Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14444 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C. s.a.s. di C.G. & c. s.a.s. in

liquidazione, in persona del liquidatore, rappr. e dif. dall’avv.

Cristina Scilla, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Stefano

Valentini in Roma, via Filippo Corridoni n. 14, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

Commissari giudiziali del concordato preventivo C. s.a.s. di

Campanelli Giannino & c. s.a.s. in liquidazione; Procura

generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona;

– intimati –

per la cassazione del decreto App. Ancona 6.8.2010, nel proc. R.G.

433/10 VG, cron. 3459;

vista l’ordinanza interlocutoria 13.5.2016, n. 9886/2016 di questa

Sezione, assunta all’esito della udienza del 20.4.2016;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della

Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. CAMPANELLI s.a.s. di Campanelli Giannino & c. s.a.s. in liquidazione impugna il decreto App. Ancona 6.8.2010, nel proc. R.G. 433/10 VG, cron. 3459, con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso il decreto Trib. Pesaro 22.4.2009 (2820/2010) che aveva rigettato la domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo con cessione dei beni presentata dalla società ricorrente il 31.3.2009.

2. La corte d’appello ebbe in primo luogo a reiterare il giudizio negativo di fattibilità, già espresso dal tribunale, così superando le mere attestazioni del professionista di cui alla L. Fall., art. 161 e ravvisando, sulla scorta degli accertamenti dei commissari giudiziali, che la proposta non consentiva alcuna certezza sul conseguimento degli obiettivi del piano, nonostante la votazione positiva della maggioranza dei creditori. Per il giudice di merito, facevano invero difetto le condizioni per il pagamento ai creditori nelle percentuali proposte dal debitore, avendo assunto tale impegno una sua vincolatività e dunque esse integrando elementi di negozialità implicanti un conseguente fabbisogno concordatario.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto alla L. Fall., art. 180, avendo esorbitato il tribunale, nella sede dell’omologazione, dalle prerogative di mero controllo di legittimità, espletando una non ammessa verifica anche sulla fattibilità della proposta e del piano, nonostante il difetto di opposizioni ed il parere favorevole dei commissari;

2. con il secondo motivo viene censurata la motivazione del decreto circa la necessità di effettuare il controllo di fattibilità, non giustificata da fattori di novità tra il voto, il parere dei commissari e la deliberazione del tribunale;

3. con il terzo motivo viene dedotta la violazione di legge, quanto alla L. Fall., artt. 160-161, avendo il tribunale trascurato che nel concordato con cessione dei beni la indicazione di una percentuale di soddisfo dei creditori non è un requisito necessario, nè assume, ove allegata, un valore vincolante, “”basandosi invece su una liquidazione prognostica;

4. con il quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione sul punto della vincolatività della proposta;

5. il Pubblico Ministero ha depositato requisitorie scritte del seguente tenore:

6. “La Campanelli s.a.s. di Campanelli Giannino & C. in liquidazione ricorre per cassazione contro il decreto emesso dalla Corte di Appello di Ancona il 6 agosto 2010 e recante il diniego di omologazione del concordato preventivo dalla stessa proposto. Il ricorso è innanzitutto ammissibile atteso che il procedimento finalizzato alla omologazione del concordato preventivo ha carattere contenzioso di guisa che il decreto che lo definisce, poichè decisorio ed idoneo al giudicato, è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte di Appello la cui decisione è poi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. S.u. n. 27073/2016). Venendo al merito, detto ricorso è, comunque, fondato e merita, pertanto, di essere accolto. Innanzitutto va sgomberato il campo dalle censure svolte con i primi due motivi atteso che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la decisione della Corte di Appello di Ancona non palesa alcuna contraddittorietà nella motivazione laddove è detto che nel giudizio di omologazione, anche quando esso si svolga in assenza di opposizioni, il carattere pubblicistico che connota il procedimento, impone al Tribunale di svolgere un più pregnante controllo in termini di fattibilità della proposta. La soluzione in diritto fornita dalla corte di merito su questo punto appare, peraltro, corretta e conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Invero, è ormai consolidata la tesi secondo cui, nonostante la L. Fall., art. 180, con riferimento alla ipotesi di omologazione senza opposizioni, attribuisca al tribunale il compito, di verificare “la regolarità,della procedura e l’esito della votazione”, deve ritenersi che all’organo giurisflzionale spetti di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato nonchè di sindacare la fattibilità giuridica ed economica di quest’ultimo nei limiti in cui ciò può ritenersi consentito sia nella fase di preventiva valutazione di ammissibilità che nei segmenti processuali successivi (Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. 16830/2016). Deve, conclusivamente ritenersi, quindi, che non ha errato la Corte di Appello laddove ha ritenuto di dover apprezzare autonomamente, ed a prescindere dalla posizione dei creditori e dal contenuto del parere reso dal Commissario Giudiziale, se la proposta concordataria, già ritenuta “ammissibile” e “fattibile”, potesse ancora prognosticamente conformarsi tale alla stregua degli ulteriori accertamenti e delle vicende nel frattempo verificatesi.

7. Il ricorso è, invece, fondato quanto ai restanti motivi.

Invero, la Corte di Appello, confermando il diniego di omologazione del Tribunale, ha affermato che il concordato non poteva ritenersi fattibile poichè, alla stregua delle circostanze evidenziate dal Commissario, il piano non poteva ritenersi prognosticamente idoneo a garantire ai creditori il pagamento delle percentuali offerte. Senonchè tale passaggio della motivazione profila il prospettato errore di diritto e la fondatezza della censura in parte qua consente di ritenere assorbito invece il denunciato vizio di motivazione. Deve, infatti, affermarsi che, quantunque in sede di omologazione le corti di merito siano chiamate a verificare la fattibilità del concordato, il sindacato su tale punto, nei casi in cui, come quello in esame, si discuta della fattibilità economica, non può essere esteso oltre la verifica della idoneità della proposta concordataria a realizzare la “causa concreta” della procedura concorsuale minore che si estrinseca nella finalità di assicurare il superamento della crisi attraverso “una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari” (Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014; Cass. 6332/2016). E’ pertanto, esorbitante dal sindacato consentito la osservazione che ha indotto la corte di appello alle conclusioni raggiunte. Nè può tacersi di rilevare, in ogni caso, e solo ad abundantiam, che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l’imprenditore non poteva ritenersi avesse assunto l’obbligo di garantire ai creditori il pagamento della percentuale prefissata potendosi il suo impegno considerarsi limitato a porre a disposizione del ceto creditorio l’intero patrimonio dell’impresa (Cass. 13817/2010; Cass. 1521/2013; Cass. 13817/2011; Cass. 6022/2014). Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorso merita, dunque, di essere accolto”;

8. ritenuto che le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono condivise dal Collegio, il ricorso va pertanto accolto quanto al terzo e quarto motivo, rigettati i primi due, con cassazione e rinvio, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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