Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14445 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14445 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 18543-2007 proposto da:
SUBWORK ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE 0057670237 in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio
dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE MASSIMO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2013

992

contro

o ps- t-)- 3e011–

SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA íPA\(-1-n persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, 28, presso lo studio

Data pubblicazione: 07/06/2013

dell’avvocato ELTI DI RODEANO GIANFILIPPO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ESPOSITO LUCA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE Massimo
difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ELTI DI RODEANO Gianfilippo,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2006;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2.11.1993 la soc.Subwork Italia s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tri-

gneria, poi denominata Studio Galli Ingegneria
s.p.a.)nonché Mascellari Luciano esponendo di essere
stata incaricata da quest’ultimo,personalmente o per conto dello studio SGI (incaricata della progettazione e direzione dei lavori), di cui il Mascellari era legale rappresentante, nel luglio 1991, di eseguire, in aggiunta a precedenti incarichi, rilievi urgenti sul fondale del lago di
Garda per la posa di collettori sublacuali, nell’ambito di
un appalto conferito dal Consorzio della Riviera veronese
del Garda; che, su indicazione del Mascellari, era stata
emessa la fattura n. 40/92 per un acconto di £
17.850.000, nei confronti della Regione Veneto che aveva provveduto al relativo pagamento; che nessun altro
pagamento era stato effettuato, pur non essendo stati i
lavori mai contestati. Chiedeva, quindi, la condanna dei
convenuti, in solido, al pagamento della somma di £
180.661.372, oltre IVA ed accessori.
Il Mascellari e la S.G.I. si costituivano negando di aver
conferito detto incarico ed assumendo che l’attrice aveva eseguito i rilievi di sua iniziativa, ” fiduciosa di acquisire il regolare contratto di appalto”.

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bunale di Padova, la SGI s.p.a. (Società generale d Inge-

Con sentenza 25.11.1997 il Tribunale rigettava la domanda nei confronti del Mascellari e, con successiva sentenza del 9.10.2001, assunte le prove richieste

somma di £ 180.661.372 oltre IVA ed interessi nonché al
pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la SGI proponeva appello cui resisteva la Subwork Italia s.r.l.
Con sentenza depositata in data 11.12.2006 la Corte di
Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di
primo grado, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava, per difetto di prova, la domanda avanzata dalla Subwork s.r.l.
Osservava la Corte di merito che l’unica fattura spiccata
dalla Subwork Italia risultava emessa direttamente a carico della Regione Veneto i in data 30.6.1992, ed era stata
regolarmente saldata; che l’asserita accettazione dei preventivi sarebbe avvenuta verbalmente da parte della SGI
che aveva il solo compito della progettazione e direzione
dei lavori e che le testimonianze acquisite non erano sufficientemente “puntuali, obiettive ed in equivoche per
r integrare l’ipotesi di un contratto verba19 1 tenuto conto,
inoltre, che la consistenza e l’utilità delle rilevazioni
compiute dalla società appellata, erano rimaste prive di
riscontri documentali e verifiche da parte della direzione

dall’attrice, condannava la SGI s.p.a. al pagamento della

dei lavori.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Subwork Italia s.r.l. in liquidazione, in persona del liquida-

mulando due motivi ed i quesiti di diritto, illustrati da
successiva memoria. Resiste con controricorso la SGI
Studio Galli Ingegneria s.p.a.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1326 e
1411 c.c.; la Corte territoriale aveva omesso di considerare, indipendentemente dalla valutazione delle prove testimoniali, che era stato concluso fra le parti ed “eventualmente nell’interesse ed a favore del terzo- Consorzio
Riviera Veronese del Garda”, un contratto verbale di appalto, allorché, nel luglio 1991, il Mascellari, trovandosi
nella necessità di effettuare urgentemente indagini batimetriche e morfologiche, nel tratto di lago da CisanoPergolana a Peschiera-Pioppi, non potendo attendere la
formalizzazione di un regolare contratto di appalto, aveva organizzato un incontro, ove avevano presenziato i
tecnici della Subwork, geom. Paolo Castelli, Luciano
Piantavigna, Giuseppe Rossini e, per la Sovrinendenza,
l’arch. Fossati; in tale occasione aveva conferito alla
Subwork Italia l’incarico per detti ulteriori lavori con

