Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14442 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19322-2019 proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

59, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA VIARANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108 (C/O

STUDIO MALIZIA), presso l’avvocato CARLO FEDERICO DE MARCO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 2608/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2608/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 7 dicembre 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.a..

La ricorrente espone di aver convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Albano Laziale, la UGF Assicurazioni e P.P. e F., perchè accertata la responsabilità della prima quale assicuratrice per la r.c.a., di P.P., quale proprietario, e di P.F., quale conducente, venissero condannati in solido al pagamento di Euro 9.801,24 a titolo di risarcimento di tutti i danni, materiali e fisici, derivanti dal sinistro stradale, verificatosi il 20 gennaio 2010, cagionato da P.F. che, alla guida di una Lancia Y, collideva con la sua Fiat 600 che si era regolarmente immessa in una rotatoria.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 268/14, respingeva la domanda attorea, riteneva che il sinistro era stato cagionato dalla Fiat 600, condannava l’odierna ricorrente alle spese di giudizio.

Il Tribunale di Velletri, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, cui si rivolgeva D.M.C., ritenendo erronea la decisione del giudice di prime cure per erronea motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova, per omessa valutazione della testimonianza di M.A., dichiarava l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. anche a seguito della pronuncia delle Sezioni unite n. 27199 del 16.11.2017 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’atto d’appello dovesse contenere un progetto alternativo di sentenza, contraddicendo la giurisprudenza di questa Corte che ha negato che l’appello esiga la redazione di un progetto alternativo di sentenza, la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, alcun vacuo formalismo fine a se stesso.

La censura è fondata.

Malgrado la sentenza impugnata invochi la decisione a sezioni Unite n. 27199/2017 e ne sintetizzi la ratio decidendi, non ne ha fatto una corretta applicazione, giacchè ha continuato ad insistere nel richiedere all’appellante la redazione di un progetto alternativo di sentenza.

Non solo lo afferma esplicitamente a p. 3, ma lo ribadisce quando, dopo aver richiamato la decisione a Sezioni unite, sottolinea che l’appello oltre ad una parte volitiva deve contenere una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni del primo giudice, giacchè la critica alla decisione del primo giudice non può essere solo distruttiva, ma deve anche essere costruttiva, in termini di indicazione delle proposte alternative concretamente praticabili rispetto alla decisione gravata; precisa che “parte appellante ha avanzato doglianze sulla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, eppur tuttavia ferma la parte c.d. destruens del gravame, l’atto di appello risulta del tutto privo della parte c.d. destruens, non avendo l’appellante formulato, pur senza formule sacramentali, proposte alternative (p. 4).

Giova rammentare che la più volte richiamata decisione a Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul requisito di specificità dell’atto di appello e, segnatamente, sul significato e sulla portata della modifica introdotta, nel testo dell’art. 342 c.p.c., D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha evidenziato che la modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 29/01/2000 e cioè che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell’inammissibilità dell’appello.

“Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge.

Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.

Ha quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.

“L’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, però, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.

Ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un., 16/11/2017, n. 2719).

Alla luce di tali premesse, e considerato che la ricorrente ha sintetizzato l’atto di appello in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non può non concludersi che i motivi che ne erano posti a fondamento rispettavano – impregiudicata ogni valutazione sulla loro fondatezza – i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., come sopra interpretato e che, per contro, censurabile risulta l’esito di inammissibilità al quale è pervenuto il Tribunale di Velletri:

Si ricava, invero, dalla detta esposizione, riscontrata dalla lettura dei motivi di appello, che:

– il primo motivo di gravarne indica con sufficiente chiarezza la statuizione impugnata (per erronea motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova), si confronta con le ragioni addotte dal Giudice di Pace a fondamento della ricostruzione della dinamica del sinistro, vi oppone l’argomento critico secondo cui dal rapporto redatto dal PM Ciampino non si rinviene alcun riferimento circa l’imputazione della responsabilità del sinistro, nè circa la presenza dell’autovettura condotta dalla convenuta all’interno della rotatoria al momento dell’ingresso nella stessa da parte da parte sua;

– il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione della testimonianza resa da M.A. che il Giudice di Pace aveva ritenuto non utile ai fini della determinazione della responsabilità, deducendo, al contrario, che, dovendo verificare quale dei due veicoli avesse impegnato per primo la rotatoria e quindi quale dei due non avesse rispettato la precedenza, la deposizione dell’unico teste oculare avrebbe consentito di ricostruire diversamente la dinamica del sinistro.

Appare, dunque, evidente che l’atto di appello era pienamente rispettoso della previsione dell’art. 342 c.p.c..

2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la decisione della causa rimessa al Tribunale di Velletri in persona di altro magistrato appartenente al medesimo ufficio giudiziario, che si farà carico anche di regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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