Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14442 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28784/2012 R.G. proposto da:

T.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Cattaneo, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Michele Lo Russo in Roma, via Vittorio Veneto 108;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositata il giorno 13

novembre 2012, nel procedimento iscritto al n. 31805/2012 r.g.;

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 13 novembre 2012, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., promossa da T.A., sulla domanda di insinuazione per le somme dovute quale corrispettivo per l’incarico di amministratore della società tra il settembre del 2008 e l’aprile del 2009;

che secondo il tribunale, risultando contestato il credito in sede di verifica dello stato passivo, d’ufficio doveva essere rilevato il difetto di prova del credito, non risultando sufficienti le buste paga prodotte dall’opponente;

che ha soggiunto il giudice di merito che l’ulteriore documentazione prodotta dall’opponente non poteva trovare esame essendo stata prodotta in giudizio tardivamente;

che T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

che il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso;

che detta rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non deve essere accettata dalle parti intimate e, pertanto, il giudizio può senz’altro essere dichiarato estinto;

che nulla va statuito sulle spese.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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