Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14446 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26977/2012 proposto da:

D.V. S.p.a., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. tra le

imprese S.A.I.S.E.B. S.p.a, P. e C. S.p.a., e SI.CON

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32,

presso l’avvocato Novara Valentina, rappresentata e difesa

dall’avvocato Di Pasquale Giovan Battista, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Gracchi n. 187, presso l’avvocato Magnano San Lio Marcello,

rappresentata e difesa dagli avvocati Greco Cristoforo, Di Cataldo

Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Saiseb S.p.a.;

– intimata –

e contro

SAISEB Tor Di Valle S.p.a., già S.A.I.S.E.B. S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Mercalli n. 13, presso l’avvocato Piselli Pierluigi,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Gracchi n. 187, presso l’avvocato Magnano San Lio Marcello,

rappresentata e difesa dagli avvocati Greco Cristoforo, Di Cataldo

Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

D.V. S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 153/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 27/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei motivi primo, quinto e sesto del ricorso principale,

rigetto resto; accoglimento per quanto di ragione dei motivi

secondo, quinto e sesto del ricorso incidentale, rigetto resto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Di Pasquale che si riporta agli

scritti per l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Di Cataldo che si riporta

agli atti per il rigetto;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Saiseb,

l’Avvocato Maria Piselli, con delega orale, che ha chiesto

l’accoglimento del controricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 9 marzo 1995, la D.V. s.p.a., in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra le imprese SAISEB Tor di Valle s.p.a., P. e C. s.p.a. e SICON s.p.a., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Provincia Regionale della stessa città, chiedendo risolversi per fatto e colpa dell’ente committente il contratto di appalto stipulato inter partes in data 9 febbraio 1990, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del primo lotto dello scorrimento veloce (OMISSIS). Costituitasi in giudizio, la Provincia proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento del RTI alle obbligazioni assunte e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 557/2001, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del RTI, e compensava il risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante con la somma dovuta all’appaltatore per le opere eseguite, quantificata nella stessa misura.

2. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 153/2012, depositata il 27 luglio 2012, rigettava l’appello principale della D.V. s.p.a. ed accoglieva l’appello incidentale della Provincia Regionale di Caltanissetta, condannando il RTI al risarcimento dei danni subiti dall’ente, quantificati in Euro 2.778.142,35. La Corte territoriale confermava l’ascrivibilità della risoluzione del contratto di appalto alla condotta inadempiente del RTI, pur ritenendo dovuto a quest’ultima il corrispettivo per le opere realizzate, con parziale compensazione delle rispettive poste creditorie. Nel giudizio di secondo grado spiegava, altresì, intervento volontario adesivo l’impresa SAISEB Tor di Valle s.p.a..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la D.V. s.p.a., in proprio e quale capogruppo del RTI tra le imprese SAISEB Tor di Valle s.p.a., P. e C. s.p.a. e SICON s.p.a. nei confronti della Provincia Regionale di Caltanissetta e della SAISEB Tor di Valle s.p.a., affidato a sei motivi. Le resistenti hanno replicato con controricorso, contenente, altresì, quello della SAISEB s.p.a., ricorso incidentale affidato a sette motivi.

4. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va osservato, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dalla SAISEB Tor di Valle s.p.a. deve essere considerato come ricorso incidentale adesivo, avendo la medesima spiegato, nel giudizio di appello, un mero intervento adesivo alle ragioni dell’appellante D.V. s.p.a., come si desume dalle conclusioni rassegnate dalla società in seconde cure (riprodotte nel controricorso, p. 27), con le quale la medesima chiedeva alla Corte territoriale di “accogliere le conclusioni rassegnate dalla parte appellante”.

1.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall’interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente – al quale è preclusa l’impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti – conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo soltanto aderire all’impugnazione della parte adiuvata (Cass. 10/08/2007, n. 17644; Cass. 14/10/2013, n 23235).

1.2. Nel caso concreto, la SAISEB s.p.a. non ha, peraltro, neppure subito condanna alcuna alle spese processuali nel giudizio di appello. Ne consegue che il primo motivo di ricorso incidentale – l’unico autonomo rispetto agli altri motivi, del tutto adesivi ed omologhi a quelli proposti dalla ricorrente principale – con il quale la società si duole del fatto che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulle domande e deduzioni della medesima, mero interventore adesivo dipendente nel giudizio di secondo grado, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale, la D.V. s.p.a. e la SAISEB Tor di Valle s.p.a. denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Le ricorrenti censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto alcuno delle eccezioni di nullità e di inattendibilità della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di appello, proposte dalla D.V. s.p.a. e dalla SAISEB Tor di Valle s.p.a. “nell’ambito delle deduzioni formulate nel giudizio di secondo grado” (p. 29 del ricorso principale e p. 37 del ricorso incidentale).

2.2. Le censure sono infondate.

2.2.1. Deve trovare, invero, applicazione, nella specie, il principio secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale – e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice – perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass. 01/07/2002, n. 9517; Cass. 09/09/2013, n. 20636; Cass. 22/03/2013, n. 7335; Cass. 19/02/2016, n. 3330). E ciò è vieppiù evidente, laddove i rilievi critici alla relazione peritale integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate, anche quanto al tempo di proposizione dell’eccezione, dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Cass. 26/07/2016, n. 15418).

