Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14446 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12187 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

CURATORE DEL FALLIMENTO DI S.F.P., titolare

dell’impresa individuale Hotel degli Androni (P.I.: (OMISSIS)),

avvocato Giovanni Troja (Fall. n. (OMISSIS) Tribunale di Palermo),

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Giovanni Barresi (C.F.: BRRGNN66511G273T);

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale –

nei confronti di:

G.F., (C.F.: (OMISSIS)), nella qualita’ di Custode dei

beni immobili pignorati in danno di G.M. e L.C.

(esecuzione n. 1122/1994 R.G.E. Tribunale Palermo), rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Gaetano Sangiorgi (C.F.: SNGGTN59P06G273I);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 949/2012 pronunziata dalla Corte

di Appello di Palermo in data 19 giugno 2012 e depositata in data 19

luglio 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Cecilia Furitano, per delega dell’avvocato Giovanni

Barresi, per la curatela ricorrente (e controricorrente al ricorso

incidentale);

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.F., in qualita’ di custode dei beni pignorati in danno di G.M. e L.C., agi’ in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di locazione relativo ad una struttura immobiliare con destinazione alberghiera sita in (OMISSIS) per la morosita’ del conduttore S.F.P., il quale oppose in compensazione e chiese in via riconvenzionale il rimborso delle somme pagate per l’esecuzione di lavori necessari a rendere l’immobile locato idoneo all’uso convenuto.

La domanda del locatore fu accolta dal Tribunale di Palermo, che, riconosciute solo in minima parte dovute le somme portate in compensazione dal conduttore, dichiaro’ risolto il contratto per inadempimento di quest’ultimo, e lo condanno’ a pagare la differenza, per Euro 63.007,74.

La Corte di Appello di Palermo – dopo il fallimento del S. e la riassunzione del giudizio da parte della curatela – in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni insoluti, ma ha condannato la custodia a rimborsare alla curatela di quest’ultimo le somme relative ai lavori eseguiti, per Euro 44.664,58, escludendo la compensazione.

Ricorre la curatela del fallimento del S., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il custode dei beni pignorati al G. e alla L., che propone altresi’ ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resiste con ulteriore controricorso la curatela. La curatela ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., nonche’ dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 2 disposizioni integrative del contratto di locazione”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla statuita gravita’ dell’inadempimento del conduttore”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi, avendo entrambi ad oggetto la valutazione della gravita’ dell’inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto di locazione, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Sono inammissibili nella parte in cui fanno richiamo alla previsione contrattuale della possibile compensazione dei crediti del conduttore con quelli del locatore per canoni (e segnatamente all’art. 2 delle disposizioni integrative del contratto), ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto la custodia ricorrente ha omesso la produzione in allegato al ricorso, l’indicazione dell’allocazione nel fascicolo processuale e la trascrizione del contenuto rilevante del documento negoziale che pone a fondamento delle sue ragioni.

In ogni caso la questione ha scarso rilievo, dal momento che la corte di appello ha ritenuto grave l’inadempimento del conduttore anche con riferimento alla sola differenza tra l’importo dei canoni insoluti e quello ad esso spettante quale rimborso per i lavori eseguiti.

I motivi in esame sono peraltro infondati nella parte in cui con essi si contesta tale valutazione.

In proposito va infatti ribadito il principio di diritto per cui materia di responsabilita’ contrattuale, la gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (ex multis, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986; in senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986; Sez. 3, Sentenza n. 6669 del 19/03/2009, Rv. 607358; Sez. 3, Sentenza n. 24621 del 26/11/2007, Rv. 600472; Sez. 3, Sentenza n. 14755 del 26/06/2007, Rv. 597472; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040; Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 28/02/2006, Rv. 586763; Sez. 3, Sentenza n. 20791 del 27/10/2004, Rv. 579218; Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 28/01/2004, Rv. 570225).

Nella specie risulta certamente adeguata la motivazione con la quale la corte di merito ha ritenuto che il mancato pagamento di un importo di oltre Euro 63.000,00 (pari all’incirca al canone di un intero semestre) – anche a detrarre da esso quello di Euro 44.664,58, dovuto al conduttore per i lavori eseguiti sull’immobile – non potesse in nessun caso considerarsi di scarso rilievo per il locatore, e dunque che dovesse escludersi che l’inadempimento fosse di scarsa importanza.

2. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’eccezione di inadempimento”.

Il motivo e’ inammissibile.

Si premette che la “exceptio inadimpleti contractus” di cui all’art. 1460 c.c., costituisce un’eccezione in senso stretto, e come tale essa e’ rimessa alla disponibilita’ ed all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice possa o debba rilevarla d’ufficio e non e’ proponibile per la prima volta in sede di gravame (in tal senso, si vedano, ad es.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6168 del 16/03/2011, Rv. 616928; Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 12/02/2004, Rv. 570071; Sez. 3, Sentenza n. 15062 del 09/10/2003, Rv. 567360; Sez. 2, Sentenza n. 13746 del 20/09/2002, Rv. 557471; Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002, Rv. 556678; Sez. 3, Sentenza n. 10764 del 29/09/1999 (Rv. 530324).

Secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimita’, inoltre, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visti la veridicita’ di tale asserzione (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008, Rv. 604230; Sez. 1, Sentenza n. 18440 del 31/08/2007, Rv. 598943).

E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilita’ questioni gia’ comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, e’ preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali: e cio’ anche nel caso in cui le deduzioni non abbiano ad oggetto eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive, involgenti comunque accertamenti non compiuti dal giudice del merito perche’ non richiestone (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6989 del 13/04/2004).

