Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14445 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 30/06/2011), n.14445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società MPS MEDIA PROMOTION SERVICE SRL, C.F (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in carica Sig.ra M.A.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso

lo studio dell’avvocato PR ASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA di ROMA ora UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di ROMA –

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del suo legale rappresentante in

carica;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16866/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 02/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per improcedibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La vicenda processuale è così riassunta nel ricorso.

“ha ricorrente, con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, depositato in data 28 aprile 2003 proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dal Prefetto della Provincia di Roma in data 31/3/03 a fronte del verbale di accertamento di violazione riportato in ciascuno dei provvedimenti, elevati nel 2002, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., con i quali veniva sanzionata l’installazione di impianti pubblici tari perchè ritenuti senza autorizzazione.

La ricorrente rilevava l’illegittimità delle ordinanze ingiunzione sotto molteplici aspetti e precisamente:

1) Illegittimità delle ordinanze ingiuntive opposte per omessa convocazione per l’audizione personale ritualmente richiesta in calce ai ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento di violazione;

2) Nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto assoluto di motivazione poichè i provvedimenti non fornivano alcuna motivazione circa il rigetto del ricorso proposto.

3) Riportava inoltre la ricorrente che gli impianti multati erano regolari e sottoposti alla procedura di riordino, per cui non potevano essere multati, Veniva fissata l’udienza di comparizione, l’Amministrazione rimaneva contumace, ha causa veniva decisa ed in data 29/3 – 2/4/2004 veniva emessa la sentenza n. 16866 con la quale veniva rigettato il ricorso e compensate le spese di causa.

2. Il Giudice di Pace riteneva “la regolarità e legittimità del provvedimento”, valutato come “corretto e formalmente esatto e completo in ogni elemento costitutivo, ivi compreso la motivazione ove espressamente dichiara che le “motivazioni adottate non contengono elementi atti ad inficiare, la validità dell’accertamento”. Aggiungeva poi il Giudice di Pace quanto segue:

“Nè vale invocare il difetto di formazione del provvedimento impugnato per mancata audizione, tenuto conto che la stessa, nella fattispecie in esame, non costituisce elemento essenziale per l’efficacia e legittimità del provvedimento, non assolvendo a funzione essenziale del relativo processo di formazione, stante l’esistenza stessa della pubblicità contestata che costituisce aggettivamente prova dell’infrazione. Nè l’invocata procedura di riordino può ritenersi a sanatoria dell’infrazione, ove non lo preveda espressamente”.

3. – La ricorrente articola tre motivi di ricorso.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – All’udienza pubblica del 17 marzo 2010, la Corte dichiarava la nullità della notifica del ricorso, fissando il termine di giorni 90 per il rinnovo della notifica. L’ordinanza veniva notificata dalla ricorrente in data 5 maggio 2010 e la nuova notifica veniva effettuata in data 2 agosto 2010. Parte ricorrente depositava il ricorso notificato il 4 novembre del 2010, come da nota di deposito in atti.

6. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo parte ricorrente proceduto al deposito del ricorso, notificato in data 2 agosto 2010, nei 20 giorni di cui all’art. 371 bis c.p.c.. Al riguardo occorre osservare che questa Corte (Cass. Sezioni Unite 2005 n. 26225) ha già avuto occasione di affermare che: “in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371 bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ..

– di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori”. In tal senso vedi anche Cass. 2006 n. 19053.

Il deposito è avvenuto il 4 novembre 2010, ben oltre i 20 giorni di cui alla norma citata.

P.T.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2011, Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA