Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14444 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21697-2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO FONTANA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASS NI SPA, DIECRI COSTRUZIONI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 784/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 784/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata l’11 gennaio 2019, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimati.

Il ricorrente espone di aver convenuto in giudizio la società Generali Italia S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, e la società Diecri Costruzioni S.r.L., chiedendo che fosse accertata la responsabilità del conducente del motoveicolo Yamaha, di proprietà della società Diecri, nella causazione del sinistro, avvenuto il (OMISSIS), in (OMISSIS), e che, pertanto le società convenute fossero condannate in solido a risarcirgli i danni subiti.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 7826/17, dichiarata la contumacia della società Diecri, accoglieva la domanda attorea.

La sentenza veniva impugnata da V.A., dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando che il giudice di prime cure non gli avesse liquidato le spese per l’attività stragiudiziale prestata dallo studio infortunistico cui si era rivolto per addivenire ad una composizione transattiva della controversia e che gli avesse liquidato le spese legali in misura inferiore al minimo tabellare.

Si costituiva in giudizio Generali Italia S.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello.

La società Diecri restava contumace.

Il Tribunale di Roma, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, escludeva che la spesa per l’attività stragiudiziale costituisse danno emergente e che potesse essere posta a carico del danneggiante, perchè lo studio di infortunistica non aveva svolto attività utili a consentire la definizione stragiudiziale, tenuto conto che la stessa impresa designata aveva negato il risarcimento, rendendo evidente la necessità di procedere alla tutela del credito in sede giudiziale.

Confermava anche la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite, perchè non c’era stata violazione del minimo tariffario, come erroneamente dedotto dall’appellante, ma una liquidazione inferiore al valore medio, giustificata dal fatto che la causa in sè non presentava profili di complessità sotto il profilo giuridico, vertendo sulla prova delle modalità di svolgimento del sinistro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per avere il Tribunale concesso una motivazione affatto apparente in ordine all’asserita non spettanza delle spese affrontate dall’attore in sede stragiudiziale, così da rendere nulla la statuizione per mancanza del necessario iter logico-argomentativo. In concreto al Tribunale si rimprovera di non avere correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene l’attività stragiudiziale non dovuta solo se la controversia sia stata palesemente di facile soluzione e la compagnia assicuratrice abbia provveduto tempestivamente a mettere a disposizione l’offerta ex art. 148 Codice delle Assicurazioni o quando la reiezione tombale della richiesta risarcitoria sia stata palesemente infondata.

2.Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1223 c.c., per non avere il Tribunale ritenuto ripetibili le spese di assistenza stragiudiziale corrisposte dal danneggiato allo studio tecnico e dallo stesso regolarmente fatturate, adducendo che l’attività prestata non doveva considerarsi inutile sol perchè l’intervento dello studio tecnico non aveva fatto recedere il Fondo dalla posizione assunta. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, tener conto che il Fondo aveva opposto un immotivato ed ingiustificato rifiuto di tempestiva offerta ex art. 148 Codice delle Assicurazioni, che lo studio tecnico aveva tentato più volte di evitare la lite, fornendo a dimostrazione della richiesta risarcitoria due prove testimoniali, una delle quali era risultata decisiva per accertare la responsabilità del conducente del motociclo.

3.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento.

4.Il Tribunale, pur avendo assunto sotto il profilo giuridico un principio corretto, lo ha male applicato, là dove ha escluso la ripetibilità della spesa stragiudiziale non già per la sua evitabilità da parte della ricorrente, bensì per la circostanza che comunque l’intervento dello studio professionale non aveva determinato una modificazione dell’atteggiamento dell’impresa designata, rendendo necessario procedere alla tutela del credito in sede giudiziale.

La giurisprudenza di questa Corte – in specie con la pronuncia n. 997 del 21/01/2010 – ha escluso che possa assumere rilievo ai fini della giustificatezza ed utilità delle spese sostenute il loro effetto sull’atteggiamento della società assicuratrice. Il giudice che faccia applicazione di tale criterio si pone “in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l’attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio”.

Erroneamente, dunque, l’esclusione della sussistenza del danno per le spese sopportate è stata fatta dipendere, da parte del Tribunale, dal fatto che la società assicuratrice fosse rimasta ferma sulle sue posizioni, nonostante l’attività dello studio di consulenza infortunistica.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione – ed applicherà il seguente principio di diritto: “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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