La custodia ricorrente avrebbe dovuto quindi dedurre e documentare di avere proposto tempestivamente la suddetta eccezione in primo grado, ed eventualmente di averla riproposta in sede di gravame.

Nel ricorso invece manca ogni indicazione in relazione agli atti processuali con i quali l’eccezione stessa sarebbe stata avanzata, il che impedisce la verifica nel merito della fondatezza della censura. 3. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullita’ della sentenza ed omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento al mantenimento della pronunzia di condanna”.

Il motivo e’ infondato.

Ai sensi della L. Fall., art. 96, n. 3, nel testo introdotto dalla riforma (applicabile nella fattispecie, risultando il fallimento dichiarato nel 2008), oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva anche “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”, e “il curatore puo’ proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”. La disciplina dettata dalla disposizione richiamata sostituisce quella di cui al previgente art. 95, comma 3, in forza della quale, in sede di accertamento del passivo, se il credito risultava da sentenza non passata in giudicato, era necessaria l’impugnazione se non si voleva ammettere il credito medesimo.

Essendo nella specie la sentenza di condanna dell’imprenditore intervenuta prima del suo fallimento (cosi’ come la proposizione del gravame da parte del fallito), essa era certamente vincolante per la curatela, la quale doveva proporre appello – o proseguire il giudizio, come ha fatto nella specie – se intendeva contestarla.

Ovviamente, in siffatta evenienza, l’esito del giudizio di secondo grado puo’ ben portare alla conferma della pronunzia di condanna dell’imprenditore fallito, senza alcuna violazione delle regole di accertamento del passivo in sede fallimentare.

In tal caso si verifica infatti quanto prevede L. Fall., nuovo art. 113-bis, introdotto dalla riforma, ai sensi del quale, quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c., in relazione all’art. 4 del contratto di locazione del 1.1.1987 e dell’art. 1577 c.c., per non avere tenuto conto che tutte le spese anche straordinarie sono per contratto a carico esclusivo del conduttore e non avere tenuto conto che non tutte le spese accertate da CTU avevano carattere di urgenza sicche’ non rientravano nella previsione dell’art. 1577 c.c., articolo comunque inapplicabile per ciascun costo sostenute dal conduttore, seppur urgente, mancando il preventivo o contestuale avviso al locatore”.

Il ricorso incidentale e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui fa richiamo all’art. 4 del contratto, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – in quanto la ricorrente si limita ad indicare che il predetto contratto si troverebbe nel fascicolo di 1 grado, ma non precisa la posizione in cui il documento sarebbe affollato – sia, in ogni caso, perche’ non viene precisato in quale fase e in quali atti processuali del giudizio di merito sarebbe stata posta la questione della previsione contrattuale relativa alle spese di manutenzione straordinaria, che appare inammissibilmente invocata per la prima volta in sede di legittimita’.

Per quanto poi attiene ai presupposti di operativita’ della disposizione di cui all’art. 1577 c.c., relativa al diritto del conduttore di ottenere il rimborso delle spese anticipate per le riparazioni a carico del locatore, i giudici di merito li hanno correttamente individuati in diritto (il che esclude la dedotta violazione dell’art. 1577 c.c.), ritenendone la sussistenza sulla base di un giudizio di fatto sorretto da adeguata motivazione (anche nella parte in cui esso si discosta parzialmente dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio), che viene dunque inammissibilmente fatto oggetto di censura nella presente sede.

La corte di appello ha infatti ritenuto non contestato lo stato di degrado della struttura locata e ne ha desunto (con argomentazioni logiche del tutto corrette) la necessita’ di opere di manutenzione straordinaria, nonche’ l’urgenza di eseguirle, anche in considerazione della destinazione alberghiera della stessa, che ne richiedeva la costante perfetta efficienza.

Ha poi dato atto – valutando le emergenze istruttorie – che era addirittura “indubbio” che l’intervento del locatore fosse stato oggetto di svariate richieste da parte del conduttore, non riscontrate dalla parte locatrice.

Le censure della custodia, ricorrente in via incidentale, sono dunque inammissibili, in quanto rivolte contro accertamenti di fatto sorretti da adeguata motivazione.

Le suddette censure risultano poi in parte prive di indicazione degli atti e documenti processuali su cui sarebbero fondate ed in parte richiamano atti il cui contenuto rilevante non risulta specificamente riportato e di cui non si indica l’esatta allocazione nel fascicolo processuale.

In particolare si osserva, tra l’altro, in proposito: che non sono indicati gli atti processuali in cui sarebbe eventualmente contenuta la contestazione dello stato di degrado della struttura alberghiera locata; che, con riguardo alle richieste di intervento rivolte dal conduttore al locatore prima di procedere all’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, la custodia ricorrente si limita a richiamare una missiva del S. successiva agli interventi, ma non chiarisce in base a quali atti e documenti si dovrebbe dedurre che le predette preventive richieste di intervento del conduttore, ritenute “indubbie” dai giudici di merito, non vi furono affatto; che non viene precisata l’esatta allocazione processuale della relazione del consulente tecnico di ufficio geom. F., richiamata a sostegno della censura, e non se ne riporta il preciso contenuto testuale, nella parte rilevante (e cio’ fermo restando che con riguardo all’urgenza dei lavori la motivazione della corte di appello deve ritenersi adeguata anche a superare ogni diversa valutazione del consulente).

5. Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, con riguardo alla sola custodia giudiziaria ricorrente in via incidentale, risultando la curatela ricorrente in via principale ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte:

rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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