Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14444 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6105-2005 proposto da:

BUSCAROLI DI BUSCARGLI GIULIO & C SAS in persona dei Soci

accomandatari e legali rappresentanti pro tempore P.IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SOMMARIVA GIUSEPPE, CAMPOGRANDE

PAOLO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO COOP COSTRUZIONI P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato

CARELLO CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONETTI FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato FRANZIN Ludovica, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore del ricorrente

che ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato CARELLO Cesare Romano, difensore del resistente che

ha chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio Cooperative Costruzioni convenne, con citazione notificata il 4.4.89, B.G. al giudizio del Tribunale di Bologna, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 9.569.951, comprensiva di interessi al tasso convenzionale, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di costruzione di un capannone industriale eseguiti in virtù di contratto del 24.7.79, per cui aveva emesso fattura del 23.7.80. Costituitasi la società convenuta eccepì di avere rifiutato il pagamento della fattura, peraltro rimessagli tardivamente, poichè l’opera era risultata affetta da gravi e denunciati difetti nella copertura, rivelatisi a seguito di un temporale verificatosi l’8.9.82, e pertanto chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore all’eliminazione dei vizi ed al risarcimento dei danni. Sulla scorta delle disposte ed espletate consulenze tecniche, una sull’opera e l’altra contabile, con sentenza del 2.4.99 il g.o.a. della sezione stralcio dell’adito tribunale, dato atto dell’avvenuta eliminazione degli accertati difetti di costruzione da parte della convenuta operate le compensazioni del caso, condannò l’attore al pagamento della somma di L. 45.230.159. oltre agli interessi ed alle spese del giudizio. Ma tale decisione, all’esito del gravame del consorzio ed in accoglimento della preliminare eccezione dallo stesso proposto fin dall’udienza di conclusioni di primo grado, veniva riformata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 21.1.04, con la quale, respinta la domanda riconvenzionale ex art. 1669 c.c., perchè proposta con comparsa depositata l’11.5.89, ben oltre l’anno dalla denuncia dei difetti, risalente ad una lettera del 13.9.82, ritenuta la spettanza al consorzio del saldo e degli interessi moratori al tasso convenzionale e l’inopponibilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., stante la prescrizione della contrapposta pretesa risarcitoria, condannava gli eredi del B. (nei confronti dei quali collettivamente ed impersonalmente, a seguito del dichiarato decesso del convenuto, la causa era stata riassunta) al pagamento all’attore della complessiva, somma di Euro 1.895,83, oltre al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura. L.G. e B.C., nella dichiarata qualità di soci accomandatali della “Buscaroli s.a.s. di Buscaroli Giulio e C”, società che sarebbe succeduta, in virtù di atto pubblico del 28.12.01 (non prodotto), alla ditta individuale del defunto B.G.. Ha resistito il Consorzio Cooperative Costruzioni con controricorso.

La difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., deve essere dichiarato inammissibile, perchè proposto da soggetti che non sono stati parti in causa nei precedenti gradi di giudizio e che non hanno in alcun modo documentato la legittimazione ad impugnare la sentenza di merito, neppure ai sensi dell’art. 111 c.p.c..

Come si rileva dalla narrativa della sentenza impugnata, il processo di appello fu interrotto a seguito del dichiarato decesso del convenuto appellato, B.G., e successivamente riassunto, ad iniziativa dell’appellante, nei confronti degli eredi del suddetto, citati collettivamente ed impersonalmente. A tale riassunzione fece seguito, solo dopo che la causa era stata rimessa al collegio, da parte di quattro persone (tra cui i tre odierni ricorrenti) dichiaratesi eredi del B., una costituzione, che la Corte d’Appello, con preliminare, non gravata, statuizione della sentenza impugnata dichiarò inammissibile, perchè tardiva in relazione al termine perentorio di cui all’art. 293 c.p.c.. Ne conseguenti tale contesto processuale, che i tre odierni ricorrenti, da ritenersi non costituiti nel giudizio a quo, per poter impugnare la sentenza quali di eredi di B.G., avrebbero dovuto provare tale qualità (v., tra le altre, Cass. 18848/06 1 3738/05.3756/02, 3299/00; questa non solo non è stata documentatala neppure dedotta. Quanto all’assunta qualità di legali rappresentanti della società, in precedenza menzionata, che sarebbe succeduta alla ditta individuale del defunto convenuto, la semplice menzione, contenuta nel ricorso, dell’atto pubblico da cui tanto risulterebbe, non è sufficiente a giustificare, sul piano della legittimazione ad impugnare ex art. 111 c.p.c. la sentenza di merito, occorrendo anche la produzione documentale, nella specie insanabilmente omessa, non essendo stata la copia del citato atto pubblico allegata al ricorso, nè comunque prodotta e notificata ai sensi dell’art. 372 c.p.c.: (v. tra le altre, Cass. 6238/06, 2702/04, 3756/02, 10022/97 e, per un precedente in termini n. 15264/06).

La suddetta omissione, attenendo ad un presupposto processuale, va rilevata d’ufficio e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA