Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14444 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14444 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

Opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo

sul ricorso proposto da:
LORENA CREAZIONI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 07/06/2013

rappresentata e difesa, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.
Elio Francesco Falcone e Giovanni Palmeri, elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, piazza
del Fante, n. 2;
– ricorrente contro
BIANCHI Silvia, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.
Laura Lucchesi e Marco Moretti, elettivamente domicilia-

ta nello studio di quest’ultimo in Roma, viale Piemonte,
n. 39;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 16 aprile 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. Giovanni Palmeri e Lorenzo Attolico,
quest’ultimo per delega dell’Avv. Marco Moretti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
l. – Con atto di citazione notificato il 26 ottobre
1999, Silvia Bianchi, nata a Milano il 5 maggio 1960,
propose opposizione,

ex art. 650 cod. proc. civ., al de-

creto emesso il 25 novembre 1998 dal Pretore di Milano
su ricorso della s.r.l. Lorena Creazioni, assuntivamente
notificato

ex art. 140 cod. proc. civ. il 18 gennaio

1999, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di
lire 6.448.320 a titolo di fornitura di merce.
L’opponente dedusse che il decreto ingiuntivo era
rivolto nei confronti di Silvia Bianchi (nata a Milano
il 5 maggio 1960) titolare della ditta Bianchi Silvia

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603 del 9 marzo 2006.

Boutique con domicilio a Milano in viale Piave, n. 12,
ma che ella non era mai stata titolare di alcuna attività commerciale avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, ma solo di altra attività, ormai cessata e mai

spazi pubblicitari, laddove dal registro delle imprese
risultava che titolare della ditta indicata nel ricorso
e

con domicilio in viale Piave era un’omonima Silvia

Bianchi, pure nata a Milano, ma in data 4 dicembre 1969.
Su questa base, l’opponente sostenne che il decreto, essendo stato notificato ad un soggetto diverso
dall’effettivo destinatario ed in un luogo ad esso estraneo (in via Paganini, n. 4, a Milano), doveva ritenersi inefficace; che, comunque, non essendo inequivocabile l’identità del destinatario, il decreto non poteva
costituire titolo idoneo di condanna nei suoi confronti
e che, in ogni caso, la pretesa creditoria era infondata; infine, svolse domanda riconvenzionale per i danni
subiti, anche perché la ricorrente aveva persistito nelle proprie pretese pur disponendo di tutti gli elementi
per rendersi conto dell’errore commesso.
L’opponente chiese pertanto che venissero accertate
e dichiarate l’inesistenza della notificazione del decreto e la conseguente nullità o comunque l’inefficacia
del provvedimento nei suoi confronti.

svolta in viale Piave, n. 12, riguardante la vendita di

La società opposta si costituì in giudizio, resistendo. Dedusse di avere assunto informazioni sulla titolarità della ditta acquirente tramite la s.a.s. Cominform e, pertanto, chiese di essere autorizzata alla

sta società.
Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 4
luglio 2002, dichiarò l’inefficacia del decreto ingiuntivo e condannò la società opposta alle spese del giudizio nonché al pagamento di euro 2.000 in favore
dell’opponente a titolo di responsabilità aggravata

ex

art. 96 cod. proc. civ.
2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 marzo
2006, ha respinto il gravame della società Lorena Creazioni.
2.1. – La Corte territoriale ha innanzitutto rigettato il motivo di appello con cui

si lamentava che il

giudice di primo grado non avesse consentito la chiamata
in causa di un terzo, rifiutando il differimento
dell’udienza ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ., e
ciò sul rilievo che “nulla osta che all’opposto-attore
sostanziale possa pienamente applicarsi quanto previsto
dall’art. 269, terzo comma, cod. proc. civ. e quindi
l’onere di chiedere l’autorizzazione alla chiamata del

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chiamata in causa della curatela del fallimento di que-

terzo al giudice, il quale, ove intenda avvalersi della
facoltà di concedere l’autorizzazione, fisserà una nuova
udienza per consentire la citazione”.
La Corte di Milano ha poi osservato che “la notifi-

