Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14443 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14443 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 10154-2007 proposto da:
PROFILI

FURTO

C.F.PRFFRU57S27D653R,

CURTI

RINA

BEATRICE C.F.CRTRBT55M49C252U, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CATALDI ROBERTO;
– ricorrenti •

contro

BACCHETTINI GIUSEPPE BCCGPP39E20C252Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI RADIOTEGRAFISTI 37,
presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI MARGHERITA,

Data pubblicazione: 07/06/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato TESEI DONATELLA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 512/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 21/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

g

udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

FATTO E DIRITTO
Curti Rina Beatrice e Profili Furio propongono ricorso per cassazione nei confronti
di Bacchettini Nazzareno avverso la sentenza della corte di appello di Perugia del
21.11.2006, che ha dichiarato inammissibile l’appello, confermando la sentenza del
Tribunale di Spoleto del 18.12.2002 che aveva accolto la domanda del Bacchettini di

L’appello era tardivo perché la data di notifica della sentenza era
inequivocabilmente il 18.4.2003.
I ricorrenti denunziano con due motivi: 1) vizi di motivazione per non avere la Corte
di appello motivato in ordine al contrasto tra le relate apposte rispettivamente
nell’originale e nella copia della sentenza di primo grado.2) vizi di motivazione per
non avere la Corte di appello esaminato la data riportata nella relata apposta in calce
alla copia del ricorso ex art. 251 notificato al procuratore dell’allora appellato
Bacchettini.
Resiste con controricorso Bacchettini Giuseppe, erede di Nazzareno, che ha anche
presentato memoria con contestuale produzione documentale (sentenza 76/2010
della Corte di appello di Perugia nel giudizio di revocazione)..
Ciò premesso, si osserva:
In fattispecie diversa, occupandosi dei rapporti tra originale e copia, in tema di
incompletezza della copia notificata (mancanza di alcuni fogli) questa Corte ha
statuito che, qualora l’originale depositato rechi in calce la relazione di notifica
dell’ufficiale giudiziario contenente la relativa attestazione (non impugnata con la
querela di falso), devesi, per effetto di tale locuzione, ritenere l’attestazione stessa
necessariamente estesa, alla stregua dell’art. 137 cpc, alla conformità della copia
all’originale (Cass. nn. 15199/04, 11482/02, 1856/01, 4590/00, 224/94).

risoluzione per inadempimento della donazione modale 8.3.1994.

La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte
dall’ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso.
A tale conclusione induce, per un verso, la congiunta considerazione dell’art. 137 e

l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di
copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi” e la seconda, nell’indicare il
contenuto della relazione di notificazione prevede che ” l’ufficiale giudiziario
certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,
apposta in calce all’originale ed alla copia”, senza esigere che la relata debba
contenere una espressa precisazione in punto di conformità all’originale della copia
ed indicazioni o specificazioni sull’esatta consistenza e composizione dell’originale
e della copia ( di modo che si deve, in particolare, escludere, la necessità di una
espressa indicazione che la copia notificata consisteva di un certo numero di pagine
e della loro eventuale numerazione).
E’, in ogni caso, onere del destinatario dedurre e dimostrare che detta incompletezza
gli ha precluso la compiuta conoscenza dell’atto (Cass. n. 11528/03).
Il caso in esame è diverso.
La relata è atto dell’ufficiale giudiziario ed una indicazione errata non può far
ricadere sulla parte effetti irreversibili.
Il procuratore, operatore professionale, con la normale diligenza, dal contesto
dell’atto può svolgere le deduzioni del caso ed invocare, in astratto, il principio
dell’affidamento.

dell’art. 148 cpc, atteso che il secondo comma della prima norma prescrive che”

Ciò premesso, va dedotto che, nella specie, non si tratta di valutare difformità tra
originale e copia , ma di individuare la data di notifica della sentenza , 18 o 28
aprile, al fine di valutare la tempestività dell’appello.
Quello della Corte di appello è stato un accertamento in fatto, costituito dalla
convinzione che la notifica è avvenuta il 18 aprile, sulla scorta degli elementi

sull’originale e sulla copia è identica.
Conseguentemente i motivi di censura, che non si concludono col momento di
sintesi necessario ratione temporis ex d.lgs. 40/06, non meritano accoglimento, con
conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2200,
di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma 16 aprile 2013.

indicati, comprese le deduzioni delle parti, con la conclusione che la data

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