Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14442 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4696-2005 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

NAPOLITANI SIMONA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BERTOLOTTI MARIA, SPINOSO ANTONINO;

– ricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimato –

sul ricorso 7651-2005 proposto da:

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell’avvocato FERRI

FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASCHIO LUIGI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1940/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/12/2003;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso, previa riunione, l’accoglimento per

quanto di ragione del ricorso principale. Inammissibilità del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22 ottobre 1990 B.L. citò davanti al Tribunale di Treviso suo marito Z.A., dal quale si era separata consensualmente nel 1988, proponendo domanda di rendiconto delle somme ricavate dal convenuto da un terreno con sovrastanti fabbricati, che egli aveva amministrato in via esclusiva, pur essendone pieno proprietario soltanto per metà e nudo proprietario per l’altra metà, del cui usufrutto era titolare l’attrice, essendole stato trasferito con un atto pubblico del (OMISSIS) dal fratello del coniuge. Z.A. si difese sostenendo che il rogito in questione aveva realizzato una transazione tra lui e suo fratello e che l’esclusione della moglie dal godimento degli immobili in questione (tranne che di un appartamento) era presupposta negli accordi di separazione personale;

chiese in via riconvenzionale la “correzione” e la dichiarazione di nullità del contratto del (OMISSIS), implicante una donazione ottenuta da B.L. senza corrispettivo.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 31 dicembre 1999 il Tribunale determinò in L. 5.603.150 la somma dovuta all’attrice, escludendo dal suo credito quanto il convenuto aveva percepito dalle costruzioni che egli stesso aveva realizzato sul terreno dopo il (OMISSIS). Impugnata da B.L., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 29 dicembre 2003 ha rigettato il gravame, ritenendo che “la disciplina dell’usufrutto invocata dall’appellante se certamente estende il diritto di godimento dell’usufruttuario alle opere realizzate sui beni, oggetto di usufrutto, privando di rilievo la circostanza che le opere siano eseguite da terzi (art. 983 c.c., comma 1) o dallo stesso proprietario (art. 983 c.c., comma 2), in quest’ultima ipotesi, negletta dall’appellante, contempera i rispettivi diritti di nudo proprietario ed usufruttuario, imponendo a quest’ultimo di corrispondere al nudo proprietario gli interessi legali sulle somme dallo stesso impiegate” e che “l’imposizione all’usufruttuario dell’obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme impiegate dal nudo proprietario per costruzioni, espressione tipica di redditività del denaro, esclude certamente che l’usufruttuario possa partecipare, sic et simpliciter siccome preteso dall’appellante, della maggiore redditività dei beni per effetto dì costruzioni effettuate dal nudo proprietario”.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. L., in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria.

Z.A. si è costituito con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vengono riuniti in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata deve essere presa in considerazione prioritariamente, stante il suo carattere assorbente, quella formulata da Z.A., con cui si sostiene che la Corte d’appello ha mancato di rilevare che nella specie avrebbe dovuto essere esclusa in radice l’applicabilità dell’art. 983 c.c., poichè le opere successive al (OMISSIS) non potevano essere considerate quali accessioni, essendo state realizzate dal proprietario nell’esercizio del “legittimo diritto d’utilizzo (sia pure al 50% pro indiviso) dei fondi in questione”.

La doglianza è inammissibile, in quanto introduce in questa sede una questione che non è stata affrontata dal giudice di secondo grado, al quale il ricorrente non deduce di averla prospettata (cfr. Cass. 3 marzo 2009 n. 5070).

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale B. L. lamenta che erroneamente e ingiustificatamente è stato disconosciuto il suo diritto a percepire la metà dei proventi derivanti dalle costruzioni realizzate da Z.A. dopo il (OMISSIS) sul terreno di cui già da allora lei era usufruttuaria, per tale quota.

La censura è fondata.

L’art. 983 c.c. dispone: “L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Se il proprietario, dopo l’inizio dell’usufrutto, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le piantagioni o costruzioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità”. La Corte d’appello ha ritenuto che l’estensione dell’usufrutto alle costruzioni o piantagioni realizzate dal nudo proprietario sia subordinata all’adempimento dell’obbligo di corresponsione degli interessi, nelle ipotesi in cui questi sono dovuti. Ma l’assunto non è condivisibile, poichè la norma non stabilisce affatto una simile condizione. Sarebbe d’altra parte incongruo far dipendere l’acquisto (e altresì l’estinzione e il ripristino) di un diritto reale dall’esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria, formante oggetto di una obbligazione propter rem, della quale proprio la sussistenza di quel diritto è il presupposto: l’usufrutto sulle costruzioni o piantagioni sorgerebbe, verrebbe meno e tornerebbe in essere, secondo che il versamento degli interessi, rispettivamente, inizi, cessi o riprenda. Si deve invece ritenere che l’usufruttuario ha comunque diritto di godere anche delle accessioni della cosa, indipendentemente dalla corresponsione degli interessi sulle somme impiegate, cui è tenuto se le costruzioni o piantagioni sono state eseguite con il suo consenso dal proprietario, o per disposizione della pubblica autorità.

La questione posta dalla ricorrente principale – che non è stata ancora mai affrontata, per quanto consta, nella giurisprudenza di legittimità – deve dunque essere risolta con l’enunciazione di questo principio: “L’estensione dell’usufrutto alle accessioni della cosa non è subordinata, nel caso di costruzioni o piantagioni fatte dal proprietario con il consenso dell’usufruttuario o per disposizione della pubblica autorità, alla condizione della corresponsione degli interessi sulle somme impiegate”.

Che poi nella specie – come pure B.L. sostiene – il suo consenso fosse mancate – che la corresponsione degli interessi non le fosse stata richiesta da Z.A.; che essi non potessero comunque essere pagati, in mancanza del rendiconto invano richiesto al marito: sono questioni di fatto che non possono essere esaminate in questa sede.

Dichiarato pertanto inammissibile il ricorso incidentale e accolto il principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Venezia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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