Bianchi nata a Milano il 5 maggio 1960, titolare della
ditta Bianchi Silvia Boutique’ e del pedissequo decreto
ingiuntivo emesso nei confronti della medesima ‘Silvia
Bianchi nata a Milano il 5 maggio 1960, titolare della
ditta Bianchi Silvia Boutique, domiciliata in Milano,
viale Piave n. 12’, deve ritenersi inesistente, atteso
che essa venne effettuata nei confronti di una persona
fisica del tutto diversa da quella identificata come titolare della ditta in favore della quale la Lorena Creazioni aveva eseguito le forniture non pagate”; ed ha
sottolineato che “tale inesistenza assorbe e travolge
ogni eccezione relativa alla regolarità o meno della notifica ed all’ammissibilità dell’opposizione proposta”.
La Corte d’appello ha poi escluso che la condanna
della convenuta opposta

ex art. 96 cod. proc. civ. sia

avvenuta in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Infatti, il primo giudice, “oltre che far riferimento ad
una precisa richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc.
civ. formulata dalla parte negli atti”, nel procedere
alla liquidazione “ha richiamato le voci di danno espo-

cazione del ricorso, diretto nei confronti di ‘Silvia

ste dall’opponente” “a sostegno della propria domanda di
risarcimento”, così giungendo alla “legittima qualificazione giuridica” della domanda formulata dall’opponente.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte

so, con atto notificato il 24 aprile 2007, sulla base
di cinque motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
l. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata in sede di
discussione orale dalla difesa della ricorrente sul rilievo che nella copia notificata dell’atto manca la trascrizione della procura speciale a margine.
1.1. – L’eccezione è infondata.
Ai fini dell’ammissibilità del controricorso, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato
rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione
del controricorso al ricorrente, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata
all’altra parte, ben potendosi pervenire attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza
che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass., Sez. n, 15 luglio 2005, n.
15086; Cass., Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14967).

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d’appello la società Lorena Creazioni ha proposto ricor-

Nella specie, le seguenti circostanze valgono a dimostrare (l’esistenza e) l’anteriorità della procura: (a)
l’apposizione della procura a margine dell’originale
dell’atto; (b) il fatto che la copia notificata rechi

dell’originale del controricorso; (c) l’attestazione
dell’ufficiale giudiziario che la notifica del controricorso è stata eseguita ad istanza del difensore della
controricorrente (attestazione idonea ad evidenziare la
provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato
speciale).
2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 269 cod. proc. civ.) ci si duole
che la Corte d’appello abbia escluso la nullità della
sentenza di primo grado per non essere stata consentita
la chiamata del terzo in giudizio. La censura si chiude
con il quesito “se è esclusa l’applicazione al processo
di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. delle norme
che regolano la tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo e se quindi è incorsa [in] violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 269 cod. proc. civ. la Corte d’appello di Milano nella statuizione con la quale ha
respinto la censura di nullità della sentenza del giudice di primo grado, per non avere questi consentito nel
processo

ex art. 650 cod. proc. civ. la chiamata del

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l’indicazione che la delega trovasi a margine

terzo in giudizio che era stata ritualmente formulata
dalla Lorena Creazioni s.r.l. nel giudizio di primo grado”.
Con il quinto mezzo – che per ragioni di connessio-

filo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, la questione “se la parte convenuta in giudizio per risarcimento dei danni

ex art. 2043 cod. civ.

possa formalizzare la chiamata

ex art. 106 cod. proc.

civ. di un terzo in causa al quale ritiene comune la
causa o dal quale pretende di essere garantita”.
2.1. – La complessiva doglianza muove dal presupposto che la chiamata in causa del terzo ad opera
dell’opposto in sede di opposizione tardiva non sarebbe
soggetta ad autorizzazione del giudice adito, il quale
sarebbe tenuto ex art. 269 cod. proc. civ. a disporre lo
spostamento dell’udienza chiesta dall’opposto nella comparsa di risposta.
La censura è priva di fondamento, essendo erronea
la premessa interpretativa che la sostiene.
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc.
civ., per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti

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ne va esaminato congiuntamente – si pone, sotto il pro-

nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai
poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispet-

segue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da
parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, trova
applicazione, non l’art. 269, secondo coma, cod. proc.
civ., ma il terzo coma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che
l’esigenza dell’estensione del contraddittorio al terzo
sia derivata effettivamente dalle difese dell’opponente,
convenuto in senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. I, 27
giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003,
n. 1185; Cass., Sez. III, l ° marzo 2007, n. 4800).
3. – Il secondo mezzo (violazione degli artt. 615
e 650 cod. proc. civ.) sostiene che, di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l’ingiunto che eccepisca l’inesistenza della notifica
del decreto ingiuntivo, perché nei suoi riguardi non sarebbe mai stata eseguita un’attività di notifica giuridicamente qualificabile come tale, deve proporre opposi-

