Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14447 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22913-2018 proposto da:

VAN WOEZIK FATHEM APHRODITE, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALITALIA AIRPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la sig.ra Van Woezik Fathem Aphrodite, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 297/2014 che aveva accertato essere la stessa dipendente di Alitalia Airport s.p.a. sin dal 16.2.2004 (per effetto di cessione di ramo di azienda in favore di tale società da parte della cedente KLM Royal Dutch Airlines, precedente datrice di lavoro), con ricorso ai sensi dell’art. 93 L.F. ha chiesto l’ammissione al passivo dell’Amministrazione straordinaria Alitalia Airport s.p.a., in via privilegiata, dei crediti vantati in virtù del rapporto di lavoro riconosciuto dalla citata sentenza ed ha depositato analitici conteggi sindacali per Euro 354.480,17;

2. il giudice delegato ha respinto la domanda “perchè non supportata da documentazione idonea a provare la quantificazione del credito anche in considerazione della natura sommaria del procedimento di verifica dello stato passivo”;

3. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione;

4. il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con decreto n. 2321 del 14.6.2018, depositato il 18.6.2018, ha respinto l’opposizione allo stato passivo rilevando come dalla sentenza n. 297/14 del Tribunale di Civitavecchia non risultassero elementi per la quantificazione del credito, non essendo indicati il contratto applicabile, il livello di inquadramento, le mansioni svolte, l’orario di lavoro espletato prima del licenziamento e la retribuzione spettante;

5. avverso tale decreto Van Woezik Fathem Aphrodite ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’Amministrazione straordinaria Alitalia Airport s.p.a è rimasta intimata; con successive note la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza e delibera di ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato nonchè istanza e prospetto di liquidazione del compenso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso Van Woezik Fathem Aphrodite ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2909 c.c.;

8. ha premesso di aver indicato nel ricorso introduttivo della lite dinanzi al Tribunale di Civitavecchia sia il CCNL applicato al rapporto (Fairo, CCNL per i dipendenti delle compagnie aeree estere), sia il livello di inquadramento posseduto (C1) e le mansioni svolte (addetta al check-in) e che per la quantificazione delle somme a lei spettanti sarebbe bastato un mero calcolo aritmetico, peraltro già effettuato col deposito di analitici conteggi sindacali;

9. col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost.; ha rilevato come, una volta accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del rapporto di lavoro tra la stessa e la società Alitalia Airport s.p.a. sin dal 16.2.04, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire, in base alle disposizioni invocate, la retribuzione proporzionata e sufficiente;

10. col terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

11. ha affermato come, nel costituirsi dinanzi al tribunale di Civitavecchia, la procedura non avesse mai contestato i dati allegati dalla lavoratrice su inquadramento, orario di lavoro, CCNL applicato, con la conseguenza che gli stessi dati dovevano considerarsi pacifici in base all’art. 115 c.p.c. e tali da consentire la quantificazione del credito; che l’Amministrazione straordinaria era rimasta contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, ritenendo evidentemente pacifici i fatti di causa;

12. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha respinto l’opposizione sul rilievo che la sentenza n. 297/14 passata in giudicato non conteneva elementi sufficienti per la quantificazione del credito; l’affermazione dell’attuale ricorrente di avere allegato nel ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia i dati sul contratto collettivo applicato, sul livello di inquadramento e sulle mansioni svolte non smentisce la statuizione contenuta nel decreto in esame secondo cui il giudicato, in base al contenuto della sentenza, si è formato unicamente sul riconoscimento di un rapporto di lavoro della lavoratrice alle dipendenze di Alitalia Airport spa sin dal 16.2.2004, senza nulla statuire in ordine al quantum delle rivendicazioni economiche azionate in questo giudizio;

13. anche il secondo motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato che ha ritenuto mancante la prova degli elementi necessari per la quantificazione del credito azionato e non sufficienti, a tal fine, i conteggi sindacali allegati dalla lavoratrice; d’altra parte, anche la determinazione della giusta retribuzione a norma dell’art. 36 Cost. attraverso il riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, presuppone la prova degli elementi necessari all’utilizzo del citato parametro;

14. il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni; la eventuale non contestazione da parte della procedura delle allegazioni fatte dalla lavoratrice nel giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, è superata dal contenuto della sentenza passata in giudicato; quanto al giudizio di opposizione allo stato passivo, la contumacia dell’Amministrazione straordinaria non può essere equiparata ad una mancata contestazione (cfr. Cass. 14623 del 2009; n. 461 del 2015);

15. da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso;

16. nulla va disposto per le spese del presente giudizio in quanto l’Amministrazione straordinaria Alitalia Airport s.p.a. non ha svolto alcuna attività difensiva;

17. non compete a questa Corte provvedere alla liquidazione dei compensi del difensore che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dal L. n. 25 del 2005, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell’ipotesi di cassazione con decisione “sostitutiva” nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione” (Cass. Sez. 6 n. 13806 del 2018; n. 11028 del 2009; n. 22616 del 2004);

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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