Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14445 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6163-2005 proposto da:
M.C. (OMISSIS), M.A.
(OMISSIS), in proprio e nella qualità di eredi di P.
I. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,
presso lo studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GRATANI MASSIMO;
– ricorrenti –
contro
PU.GI. (OMISSIS) nella qualità di coerede di
PU.AN.MA., D.M.V.
(OMISSIS) per sè e quale coerede del coniuge, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio
dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUA ANTONIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 610/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
sezione distaccata di SASSARI, depositata il 25/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Daniele MANCA BITTI con delega depositata in udienza
dell’Avvocato GRATANI Massimo, difensore dei ricorrenti che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di scrittura privata 19.7.72 il Tribunale di Sassari, con sentenza 10.2.1978 trasferiva da M.C.G. a Pu.An.Ma. e a D.M.V. la proprietà di un terreno di ettari 65.62.90, in catasto al foglio (OMISSIS), avente uno dei confini identificato con una strada agraria.
Con citazione 5.4.83 gli acquirenti chiamavano in causa M. A. e C. e P.I., proprietari confinanti per l’accertamento del confine, come segnato dalla strada.
I convenuti si opponevano eccependo di aver posseduto per oltre 30 anni e di aver usucapito l’eventuale tratto di terreno ulteriore a tale sentiero e deducendo che lo stato dei luoghi preso in considerazione nella scrittura era diverso da quello indicato nelle mappe catastali.
Il Giudice adito accoglieva la domanda sulla scorta della ctu che aveva accertato la corrispondenza del confine catastale con quello indicato dagli attori. Proposto appello dai soccombenti, resistevano gli originari attori e la Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, con sentenza 610/04, rigettava l’appello osservando, pur in assenza della scrittura non prodotta, che il Tribunale di Sassari, con la sentenza 10.2.1978, aveva trasferito ai Pu. D. il terreno in catasto al foglio (OMISSIS) di ettari 65.62.90, confinante a strada agraria. La ctu aveva accertato che la nuova strada attraversava i mappali, staccando dall’intero una superficie di ha 1.87.55.
Ne derivava che il predio era stato promesso in vendita per la superficie compresa entro i predetti mappali senza che se ne fosse stralciata alcuna parte e che il confine era quello delimitato dalla vecchia strada (OMISSIS).
La nuova tesi dei convenuti era conseguenza della costituzione di nuovo procuratore mentre in precedenza avevano eccepito l’usucapione.
Propongono ricorso M.C. e A. anche quali eredi di P.I., con tre motivi, resistono Pu.Gi. e D.M.V. anche quali eredi di P.A. M.. Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata prova della qualità di eredi di P.I. dei ricorrenti, i quali erano già parti del giudizio di appello ed in ogni caso agiscono anche in proprio nel presente grado di legittimità.
Tra l’altro hanno prodotto certificato di morte della P. ed atto di notorietà circa la qualità di eredi.
Col primo motivo si deducono violazione dell’art. 950 c.c. e vizi di motivazione. Ai sensi dell’art. 950 c.c. il ricorso alle mappe catastali è consentito solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo.
Altro errore è il riferimento al confine costituito dalla strada (OMISSIS), completamente in disuso.
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 950 c.c. e vizi di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione l’estensione del fondo M. – P., pur essendo acquisito agli atti il titolo, denunzia di successione di M.M..
Col terzo motivo si deducono violazione dell’art. 1372 c.c. e vizi di motivazione perchè la Corte territoriale ha dato valore al solo titolo di acquisto di controparte e non ai mezzi istruttori articolati e trascritti. Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento alla precedente sentenza di trasferimento agli attori del terreno ivi indicato ed alle risultanze della ctu, deducendo la tardività della nuova tesi dei convenuti, che, in precedenza avevano eccepito l’usucapione; ha spiegato perchè erano inutili una nuova consulenza tecnica e la prova per testi che indicherebbe la data del nuovo tracciato senza dimostrare che gli originari contraenti avessero voluto stralciare un tratto dell’area compresa tra i mappali indicati nella promessa di vendita; ha considerato irrilevante il riferimento degli appellanti ad una minore superficie attualmente detenuta.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Quanto, poi, al vizio di motivazione, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
Nella specie è irrilevante il riferimento alla circostanza che, al fine della determinazione del confine, la vecchia strada catastale sia in disuso, è errato che la sentenza non abbia preso in considerazione la dedotta minor superficie del terreno dei convenuti perchè risulta il contrario dalla riportata motivazione, che ha anche spiegato, come dedotto, le ragioni della inutilità della nuova ctu e dei mezzi istruttori.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato con condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010