2.2.2. Nel caso concreto, dai ricorsi delle due società (p. 117 del ricorso principale e p. 141 del ricorso incidentale) si evince che le eccezioni in parola, compresa quella di nullità della c.t.u., erano state avanzate per la prima volta da entrambe nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, non risultando proposte neppure nelle conclusioni riportate nell’epigrafe dell’impugnata sentenza, nelle quali l’appellante D.V. s.p.a. si limitava a richiedere in via meramente eventuale (“ove necessario”) la rinnovazione della c.t.u.; con la conseguenza che la Corte d’appello non poteva prendere in alcun modo in esame dette eccezioni.

2.3. Le doglianze vanno, pertanto, rigettate.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale ed il settimo motivo del ricorso incidentale, la D.V. s.p.a. e la SAISEB s.p.a. denunciano la violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Le istanti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia, nella motivazione della sentenza impugnata, riconosciuto a favore delle imprese appaltatrici un credito di Euro 43.552,76, per i maggiori costi sostenuti in conseguenza dei numerosi sondaggi effettuati, senza, poi, inserire nel dispositivo alcuna pronuncia di condanna della Provincia al pagamento dell’importo suindicato. Ne sarebbe derivata a parere delle istanti – la nullità radicale della decisione di appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

3.2. I motivi sono inammissibili.

3.2.1. Va, difatti, osservato, al riguardo, che il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione con la parte motiva della sentenza. Tale principio non trova, per contro, applicazione quando il dispositivo manchi del tutto, giacchè in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass. 08/07/2010, n. 16152; Cass. 30/09/2011, n. 20079).

3.2.2. Ne consegue che, mancando nel caso concreto una qualsiasi statuizione di condanna della Provincia al pagamento dell’importo suindicato, le censure – così come proposte – non possono trovare accoglimento, non potendo ritenersi sussistente la dedotta nullità della sentenza di appello, sotto il profilo dedotto dalle istanti.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, la D.V. s.p.a. e la SAISEB s.p.a. denunciano l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. Le esponenti lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il progetto per la realizzazione dello scorrimento veloce (OMISSIS), oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes il 9 febbraio 1990, fosse esecutivo e, quindi, perfettamente cantierabile. La decisione sul punto sarebbe, invero, affetta dal denunciato vizio motivazionale, per non avere la Corte esposto le ragioni per le quali ha considerato errate le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado, e fondate, invece, quelle del collegio di periti nominato nel giudizio di appello, e per non avere il giudice del gravame tenuto conto dei “documenti versati in atti”, dai quali si sarebbe potuto desumere il palese inadempimento della stazione appaltante.

4.2. Le censure sono infondate.

4.2.1. Ed invero, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente – ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) – pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o “aliunde” deducibili (Cass. 18/06/1998, n. 6106; Cass. 27/02/2009, n. 4850; Cass. 31/03/2011, n. 7494).

4.2.2. Nel caso concreto, l’impugnata sentenza è adeguatamente e congruamente motivata in relazione alla ritenuta natura esecutiva del progetto dell’opera pubblica appaltata, essendo il medesimo risultato – all’esame operato dal collegio di consulenti nominato in seconde cure – conforme alle norme tecniche vigenti all’epoca della sua redazione, corredato da tutti gli elaborati richiesti dalle suddette norme, ed in particolare dalle relazioni geotecnica e geologica, nonchè dalle indagini di laboratorio e dai necessari sondaggi meccanici (pp. 9 e 10). Quanto al mancata esame dei “documenti versati in atti” (p. 125 del ricorso principale e 149 del ricorso incidentale), la censura difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non essendo stati nè indicati (salvo la nota del 4 maggio 1993, peraltro solo menzionata, ma non riprodotta nel ricorso), nè trascritti nel ricorso (Cass. 25/08/2006, n. 18506; Cass. 16/10/2007, n. 2162), i documenti dai quali – a parere delle ricorrenti – si sarebbe potuto desumere il preteso inadempimento dell’amministrazione appaltante.

4.3. Le doglianze non possono, pertanto, trovare accoglimento.

5. Con il quarto motivo di ricorso principale ed il quarto motivo di ricorso incidentale la D.V. s.p.a. e la SAISEB s.p.a. denunciano la “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Le ricorrenti censurano la sentenza di appello per avere la stessa violato “le numerose norme invocate negli scritti critici del RTI”, il che avrebbe comportato l’erroneità, anche in relazione ad un profilo strettamente giuridico, delle conclusioni esposte nell’elaborato peritale redatto dai consulenti nominati nel giudizio di appello.

5.2. Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

5.2.1. Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti, invero, trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206).

