Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14443 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO R.N. DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 149, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO

66, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMANO FRANCESCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56 95/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/08/2007, r.g.n. 4068/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PETRIVELLI FERNANDO per delega FRANCESCO ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’8 agosto 2007, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame svolto da C.R. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto per la condanna dell’Azienda ospedaliera San Sebastiano R.N. di (OMISSIS) al risarcimento del danno per aver effettuato, nel periodo 30 giugno 1998 – 30 settembre 2000, in qualità di dipendente non dirigente, turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere del riposo compensativo.

2. La Corte territoriale, esclusa la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, per essere ivi compiutamente indicato il petitum e agevolmente identificabile la causa petendi, rilevava che l’azienda ospedaliera avrebbe dovuto dedurre l’esclusione dai turni di reperibilità con la produzione del prospetto turni comprovante l’avvenuto godimento, nel periodo, di un numero di giornate di riposo settimanale sufficienti a garantire il riposo settimanale.

3. Quanto al merito della pretesa, la Corte ricostruiva la normativa in tema di diritto al riposo compensativo del dipendente distolto dal godimento del diritto al riposo nei giorni festivi perchè obbligato alla messa a disposizione delle energie lavorative in vista di una possibile chiamata in servizio, poi non realizzatasi (cd.

reperibilità passiva), e riconosceva il diritto soggettivo perfetto al riposo, con corrispondente obbligo dell’amministrazione sanitaria di consentirne la fruizione la cui violazione, da parte dell’azienda sanitaria, configurava un illecito contrattuale risarcibile ex art. 1218 c.c.; affermava, inoltre, che il danno da usura psico-fisica, soggetto a presunzione assoluta nell’an, per il mancato godimento del riposo (e non per la limitata fruizione della festività) era risarcibile al 30 per cento della paga base prevista per il lavoro prestato in giorno festivo, in aggiunta alle indennità contrattualmente previste per il servizio di pronta disponibilità, per il numero di turni dedotti nell’atto introduttivo, non oggetto di specifica contestazione.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Azienda ospedaliera San Sebastiano R.N. di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante protempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di rito di cui all’art. 414 c.p.c. e seguenti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni di diritto su un punto decisivo della controversia sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Errata interpretazione sull’assenza dei presupposti di cui all’art. 414 c.p.c. – Errata e falsa applicazione dei principi di diritto processuale in merito alla carenza e limitatezza del petitum di primo grado – Carenza di motivazione e comunque errata applicazione della norma di attuazione del diritto preteso – Errata interpretazione in merito alla mancata esibizione e indicazione del relativo contratto collettivo di esecuzione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18 – Errata interpretazione sulla mancanza di prova del credito vantato – Errata valutazione sui conteggi esibiti in primo grado – Errata interpretazione in merito alla mancata identificazione e specificazione delle ore oggetto del riposo compensativo -Errata applicazione delle norme di rito in ordine all’inammissibilità della produzione ed esibizione di documenti nuovi in secondo grado.

Legittimità e fondatezza della motivazione di cui alla sentenza di primo grado.

6. In sintesi, parte ricorrente censura la decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto il mero generico riferimento ai turni, senza alcuna specificità in ordine alle festività usufruite, alle chiamate di servizio, sufficiente a dare prova dell’identificazione del thema decidendum, e per aver escluso la nullità del ricorso introduttivo nonostante il ricorrente non avesse nè richiamato, nè prodotto in giudizio, la contrattazione collettiva di attuazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto limitatamente ai due profili appena enunciati sicchè solo su di essi si incentra l’esame del Collegio ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione femporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 (art. 47, comma 1, lett. d) e L. n. 69 del 2009 art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 20323/2010).

7. Il motivo è infondato per entrambi i profili. Come statuito in numerose decisioni di questa Corte, da ultimo Cass. 3126/2011, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell’ipotesi in cui il ricorrente agisca in giudizio, come nella specie, lamentando di aver effettuato turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere del riposo compensativo indicando i predetti turni nella complessiva cadenza mensile, ciò non precludendo all’azienda sanitaria convenuta, che le turnazioni di reperibilità passiva aveva predisposto, di poter apprestare una compiuta difesa.

8. Quanto all’asserita mancata indicazione del contratto collettivo su cui la pretesa si fonda, osserva il Collegio che, in disparte il rilievo per cui vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del Giudice è assolta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (v. Cass. SU 23329/2009), benchè per il contratto integrativo non sia previsto il citato peculiare regime di pubblicità (v., in tema, Cass. 8231/2011), la mancata indicazione della contrattazione collettiva non incide sulla determinazione dell’oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (cfr., ex multis, Cass. 4889/2002).