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tivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne con-

zione all’esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.
e non opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.
3.1. – Il motivo è infondato.
Poiché nella specie la Bianchi, oltre a dolersi

giuntivo, ha chiesto anche l’accertamento
dell’infondatezza nel merito, per il difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, delle ragioni
creditorie della s.r.l. Lorena Creazioni azionate con il
decreto ingiuntivo emesso, correttamente essa ha esperito, nel termine di cui al terzo coma dell’art. 650 cod.
proc. civ., il rimedio dell’opposizione tardiva (cfr.
Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9205; Cass., Sez.
III, 25 maggio 2007, n. 12251; Cass., Sez. III, 13 novembre 2009, n. 24027).
Non v’è dubbio che quando il decreto di ingiunzione
sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata (cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento)
la notificazione non può, in sé, trasformare il terzo in
“parte” e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata; sicché il destinatario
della notificazione del decreto che non sia stato parte
di quel rapporto obbligatorio può, ancora in sede esecutiva, dimostrare la diversità soggettiva tra il destinatario dell’ingiunzione, quindi, a monte, della domanda

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della inesistenza della notificazione del decreto in-

di condanna da parte del creditore, ed il destinatario
della notificazione del decreto, nonché del precetto,
nei cui confronti il creditore abbia improvvidamente o
comunque erroneamente minacciato l’esecuzione (Cass.,

Ciò tuttavia non toglie che quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa identità del debitore (nei cui confronti cioè la domanda
è stata proposta ed al quale l’ingiunzione è diretta) e
soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste, altresì, la legittimazione a proporre opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo,

ex art. 650 cod. proc.

civ., ed in tal caso l’accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio (Cass. n. 17802 del 2011, cit.).
4. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 650 cod. proc. civ.) la ricorrente,
premesso che la relata di notifica redatta
dall’ufficiale giudiziario in calce alla copia conforme
del decreto ingiuntivo fa prova fino a querela di falso
in merito a tutti gli adempimenti ex art. 140 cod. proc.
civ., pone il quesito se sia ammissibile l’opposizione a
decreto ingiuntivo quando, avvenuta regolarmente la notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l’intimato si sia

Sez. III, 30 agosto 2011, n. 17802).

limitato a dedurre di non avere avuto tempestiva conoscenza della formalità della notifica.
3.1. – Il quesito che correda la censura non coglie
la ratio decidendi.

sione che nella specie la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, in quanto effettuata nei confronti
di una persona fisica (Silvia Bianchi residente in Milano via Paganini, n. 4) del tutto diversa da quella (Silvia Bianchi domiciliata in Milano, viale Piave, n. 12, e
titolare della ditta Silvia Boutique) identificata, nello stesso decreto ingiuntivo, come titolare del rapporto
obbligatorio.
Tanto premesso, l’opponente non aveva nella specie
l’onere di dimostrare, altresì, di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto. Infatti, con riguardo
all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi
dell’art. 650 cod. proc. civ., l’onere dell’ingiunto di
dimostrare che, a causa della nullità, egli non ha avuto
conoscenza del decreto, non sussiste nel caso in cui
manchino gli elementi essenziali del procedimento notificatorio (Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 1993, n.
12224). Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che
l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a

– 12 –

La Corte d’appello, infatti, è giunta alla conclu-

causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 3
luglio 2008, n. 18243) distingue due ipotesi: se la notificazione è (come nella specie) inesistente, la manca-

presume iuris tantum,

ed è onere dell’altra parte dimo-

strare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del
processo; se invece la notificazione è nulla, si presume
iurla

tantum la conoscenza del decreto, e dovrà essere

quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la
materiale conoscenza dell’atto.
5. – Il quarto motivo denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ciò che
riguarda la conferma della sentenza di primo grado in
merito alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
5.1. – Il motivo è infondato, perché dagli atti
processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc.
civ., l’opponente ha proposto domanda di risarcimento
dei danni nei confronti di Lorena Creazioni in relazione
all'”illegittima, grave e pregiudizievole iniziativa
dell’opposta”, avvenuta mediante notificazione del decreto ingiuntivo ad un soggetto diverso dal destinatario
del provvedimento ed in luogo estraneo a quest’ultimo e
poi attraverso la notificazione di un atto di precetto

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ta conoscenza del decreto da parte del destinatario si

con l’intimazione di pagamento a chi era manifestamente
privo di legittimazione passiva. Tale domanda di risarcimento del danno per lite temeraria – risulta dalla
sentenza di primo grado – è stata “ribadita a verbale

sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta
di “condannare Lorena Costruzioni s.r.1., in persona del
suo legale rappresentante pro tempore,

al risarcimento

dei danni subiti a causa dell’illegittima notificazione
dell’atto di precetto e di ogni altro atto”.
6. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta

il ricorso e condanna la ricorren-

te al rimborso delle spese processuali sostenute dalla
controricorrente, che liquida in euro 1.700, di cui euro
1.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 aprile 2013.

dell’udienza del 12 gennaio 1999″ e poi confermata in

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