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tore e legale rappresentante, geom. Paolo Castelli, for-

l’assicurazione che gli stessi sarebbero stati oggetto di
un successivo contratto di appalto scritto tra il Consorzio
Riviera Veronese del Garda e la Subwork; il giudice di

a)la SGI non aveva respinto il preventivo del 18.7.1991
per £ 90.000.000, riguardante l’esecuzione delle indagini
batimetriche e, con lettera 19.7.1991, aveva chiesto, con
urgenza, alla regione Veneto l’autorizzazione
all’affidamento alla Subwork delle indagini stesse, come
risultava dalla lettera di risposta dalle Regione Veneto
del 19.7.1997 che autorizzava l’affidamento stesso alla
Subwork;
b) SGI non aveva mai respinto la lettera 6.11.1991 con la
quale la Subwork aveva specificato il prezzo contrattuale
in £ 90.000.000 ed, in £ 30.000.000, il prezzo per
l’indagine archeologica chiesta dal Fossati sulle varianti
da attuare; di tale indagine affidata alla Subwork, con
lettera 21.11.1991, la SGI aveva dato comunicazione alle
soprintendenze di Venezia e di Verona; c) in sede di interpello l’ing. Mascellani aveva ammesso di aver ricevuto dalla Subwork il materiale tecnico relativo ai rilievi
eseguiti che, quindi, non potevano ritenersi frutto di una
iniziativa della società stessa;
2)omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in rife-

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appello aveva omesso di valutare le seguenti circostanze:

rimento agli artt. 1721 e segg. c.c. avuto riguardo, soprattutto, al tenore delle testimonianze rese da Giuseppe
Rossini e da Luciano Piantavigna che, contrariamente a

nersi precise e concordanti ai fini della ricostruzione dei
fatti; peraltro, tramite C.T.U., sarebbe stato possibile verificare che le indagini batimetriche e morfologiche espietate dalla Subwork erano state utilizzate per il posizionamento dei collettori fognari nel tratto di lago Cisano/ Pergolana.
Il ricorso è infondato.
In relazione alla prima censura la ricorrente sottopone
all’esame di questa Corte il seguente quesito: ” dica la
Suprema Corte se, sulla base degli atti e di documenti di
causa, negare nella fattispecie qua la sussistenza di un
valido ed efficace contratto d’appalto,non costituisca,
nell’ambito della qualificazione giuridica della stessa,
una violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative all’esistenza e conclusione di un contratto
a favore di terzo- che poi non ha dichiarato di volerne
profittare- con conseguente obbligo in capo allo stipulante di onorare gli impegni assunti ……”.
Tale quesito è inammissibile in quanto,come reso evidente dall’incipit della relativa formulazione, sotto la
specie della violazione di legge, viene in realtà censura-

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quanto affermato dai giudici di appello, dovevano rite-

to un apprezzamento delle risultanze processuali, esulante da sindacato di legittimità, a fronte della congrua
e logica motivazione con cui sono state valutate le cir-

impugnata e riportate in sede di “svolgimento del processo”, nella parte relativa alla sintesi della sentenza stessa. Va ribadito al riguardo il principio affermato da questa Corte, secondo cui la funzione propria del quesito di
diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità,
sulla base della lettura del solo quesito, da intendersi
come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore
di diritto compiuto dal giudice di merito con riferimento alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, specificando le affermazioni in diritto in essa contenute che
sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo altrimenti consentito a questa Corte di verificare il fondamento della denunciata violazione( Cass. n. 13063/2006;
n. 4044/2009; n. 8463/2009).
La seconda censura

è infondata in quanto attinge una

motivazione adeguata e logica proponendo una diversa
valutazione delle risultanze processuali. In particolare
la Corte di merito ha dato conto del difetto di prova sulla conclusione di un valido contratto verbale tra la Su-

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costanze probatorie poste a fondamento della decisione

bwork e la SGI , evidenziando, essenzialmente, oltre alla
inconcludenza delle testimonianze sul punto, che la soc.
Sgi ” ebbe fin dall’inizio a rimettere la decisione agli
organi appositamente proposti alla realizzazione

alla Subwork)”, traendo dall’insieme delle prove, compresa la documentazione prodotta dalla SGI s.p.a., il
convincimento sulla inesistenza di un obbligo di pagain camento delle prestazioni lavorative in questione
.2 t co zS o
po alla stessaleve, pertanto, essere rigettato. Consegue
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
4.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 17.4.2013

dell’opera ( circostanza che doveva essere del tutto nota

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