5.2.2. Nel caso concreto, per contro, dalla sentenza impugnata, comprese le conclusioni epigrafate, non si desume in alcun modo che le norme elencate nel motivo di ricorso – che le istanti assumono essere state violate, in relazione alla questione relativa all’eseguibilità e cantierabilità del progetto – siano state invocate dalle medesime nei gradi di merito del giudizio. In sede di legittimità le ricorrenti si sono limitate, peraltro, ad allegare del tutto genericamente di avere dedotto la violazione delle suddette norme nei propri “scritti critici” (p. 125 del ricorso principale e p. 150 del ricorso incidentale), senza alcuna ulteriore specificazione, laddove la Provincia controricorrente ha espressamente eccepito (p. 11) che tali questioni giuridiche non erano state mai proposte dalle imprese nei precedenti gradi del giudizio.

5.3. Le doglianze, poichè inammissibili, non possono, pertanto, essere accolte.

6. Con il quinto motivo di ricorso principale ed il quinto motivo di ricorso incidentale, la D.V. s.p.a. e la SAAISEB s.p.a. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

6.1. Si dolgono le ricorrenti del fatto che la Corte d’appello abbia accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Provincia, sebbene l’ente non avesse fornito in giudizio prova alcuna del pregiudizio subito, fondandosi esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. che non costituirebbe mezzo di prova, ma solo strumento di valutazione di elementi già acquisiti agli atti di causa.

6.2. I motivi sono inammissibili.

6.2.1. La Corte d’appello ha, invero, accertato in fatto – sulla base delle risultanze di causa – le voci di danno spettanti alla appaltante Provincia di Caltanissetta, fondandosi, per la relativa quantificazione, sulle risultanze della disposta c.t.u.. Le ricorrenti assumono, invece, che l’ente pubblico non avrebbe fornito prova alcuna dei danni, e che anzi il medesimo non avrebbe neppure indicato le voci di danno in questione, essendo le stesse esclusivamente “frutto dell’elaborato peritale” (p. 128 del ricorso principale e p. 154 del ricorso incidentale).

Orbene, va osservato, in proposito, che, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario, quando essa verta sui corrispondenti fatti allegati dalla parte a fondamento della domanda, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. 10/09/2013, n. 20695; Cass. 22/01/2015, n. 1190).

6.2.2. Nel caso di specie, dall’impugnata sentenza non si evince in alcun modo – come assumono le ricorrenti – che la Corte territoriale abbia desunto le voci di danno dall’elaborato peritale in atti, piuttosto che dalle allegazioni della parte istante circa i danni subiti, peraltro neppure riprodotte nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. A tale elaborato la Corte mostra, per contro, di fare riferimento solo per la relativa quantificazione. Sicchè non sarebbe consentito, in questa sede, ripercorrere le valutazioni in fatto operate dalla Corte d’appello, circa le voci di danno risarcibile, sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 25/10/2013).

6.3. Le censure, in quanto inammissibili, non possono, di conseguenza, trovare accoglimento.

7. Con il sesto motivo di ricorso principale e con il sesto motivo di ricorso incidentale, la D.V. s.p.a. e la SAISEB s.p.a., denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

7.1. Le istanti si dolgono del fatto che l’impugnata sentenza abbia quantificato in Euro 2.778.142,35 i danni arrecati dall’inadempiente RTI alla Provincia, condannando il raggruppamento di imprese al relativo pagamento. In primo grado il Tribunale aveva, invero, liquidato in via equitativa il danno subito dalla stazione appaltante in Lire 2.929.316.161 (Euro 1.512.865,54) pari all’importo dovuto dalla Provincia alle imprese appaltatrici per le opere eseguite, con compensazione delle rispettive poste creditorie, e nel giudizio di appello l’amministrazione appellata si era limitata a chiedere il rigetto della domanda della RTI di pagamento dei dette opere e, di conseguenza, l’esclusione della compensazione con i danni subiti dalla Provincia, quantificati dal Tribunale nel medesimo importo. Ne discenderebbe che il pregiudizio quantificato dalla Corte territoriale (Euro 2.778.142,35) supererebbe l’importo richiesto in giudizio dalla Provincia (Euro 1.512.865,54), con palese violazione dell’art. 112 c.p.c..

7.2. I motivi sono fondati.

7.2.1. Dalle conclusione riportate nell’epigrafe della sentenza di appello si desume, infatti, che l’ente appellato si era limitato a richiedere il rigetto della domanda del RTI di condanna dell’ente al pagamento delle opere eseguite, liquidato nella pronuncia di prime cure in Lire 2.929.316.161 (Euro 1.512.865,54), da cui sarebbe conseguita l’esclusione della compensazione operata dal primo giudice, e la condanna del RTI al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia, quantificati nella stessa cifra suindicata. Ne discende che la condanna del RTI al pagamento della somma di Euro 2.778.142,35, emessa dalla Corte d’appello, è decisamente superiore all’importo richiesto dalla Provincia nel giudizio di seconde cure, per cui la denunciata l’ultrapetizione deve ritenersi sussistente.

7.2.2. Le censure suesposte devono, pertanto, essere accolte.

8. In accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e del sesto motivo del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, provvedendo al ricalcolo dei risarcimento dei danni da liquidarsi a favore della Provincia Regionale di Caltanissetta, in applicazione dei principi di diritto suesposti.

9. il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il sesto motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibili il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il primo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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