Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14447 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31948-2019 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA,

74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;

– ricorrente –

contro

M.D., GENERALI ITALIA SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 839/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.D., con atto di citazione notificato l’11/11/2010, conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere, D.M.G. e l’Ina Assitalia, propria impresa assicuratrice, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà, quantificati in Euro 5.210,41: danni asseritamente cagionati da D.M.G., la cui auto, essendo in sosta, priva di luci di segnalazione, tra un varco privato e parte della carreggiata, sporgendo con la parte sinistra oltre la linea continua che delimitava la corsia di percorrenza, rendeva inevitabile l’impatto con l’auto che egli conduceva in via (OMISSIS), la quale con la parte anteriore destra andava a sbattere sul muro di cinta del civico (OMISSIS).

D.M.G. confermava la dinamica descritta dall’attore, ma sosteneva che l’auto invadeva la carreggiata di via (OMISSIS) di appena mezzo metro, lasciando dunque ibera la restante parte della carreggiata, spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno personale subito e otteneva di chiamare in causa la Fondiaria Sai, propria compagnia assicuratrice. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1192/2013, riteneva D.M.G. responsabile per il 50% nella causazione del sinistro, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, condannava Ina Assitalia al pagamento di Euro 1400,00 in favore di M.D., regolava le spese di lite e di Ctu.

D.M.G. interponeva appello avverso la suddetta decisione, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva di M.D. nella causazione del sinistro e la condanna della Fondiaria Sai al risarcimento dei danni subiti e quantificati in Euro 4.361,27. M.D., con appello incidentale, chiedeva che fosse riconosciuta la esclusiva responsabilità dell’appellante e che Inassitalia, ora Generali S.p.A., fosse condannata all’inegrale risarcimento del danno, da liquidare in Euro 5.200,00 al netto di rivalutazione ed interessi, detratto l’importo di Euro 1.400,00 già pagato.

La Fondiaria Sai, ora Unipolsai, si costituiva, deducendo che per lo stesso sinistro pendeva altro giudizio di appello introdotto da F.L., A., M., E. ed E. contro D.M.G., per la riforma della sentenza n. 1931/2013 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti dal muro perimetrale della propria abitazione, rimasta danneggiata dal sinistro per cui è causa, e ne chiedeva la riunione, inizialmente disposta.

Generali Italia restava contumace.

Il Tribunale, pronunciatosi sulla separazione dei due appelli, con sentenza n. 839/2019, rigettava l’appello principale e quello incidentale e confermava la decisione di prime cure, facendo applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, perchè D.M.G. aveva invaso parzialmente la carreggiata ed aveva omesso di attivare la segnaletica lampeggiante e M.D. procedeva a forte velocità e non aveva fatto il possibile per evitare il danno. Dichiarava infondata la censura dell’appellante principale per avere il giudice dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta nei confronti della Unipolsai, già Fondiaria Sai, perchè nella documentazione versata in atti non si rinveniva la lettera di messa in mora che D.M.G. avrebbe dovuto inviare alla propria compagnia assicuratrice, ai sensi delll’art. 149 Cod. Ass., rinvenendosi solo la missiva inviata ad Ina Assitalia. Nella documentazione risultava un avviso di ricevimento di una raccomandata indirizzata alla Fondiaria Sai, ma era impossibile comprenderne l’oggetto, non potendo presumersi che riguardasse proprio l’atto di messa in mora completo di tutti gli elementi necessari. Concludeva che “non essendo dunque stata formalizzata la messa in mora l’azione diretta non può ritenersi ammissibile”.

D.M.G. ricorre per la cassazione di detta sentenza, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 162C.d.S., comma 1, in relazione agli artt. 2,3,13,22,27 e 32 Cost. e artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata aderito acriticamente alla decisione di prime cure, travisando il contenuto dell’art. 2054 c.c., non applicabile nel caso di specie, perchè i fatti di causa erano pacifici, certi e incontestati, e dell’art. 162 C.d.S., a mente del quale “fuori dei centri abitati i veicoli (…) che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo”. Tale norma non sarebbe stata violata, poichè l’auto della ricorrente non era sulla carreggiata, ma la occupava per 20-30 cm, non era fuori del centro abitato, era facilmente avvistabile.

Il motivo è inammissibile.

Merita, in via preliminare, rilevare che il giudice a quo si è attenuto al seguente principio di diritto: nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. 05/03/2014, n. 5219 e successive giurisprudenza conforme).

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che M.D. non avesse improntato la propria condotta alle regole di prudenza imposte dalla peculiarità del caso concreto (velocità non adeguata allo stato dei luoghi e in considerazione del fatto che l’impatto era avvenuto alle 23.00) e non avesse fatto tutto il possibile per evitare la collisione con l’auto malamente parcheggiata e che, per contro, D.M.G. avesse invaso parzialmente la carreggiata con la sua auto e non avesse segnalato con gli indicatori lampeggianti la presenza della stessa.

Insomma, il Tribunale, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal Giudice di prime cure, non ha ritenuto raggiunta la prova della esclusiva responsabilità di M.D. nella causazione del sinistro, nè ha ritenuto che l’odierna ricorrente avesse tenuto una Condotta ispettosa del Codice della Strada.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione dell’art. 149 Cod.Ass., in relazione agli artt. 2,3,13,22,27 e 32 Cost. e agli artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto inammissibile, anzichè improcedibile la domanda nei confronti della Fondiaria Sai.

Il motivo è inammissibile.

La censura con cui viene lamentata la presenza in atti della missiva inviata all’assicuratore non ha i requisiti del vizio cassatorio, sostanziandosi nella denuncia di un errore revocatorio.

Quanto, invece, alle restanti censure esse sono prive di interesse.

La ricorrente non ha dimostrato quale pregiudizio abbia subito in conseguenza della pronuncia, di inammissibilità piuttosto che di improcedibilità. Secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr., di recente, Cass. 20/11/2020, n. 26149), la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciate violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

4. Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo gli intimate svolto attività difensiva in questa sede.

5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA