Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14446 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19755-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) – COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICAELA TRAMONTE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.A., premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità dal 1997 al 2012, alle dipendenze della (OMISSIS) scrl, subentrata all’Editoriale Centonove srl, con istanza del 20.6.16 ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento (OMISSIS) per la somma di Euro 239.958,23 in via privilegiata, oltre che per il compenso per indennità redazionale, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, TFR e accessori;

2. il giudice delegato ha respinto la domanda “considerato che il credito insinuante (per rapporto di lavoro subordinato) non è stato documentato nella presente sede con documentazione opponibile alla procedura”;

3. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione;

4. il Tribunale di Messina, Sezione Fallimentare, con decreto n. 3965 del 25.5.2018, ha respinto l’opposizione allo stato passivo;

5. il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla A. il 30.8.2017 (il ricorso era stato depositato il 24.8.2017), dopo la scadenza del termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, in assenza di qualsiasi giustificazione sull’impossibilità di eseguire un deposito telematico frazionato nel rispetto del citato termine di decadenza;

6. ha esaminato la domanda della ricorrente solo nei confronti della (OMISSIS) scrl, risultando la società Editoriale Centonove srl distinto soggetto giuridico;

7. il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova, di cui la A. era onerata, del rapporto di lavoro subordinato in quanto i documenti tempestivamente prodotti erano privi di data certa opponibile alla procedura e la scrittura di collaborazione professionale (con la Editoriale Centonove srl) era riferita ad un soggetto diverso da quello verso cui era domandata l’ammissione del credito; la prova testimoniale come dedotta era inammissibile in quanto le circostanze capitolate non erano idonee a costituire base accertativa del credito vantato dalla A., i capitoli erano generici e alcuni di essi riferiti ad altra società; parimenti inammissibile era la richiesta di ordinare alla curatela la produzione “dei bonifici bancari effettuati in favore della A. afferenti il periodo dal marzo 2009 al dicembre 2012″ in quanto non necessaria ai fini della decisione e, comunque, generica;

8. avverso tale decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS) scrl in liquidazione;

9. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

10. con il primo motivo di ricorso A.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale disatteso la domanda senza tenere conto delle prove testimoniali articolate e dei documenti prodotti in ordine alla durata del rapporto di lavoro, alla qualifica e ai crediti retributivi; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, omessa ammissione di prova testimoniale relativa all’attività lavorativa disimpegnata; esistenza del rapporto lavorativo; violazione dell’art. 115 c.p.c.;

11. col secondo motivo di ricorso la A. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 2704 e 2697 c.c., per non avere il Tribunale tenuto conto dei documenti prodotti (estratti conto, sentenze penali, querele) e del principio di prova, da imporre l’acquisizione d’ufficio dei documenti rilevanti ed indispensabili ai fini del giudizio;

12. col terzo motivo la ricorrente ha censurato il decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., per avere lo stesso escluso la rilevanza dei capitoli di prova articolati e dedotti specifica mente;

13. col quarto motivo di ricorso la A. ha denunciato violazione dell’art. 183 e 101 c.p.c., comma 2, per omessa attività istruttoria e tutela del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Cost.;

14. i motivi di ricorso sono inammissibili sotto più profili;

15. sebbene formulate attraverso la denuncia di errores in procedendo e in iudicando, le censure investono la mancata ammissione dei mezzi di prova orale e la valutazione, come operata dal Tribunale, della documentazione in atti; tali censure, in quanto attengono al merito della controversia, sono suscettibili di esame in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; al riguardo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053/14) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori; il ricorso in esame non soddisfa i requisiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non solo non individua un fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma sollecita nella sostanza una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sè estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;

16. quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, ove pure si prescinda dalla disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, deve rilevarsi anzitutto come la ricorrente abbia trascritto i capitoli di prova ma omesso di indicare i testimoni e le ragioni per le quali essi sarebbero qualificati a testimoniare, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. n. 19138 del 2004; n. 9748 del 2010); inoltre, questa Corte ha precisato (Cass. n. 11457 del 2007; Ord. n. 5654 del 2017; Od. N. 27415 del 2018) che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”; nessuno di tali requisiti è possibile rinvenire nel ricorso in esame in cui è genericamente affermato che lo svolgimento dell’attività giornalistica, non è chiaro alle dipendenze di quale società e per quale periodo, sarebbe emerso dall’esame congiunto di tutta la documentazione depositata, in uno con le prove testimoniali;

17. deve ancora rilevarsi (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) come la violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., possa ipotizzarsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, oppure abbia invertito gli oneri probatori; neppure tali deduzioni sono contenute nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova;

18. non vi è spazio, infine, per ravvisare la dedotta violazione dell’art. 2704 c.c., atteso che il Tribunale, in conformità ai precedenti di questa Corte espressamente richiamati (Cass. n. 23793 del 2006), ha esaminato le istanze istruttorie della ricorrente esprimendo un giudizio di inammissibilità non censurabile in questa sede per le ragioni già esposte;

19. da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso;

20. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA