Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14444 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso

l’Avv. PESSI Roberto che la rappresenta e difende per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. e BA.AL., elettivamente domiciliati

in Roma via Corridoni n. 7, presso lo studio dell’Avv. Acciai

Costanza, che li rappresenta e difende assieme all’avv. Cerrai

Umberto per procura rilasciata a margine del controricorso ed ora

dom.ti in P.zza del Fante n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 838/2006 della Corte d’appello di Firenze,

pronunziata nelle cause riunite 1205 e 1211 r.g. 2004, depositata in

data 9.06.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Anna Buttafoco per delega Pessi e l’Avv. Acciai;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Pisa, B.C. e Ba.Al. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. a decorrere dall’1.7.00.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai ricorrenti, la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 9.06.06 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio i dipendenti ed a risarcire il danno.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per il periodo feriale. Rilevando, tuttavia, che il contratto era stato stipulato dopo la scadenza della data ultima (30.5.98) prevista da detta contrattazione per la deroga alla L. n. 230 del 1962 e prima dell’entrata in vigore del successivo c.c.n.l. 11.1.01, e quindi in assenza della clausola autorizzatoria, affermava l’illegittimità del termine, rilevava che, in ogni caso, Poste Italiane avrebbe comunque dovuto indicare quali fossero i lavoratori sostituiti, anche ove si fosse ritenuta persistente la deroga negoziale alla L. n. 230 del 1962.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B. e Ba. rispondevano con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con tre motivi di ricorso la soc. Poste Italiane deduce:

4.1.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. c.c., sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, consente di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, senza prefigurazione di alcuna limitazione temporale (primo e secondo motivo);

4.2.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione all’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento; la Corte di merito, in quanto richiestane, avrebbe dovuto disporre l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) idonei a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi.

5.- Deve premettersi che è arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 (o 30.5.98, ove si consideri la facoltà di proroga) alla fattispecie di contratto a termine ora in esame. Non discutendosi nella presente causa del termine finale di vigenza del c.c.n.l. 26.11.94, la fattispecie in esame è indifferente a tale problematica, la quale è invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali, introdotta nel testo dell’art 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la quale le parti collettive in sede pattizia delimitarono il periodo di operatività.

6.- Tanto premesso deve rilevarsi la fondatezza dei motivi primo e secondo (v. n. 4-1).

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933) ritiene che l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8,comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco 2. favore dei sindacati.

Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche -alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza., sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre), atteso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dalla assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678).

7.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, assorbito il terzo motivo, la sentenza deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, può pronunziare nel merito e rigettare la domanda.

Le spese del giudizio di primo e secondo grado debbono essere compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza dell’epoca.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

a) accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;

b) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado e condanna B.C. e Ba.Al. alle spese del giudizio di legittimità che in solido tra loro liquida nella misura di Euro 66,00 per esborsi e di Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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