Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14446 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6541-2005 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNOLA

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCUCCI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

NARDONE LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA SPINA

GIUSEPPE;

– controricorrente –

e contro

C.E. (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 359/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

uditi gli Avvocati CAMPAGNOLA Antonio, MARCUCCI Massimo difensori del

ricorrente che hanno chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO LIBERTINO ALBERTO che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2.11.92 L.S., proprietario in virtù di atto di divisione del 22.69.66 di un terreno in (OMISSIS), citò al giudizio del locale Tribunale S.D., proprietaria di un suolo attiguo, per acquisto fattone il 2.3.88 da altra condividente, C.E. al fine di sentirla condannare alla demolizione, con risarcimento dei danni, di un fabbricato ivi edificato, in violazione della distanza regolamentare locale dal confine, di m. 5, oltre che delle norme civilistiche prescritte per l’apertura di vendute dirette e balconi. Costituitasi la convenuta, chiese il rigetto della domanda, eccependo che in base ad una clausola contenuta nel sopra citato atto di divisione, come peraltro espressamente assicuratole dalla propria dante causa C., di cui in subordine chiedeva la chiamata in garanzia, era previsto il reciproco diritto dei condividenti a costruire sul confine.

Chiamata la suddetta terza, richiamate al riguardo la clausola in questione ed una successiva conforme autorizzazione rilasciatale il 19.9.84 dal L., chiese il rigetto della domanda attrice ed, in subordine, il proprio esonero dal risarcimento dei danni da evizione, avendo agito in buona fede.

Con sentenza 13.3-6.6.00 l’adito Tribunale accolse la domanda di arretramento della costruzione ritenendo l’inderogabilità tra privati della norma sulle distanze dal confine, rigettò la richiesta risarcitoria per difetto di prova, nonchè quella di garanzia, sul rilievo che la venditrice pur menzionando il patto tra i condividenti non aveva tuttavia anche garantito l’effettiva possibilità di edificazione.

A seguito dell’appello della S., resistito dagli appellati, con proposizione di gravame incidentale, in ordine ai danni ed alle spese, da parte del L., la Corte di Perugia, con sentenza 23.9- 8.1.1.04, confermò la suddetta decisione, salvo che sul regolamento delle spese, dichiarandole integralmente compensate tra tutte le parti in ambo i gradi.

Tali, in sintesi, le ragioni della decisione:

a) le norme sulle distanze nelle costruzioni, dettate da strumenti urbanistici e regolamenti locali, in quanto rispondenti alla tutela di interessi generali di rilevanza pubblica, non sono derogabili con patti tra privati, che pertanto sono nulli, così come illegittime le eventuali prassi amministrative in deroga;

b) il principio della cd. “prevenzione” non opera in relazione alle distanze dal confine; c) il pregiudizio all’economia nazionale, ex art. 2933 c.c., della richiesta demolizione era rimasto allo stato di non provata affermazione;

d) la C. rappresentando all’acquirente S. fa sola esistenza della clausola di reciproca edificabilità sul confine, non aveva tuttavia assunto alcuna garanzia sulle concrete possibilità di avvalersene.

Avverso la suddetta sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura; ha resistito il L. con controricorso;la dirti non si è difesa in questa sede;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e l’errata applicazione delle norme tecniche di attuazione del regolamento comunale edilizio di (OMISSIS), per aver ritenuto i giudici di merito resistenza ed inderogabilità di una disposizione locale prevedente il divieto di costruzione sul confine. In realtà l’art. 86, punto L, lett. b, delle suddette n.t.a., si limiterebbe ad imporre una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all’altezza di quello più alto, con un minimo assoluto di mt.

5. Tale disposizione, così come costantemente e correttamente applicata dalla locale amministrazione, sarebbe esclusivamente finalizzata a salvaguardare, per l’eventualità di costruzioni realizzate non in aderenza, il suddetto distacco minimo, rispetto al quale sarebbe prescritta la distanza dal confine di mt. 5, senza tuttavia anche vietare le costruzioni sul limite, tanto meno in presenza di espresse pattuizioni tra privati, in vista della realizzazione sui fondi confinanti di costruzioni aderenti.

Successivamente, con la memoria illustrativa, la difesa della ricorrente si e richiamata alla sopravvenuta modifica dell’art. 59, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Spoleto (approvata con Delib. Consiliare 17 ottobre 2008, n. 105 pubblicata sul B.U.R. il 30.12.08), a termini della quale “potranno essere eseguiti interventi ad una distanza inferiore a quanto previsto nel punto precedente, previo accordo tra i proprietari confinanti, con scrittura privata registrata e trascritta, fatte salve le vigenti normative di tipo igienico – sanitario e di sicurezza”;con il successivo sesto comma del modificato articolo viene poi prevista la possibilità di costruire in aderenza sul confine. Tanto premesso, osserva la Corte che l’allegazione del testo della nuova disposizione regolamentare non può considerarsi una produzione nuova vietata dall’art. 372 c.p.c. attenendo a ius superveniens, costituito da una norma giuridica, che seppure di grado secondario, in quanto integrativa di quella civilistica di cui all’art. 873 c.c. deve essere, in base al principio iura novit curia, conosciuta ed applicata dal giudice alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti, che l’abbiano invocata (tra le altre v. Cass. 2563/09, 12561/02, 4372/02, 10561/01).

Tale nuova disposizione, meno restrittiva di quella vigente all’epoca dell’edificazione, ove concretamente applicabile alla fattispecie, in cospetto delle condizioni (attinenti al contenutoci la forma ed alla pubblicità della pattuizione in deroga) ed in assenza degli elementi ostativi previsti (il cui esame compete al giudice di merito), potrebbe comportare, in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la non assoggettabilità dell’opera alla condanna demolitoria disposta dai giudici territoriali, consideralo che l’illegittimità della costruzione, per contrasto con le norme edilizie già vigenti, pur permanendo medio tempore (agli effetti del risarcimento degli eventuali danni), sarebbe venuta meno all’epoca della decisione (v. tra le altre, Cass. 8512/03, 12104/98, 1368/96, 10351/94).

Analogamente, il venir meno di quelle ragioni di preminente interesse generale che, secondo la corrente giurisprudenza di legittimità cui si è conformata la corte di merito, avrebbero comportato la nullità, per contrarietà all’ordine pubblico, del patto in deroga in materia di distanze dal confine, determinerebbe l’insussistenza, alla stregua della normativa in vigore all’epoca della decisione, della nullità della convenzione de qua, essendo venute meno quelle ragioni di pubblico e preminente interesse inficianti la validità del patto.

L’accoglimento, nei termini sopra precisati, dell’esaminato motivo, comporta l’assorbimento dei successivi, attinenti a questioni subordinate (deducendosi, con il secondo, la mancanza d’interesse del L., in dipendenza del patto in deroga, a far valere il rispetto della distanza, con il terzo la mancanza di colpa nel comportamento della S., per aver fatto affidamento sulla validità di quel patto e della conseguita concessione, con il quarto l’iniquità del mancato accoglimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti della C.). La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla diversa e più vicina Corte d’Appello, che si designa in quella di Roma, che procederà al riesame della domanda attrice, tenendo conto della concreta incidenza nella fattispecie della sopravvenuta norma locale; ai giudici di rinvio si demanda, infine, anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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