Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14447 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6665/2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato

MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAJNO ANGELO;

– ricorrente –

contro

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALDO BANZI 88, presso lo studio dell’avvocato PROFILIO

ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE SALVATORE;

– controricorrente –

e contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2004 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 28/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R. con atto notificato in data 13.06.1980 conveniva avanti al Pretore di Lipari P.G., P.A. e M.M., premettendo: che i medesimi, per accedere al loro fondo, transitavano su di un terreno di sua proprietà, anzichè utilizzare una stradella vicinale; che una precedente sentenza dello stesso Pretore, resa in data 6.4.1966 tra i danti causa delle medesime parti, e passata in giudicato, aveva accertato l’inesistenza di alcuna servitù di passaggio sul fondo di essa attrice; che neppure successivamente essi convenuti avevano acquisito tale diritto di servitù di passaggio; tutto ciò premesso l’attrice chiedeva dichiararsi l’inesistenza di alcuna servitù di passaggio a carico del suo terreno ed in favore del fondo dei convenuti, e conseguentemente che fosse inibito a questi ultimi l’ulteriore esercizio del passaggio in questione.

I convenuti nel costituirsi, contestavano la domanda della M., deducendo in subordine, l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù stessa.

Il pretore, con sentenza in data 12.04.1982, rigettava la domanda di M.R.; questa proponeva quindi gravame avverso detta decisione, lamentando in specie che il primo giudice aveva escluso l’influenza del precedente giudicato sul giudizio in corso. L’adito tribunale di Messina, con sentenza in data 14.05.1984, rigettava l’appello, rilevando che la controversia in questione doveva ritenersi inerente ad un fondo diverso da quello in relazione al quale era stata giudizialmente accertata l’insussistenza della servitù tra i danti causa delle parti.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione la M., sulla base di tre motivi, con il primo dei quali lamentava che il tribunale avesse omesso di valutare correttamente la rilevanza nella causa in corso, del giudicato costituito dalla menzionata sentenza del Pretore del 6.4.1966. La Corte di Cassazione, con decisione n. 7701 resa il 27.1.1998, qualificato tale motivo del ricorso quale denunzia di vizio di motivazione nell’interpretazione del giudicato esterno, ne rilevava la fondatezza sul presupposto della necessità di una disamina congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza del 6.4.1966, atteso che in quest’ultima potevano essere contenute statuizioni che chiarivano l’enunciazione del primo, quali quelle contenenti un richiamo ricettizio ai singoli atti di causa (nella specie: al verbale d’ispezione del 25.1.1965). Ciò posto la S.C. dichiarati assorbiti nel motivo esaminato le altre proposte censure, cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione dello stesso tribunale di Messina, perchè sulla base dell’enunciato principio di diritto, venisse verificata la coincidenza o meno del fondo oggetto di giudizio con quello di cui al giudicato intervenuto tra i danti causa delle parti.

La M. riassumeva quindi il giudizio innanzi al giudice del rinvio con atto dell’1.12.1990 chiedendo che, in riforma delle precedenti sentenze dei giudici di merito, venisse dichiarato, previo espletamento di una nuova c.t.u., che nessuna servitù gravava sul fondo di sua proprietà, dovendo ritenersi risolta tale questione a seguito della ricordata decisione del Pretore di Lipari del 1986.

Il tribunale di Messina, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 204/04 del 7.1.2004, in accoglimento dell’appello proposto in data 17.6.1982, dichiarava che il fondo in esame non era gravato da alcuna servitù di passaggio in favore di quello dei convenuti, inibendo ai medesimi il passaggio sul terreno in questione.

Avverso la decisione suddetta P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi; resiste con controricorso M. R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza. Il giudice del rinvio non avrebbe considerato che la strada in questione poteva avere natura vicinale, il che avrebbe consentito ai ricorrenti di utilizzare la strada stessa iure domini. Lo stesso giudice dell’impugnazione ha ritenuto poi ” meramente nominalistica la questione, non potendosi evincere, a dire di quel Collegio, la natura vicinale della strada (OMISSIS) dalla semplice espressione in tal senso utilizzata dal Pretore nella propria sentenza del 3.5.1982″. In realtà la qualifica espressa dal pretore trovava riscontro nella ctu espletata nel giudizio di 1 grado ed anche in quella del giudizio d’appello.

La doglianza non ha fondamento. Intanto la censura non è autosufficiente atteso che non indica in base a quali elementi delle perizie ricordate la strada in questione dovrebbe avere natura di strada vicinale; coinvolge comunque questioni di merito non denunciabili in questa sede, stante la corretta motivazione della sentenza.

Con il 2 motivo si denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza. Si sostiene che si era formato il giudicato implicito circa la natura vicinale della strada, perchè la sentenza di 1 grado che l’aveva qualificata come vicinale, non era stata impugnata su tale specifico punto.

Anche tale doglianza non ha pregio. Sul punto il giudice del rinvio ha puntualmente precisato che non si era formato alcun giudicato in ordine alla qualificazione della strada come vicinale, atteso che…” la questione meramente nominalistica rimane assorbita dall’erronea sottovalutazione da parte del Pretore dell’efficacia preclusiva di ogni accertamento in ordine ai caratteri della stradella in questione, discendente dal giudicato contenuto nella sentenza del 6.4.1966, correttamente censurata dalla M. innanzi al Giudice d’Appello”.

Con il 3 motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c.; si sostiene che la domanda di acquisto della servitù per usucapione non era stata affatto abbandonata, nel corso del giudizio di 1 grado, come erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio. In realtà l’implicita rinuncia a tale subordinata domanda era solo dovuta all’accertata natura vicinale della strada stessa, per cui era venuta meno “esigenza probatoria circa la domanda riconvenzionale subordinata svolta dai resistenti riguardo l’acquisto del passaggio per maturata usucapione”. Anche tale censura appare priva di pregio essendo pacifico che la domanda stessa non venne più coltivata dall’esponente; d’altra parte, come correttamente osservato dalla controricorrente, non era trascorso neanche il tempo necessario per l’acquisto del diritto di usucapione, atteso che l’indicata sentenza del Pretore di Lipari era stata resa nel 1966, mentre l’azione negatoria servitutis era stata iniziata nel 1980, quindi prima di 20 anni.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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