006 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza Giorgina Maiorano, Maria Teresa Angelini ed Emanuela Angelini quali

cinque motivi; nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che le ricorrenti, che non hanno partecipato al giudizio di merito, hanno
proposto il presente ricorso nella asserita qualità di eredi di Giovanni Angelini, senza peraltro
provare l’avvenuto decesso di quest’ultimo né allegare idonea documentazione (come ad esempio
un certificato di stato di famiglia) a sostegno della prova della suddetta qualità.

Il rilievo è decisivo in quanto, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte cui si ritiene di
aderire pienamente, il soggetto che abbia proposto impugnazione nell’asserita qualità di erede di
colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve allegare la propria “legitimatio ad

causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi,
tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione provando sia il decesso
della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza
rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità
del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare
instaurazione del contraddittorio (Cass. 13-6-2006 n. 13685; Cass. 25-6-2010 n. 15352; Cass. 27-12011 n. 1943).

2

asseriti eredi di Giovanni Angelini, deceduto il 7-1-2005, hanno proposto un ricorso affidato a

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna
statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività
difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 19-4-2013

Il Presidente

La Corte

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