Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14446 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14446 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 17152-2007 proposto da:
022:1- 3\3 3 04-511
IMMOBILIARE SAN GRATO 23 SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio
dell’avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –

2013
993

contro

o ZA 0 °
MG PREFABBRICATI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio

Data pubblicazione: 07/06/2013

dell’avvocato CARELLA FEDERICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BENEDETTI MARIO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 129/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/03/2007;

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

CHIOZZA Anna,

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco CRISCI con delega
depositata in udienza dell’Avvocato BENEDETTI Mario,
difensore del resistente che si riporta agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

..

Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 2.2.2002 la s.r.l. Immobiliare
San Grato 23 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale

rare risolto il contratto di appalto avente ad oggetto la
realizzazione, da parte della convenuta stessa, di un immobile prefabbricato in territorio del Comune di Lodi,
oltre al risarcimento dei danni.
Esponeva l’attrice: tale contratto era stato redatto il
13.6.2001, immediatamente prima della sottoscrizione, da
un incaricato della MG Prefabbricati che non aveva trasfuso gli effettivi impegni contrattuali delle parti secondo gli accordi in precedenza intercorsi, laddove, in particolare, era stata prevista la corresponsione di un primo
acconto di £ 20.000.000, alla firma della conferma
d’ordine; i contraenti si erano,invece, accordati per il
pagamento di tale acconto alla consegna, da parte della
convenuta, degli elaborati tecnici firmati; gli stessi, oltre ad essere stati consegnati in ritardo e privi delle sottoscrizioni, erano risultati ” incompatibili col progetto
complessivo dell’opera”.
Si costituiva la società convenuta chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice ed il risarcimento del danno, Assunta la prova per testi ed interrogatorio formale,con sen-

i

di Brescia, la s.r.l. M.G. Prefabbricati per sentire dichia-

tenza 14.4.2003 il Tribunale condannava l’attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di €
10.329,14 oltre interessi e spese processuali.

va appello cui resisteva la controparte.
Con sentenza depositata il 7.3.2007 la Corte d’Appello di
Brescia rigettava l’appello e condannava l’appellanle al
pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che la M.G. aveva ammesso
che, successivamente a detto contratto, aveva concordato
con

la

committente

la

proroga

del

pagamento

dell’acconto alla firma dei disegni esecutivi, avvenuta il
25.7.2001, ma neanche a tale data la San Grato 23 aveva
provveduto al pagamento della somma di £ 20.000.000
oltre IVA, sicché doveva confermarsi la risoluzione del
contratto, stante l’inadempimento grave della committente “alla controprestazione primaria del contratto”.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Immobiliare San Grato 23 s.r.l.formulando tre motivi di ricorso ed i relativi quesiti di diritto.
Resiste con controricorso la M.G. Prefabbricati s.r.l.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378
c.p.c.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1375

2

Avverso tale sentenza la Immobiliare San Grato propone-

c.c.; omessa, insufficiente ed illogica motivazione; la
Corte di Appello, in ordine alla eccezione di contrarietà
a buona fede del comportamento della M.G. Prefabbrica-

comportamenti delle parti, pur essendo pacifico che,
l’Immobiliare San Grato aveva offerto di pagare
l’acconto e che controparte si era rifiutata di consegnare
i disegni esecutivi regolarmente firmati dal tecnico;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1455
c.c. nonché inadeguata e insufficiente motivazione sulla
gravità dell’inadempimento della società ricorrente, posto che la controprestazione a carico della stessa non costituiva la prestazione principale, ma solo un anticipo sul
compenso finale dell’opera,corrispondente ad una somma
ridotta( L. 20.000.000) rispetto al prezzo complessivo
dell’opera

concordato

in

£

200.000.000;peraltro

l’eccezione di inadempimento,sollevata dalla M.G.,comportava la simultanea offerta della prestazione a suo carico senza attendere la ricezione del compenso;
3)erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non avendo il giudice di appello considerato che
i disegni esecutivi, stante la loro mancata sottoscrizione da parte del tecnico abilitato, li rendeva equiparabili ad una ” bozza”; non erano stati, comunque, consegnati i disegni dei”carichi al piede”, da depositarsi ne-

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ti, non aveva proceduto alla valutazione comparativa dei

cessariamente al Genio Civile ai fini dell’inizio dei lavori.
Il ricorso è infondato.
Il quesito formulato con riferimento alla prima censura

l’eccezione ex art. 1460 c.c. debba essere dal giudicante
tenuto conto del comportamento secondo buona fede di
entrambi i contraenti e tale giudizio debba essere adeguatamente motivato ,’.0 è inammissibile per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie
( Cass. S.U. n. 26020/2008). Trattasi, infatti, di quesito
astratto ed inconferente in quanto non attinente al decisum impugnato ed alla motivazione relativa
all’eccepito contrapposto inadempimento della convenuta,
per essere i disegni tecnici privi della sottoscrizione
della società convenuta. Sul punto la sentenza ha evidenziato l’incondizionata sottoscrizione e restituzione dei
disegni da parte della Immobiliare e tale argomentazione non risulta essere stata contraddetta dalla ricorrente.
Del pari inficiato da astrattezza è il quesito correlato alla seconda censura( “se nell’applicazione dell’eccezione
d’inadempimento ex art. 1460 c.c. il giudice di merito
avrebbe dovuto compiere il necessario giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti delle parti che, al di

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(“se nella valutazione dell’inadempimento che giustifica

là del semplice dato cronologico, li investa nei loro
rapporti di dipendenza e di proporzionalità, nel quadro
della funzione economico-sociale del contratto, che consenta, così, di stabilire su quale dei contraenti debba ri-

chiaramente emergere dalla sua motivazione”).
Sotto il profilo del vizio di motivazione il quesito non
è,infatti, rapportato alla ragioni della decisione, laddove
la sentenza ha argomentato la gravità dell’inadempimento
della Immobiliare San Grato con il richiamo al mancato
pagamento della prima rata del prezzo(nonostante la dilazione di pagamento e pur avendo la MG nel frattempo
sostenuto delle spese), alla volontà di non corrisponderla, implicante il venir meno della fiducia che deve accompagnare, nell’ambito del contratto, l’esecuzione delle rispettive prestazioni. Tali argomentazioni, in quanto
immuni da vizi logici e giuridici, non possono formare
oggetto del sindacato di legittimità.
Va aggiunto

che il ridotto importo dell’acconto non

corrisposto, rispetto all’importo complessivo dell’opera,
non rileva, di per sé, sotto il profilo dell’importanza
dell’inadempimento,ai sensi dell’art. 1455 c.c.; secondo
il principio affermato da questa Corte, tale importanza
non va commisurata, infatti, neppure all’entità del danno conseguente all’inadempimento stesso, potendo lo

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cadere l’inadempimento colpevole dell’altro, facendolo

stesso anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto,
nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e

14034/2005).
Il terzo motivo è infondato, La sentenza ha evidenziato
che il pagamento della prima rata era stato subordinato
al gradimento dei progetti esecutivi e che tale gradimento era stato espresso con la loro sottoscrizione da
parte dell’attrice; rispetto a tale ricostruzione in fatto
correttamente il giudice di appello ha escluso la rilevanza dell’assenza, in calce ad essi, della firma di un tecnico abilitato e che il pagamento fosse stato ulteriormente
posticipato alla apposizione sui progetti della firma
occorrente alla pratica edilizia o agli altri adempimenti
amministrativi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
2.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.

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tempestiva prestazione( Cass. n. 11784/2000; n.

Così deciso in Roma il 17.4.2013

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