9. Con il secondo motivo si denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 erronea applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1987, art. 18; errata e scorretta interpretazione dell’art. 36 Cost.; errata e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.. Si censura la decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto che il servizio di pronta disponibilità giustificasse la concessione di un riposo compensativo anche per il lavoratore non chiamato, di fatto, a rendere la prestazione lavorativa, non sussistendo nè usura psicofisica, nè preclusione al godimento del riposo stante la pronta e facile reperibilità attraverso i nuovi sistemi di comunicazione personale. Inoltre, ad avviso della ricorrente, mancherebbe la dedotta violazione dell’art. 36 Cost. e il nesso di causalità tra la mancata connessione del riposo compensativo e il danno da usura psicofisica. Il motivo si conclude con la formulazione di un unico quesito di diritto.

10. Il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009). Nella specie la formulazione dell’unico quesito non soddisfa la prescrizione imposta dal codice di rito.

11. Con il terzo motivo si denuncia errata interpretazione sulla mancanza di prova del credito vantato, omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5; errata e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; errata interpretazione dei principi regolatori della domanda di risarcimento; mancata prova della domanda risarcitoria e del quantum richiesto. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto incentrato esclusivamente sulla prova del danno per la reperibilità prestata nel giorno festivo, in particolare se trattasi di danno assistito da presunzione assoluta.

12. Il regime imposto dall’art. 366 bis c.p.c. impone al Collegio di esaminare, dell’ampio motivo illustrato, il solo profilo del danno in re ipsa corrispondente al quesito di diritto enunciato.

13. Si discute della sussistenza del danno conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo in occasione della prestazione del servizio di reperibilità passiva in giorno festivo.

La Corte di merito ha ritenuto trattarsi di danno da usura psico- fisica, soggetto a presunzione assoluta nell’an, la ricorrente contesta che il danno possa automaticamente discendere dal mancato riconoscimento del riposo compensativo.

14. La censura è fondata. La Corte di merito ha impropriamente aderito alla giurisprudenza di questa Corte in tema di ristoro del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, applicando la presunzione di sussistenza del danno, affermata dalla Corte unicamente a proposito della usura psicofisica conseguente alla maggiore gravosità del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, alla ben diversa ipotesi della reperibilità passiva nel giorno festivo, non seguita, per definizione, dall’effettiva prestazione lavorativa (ex multis, Cass. 16398/2004).

15. In realtà, all’obbligo di mera disponibilità ad un’eventuale prestazione lavorativa – qual è la reperibilità passiva del personale sanitario dirigente e non dirigente – non seguito dal godimento del riposo compensativo, non può attribuirsi un’idoneità ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore tale da configurare un danno in re ipsa. Il disagio patito per la reperibilità in giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva che, nella vicenda in esame, non risulta esser stata disattesa (v., al riguardo, Cass. 27477/2008).

16. Che quel disagio possa trasmodare sino ad incidere sul piano psico-fisico del lavoratore ove questi non possa godere del riposo compensativo, trasformandosi in danno da usura psicofisica, impone non già la mera deduzione, come nella specie, di non aver potuto godere appieno del giorno festivo, sibbene l’allegazione e prova del danno prodotto dalla reperibilità prestata nel giorno festivo. Non è il datore di lavoro a dover provare, come per la reperibilità attiva, l’idoneità dei benefici contrattuali a fornire l’integrale ristoro del mancato recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (in tal senso, v. Cass. 3298/2002; Cass. 6161/2002), ma è il lavoratore a dover provare che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo compensativo sia stata produttiva di un danno.

17. In definitiva, il danno da usura psico-fisica, rivendicato nel caso di specie, si iscrive, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass S.U. 24 marzo 2006, n. 6572 o 11 novembre 2008, n. 26972), nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava, pertanto, l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

18. In conclusione il terzo motivo del ricorso deve essere accolto.

Ne consegue la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva di risarcimento del danno per i turni di reperibilità passiva effettuati da C.R., in qualità di dipendente, in giorni festivi senza godere del riposo compensativo, nel periodo 1 luglio 1998 – 30 settembre 2000. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta, per il resto, il ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva e condanna rinomata al pagamento delle spese liquidate per il primo grado in Euro 1.400,00, di cui Euro 600 per diritti ed Euro 800 per onorari; per l’appello in Euro 1.800,00, di cui 700 per diritti e Euro 1.100,00 per onorari e, per il presente giudizio Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, ed Euro 43,00per esborsi.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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