Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14441 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19056-2019 proposto da:

L.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MAURIELLO;

– ricorrente –

contro

P.R., titolare dell’omonima ditta di autotrasporti,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI BOSCIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO ORLANDO;

– controricorrente –

contro

S.F., ALLIANZ SPA, GROUPAMA ASS SPA, ZURICH INSURANCE COMPANY

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4196/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.L., con ricorso L. n. 102 del 2006, ex art. 3 notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, conveniva, dinanzi al Tribunale di Frosinone, P.R., S.F. e Allianz S.P.A., rispettivamente, proprietario, conducente e società assicuratrice dell’autoarticolato Scania, da cui asseriva di essere stato tamponato, mentre era alla guida del proprio autocarro DAF, intento a percorrere la carreggiata sud dell’autostrada (OMISSIS) in località (OMISSIS); chiedeva, pertanto, di essere risarcito dei danni fisici e materiali riportati.

Il proprietario e il conducente dell’autoarticolato, costituitisi in giudizio, spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore e del proprio assicuratore, al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi riportati nel sinistro e chiedevano ed ottenevano di chiamare in giudizio la Nuova Tirrena, assicuratrice dell’attore, B.F., Bo.Da. e la Fata Assicurazioni S.P.A., rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice dell’autocarro Damler, nonchè A.L. e Zurich Insurance Company, nella qualità di proprietario e assicuratrice della Opel Meriva: l’autocarro Damler e la Opel Meriva erano anch’essi rimasti coinvolti nell’incidente, essendo sopraggiunti dopo il primo impatto dell’autocarro Daf con l’autoarticolato Scania.

La Nuova Tirrena chiedeva ed otteneva di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INAIL, al fine di accertare quale somma fosse stata già corrisposta a S.F., a titolo di prestazione assistenziale.

L’inail, costituitasi in giudizio spiegava domanda surrogatoria per complessivi Euro 19.315, 37 nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 113/2013, dichiarava S.F. e P.R. responsabili nella misura del 35% del sinistro patito dall’attore e li condannava in solido tra loro e con Allianz S.p.a., a corrispondergli Euro 6.514,28; dichiarava L.L. responsabile al 65% del sinistro patito da S.F. e lo condannava, in solido con la Nuova Tirrena S.p.A., al pagamento, a favore del danneggiato, di Euro 8.658,33; dichiarava L.L. responsabile al 65% del sinistro patito da P.R. e lo condannava, in solido con la Nuova Tirrena, al pagamento di Euro 12.492, 27; condannava L.L. e la Nuova Tirrena a rifondere INAIL della somma di Euro 14.859,42; rigettava la domanda di P.R. nei confronti di B.F., Bo.Da. e Fata Assicurazioni S.p.A. nonchè di A.L. e della Zurich Insurance Company; rigettava la domanda di S.F. nei confronti di B.F., Bo.Da. e della Fata Assicurazioni nonchè di A.L. e della Zurich Insurance Company; regolava le spese di lite e di CTU.

P.R. impugnava la decisione in via principale; l’odierno ricorrente proponeva appello incidentale e chiedeva che venisse dichiarata l’improponibilità delle domande avanzate da S.F. e P.R..

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 4196/2018, oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva l’appello principale e riformava, di conseguenza, la sentenza di primo grado, dichiarando che il sinistro si era verificato per causa esclusiva dell’odierno ricorrente e lo condannava, insieme con la sua impresa di assicurazioni, al pagamento, a favore di P.R., di Euro 38.468,00; respingeva l’appello incidentale di L.L.; provvedeva, infine, a regolare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza.

L.L. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando tre motivi, corredati di memoria.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, P.R..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e ss., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 in relazione agli artt. 112,342 e 343 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi il giudice a quo pronunciato sulla eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale formulata da S.F., in quanto non preceduta da rituale atto di costituzione in mora della Nuova Tirrena: domanda che invece il giudice di prime cure aveva ammesso, ritenendo che S.F., sebbene risultasse guarito il 5 marzo 2008 e si fosse costituito in giudizio il 6 marzo 2008, fosse comunque convenuto e quindi tenuto a costituirsi tempestivamente e a formulare altrettanto tempestivamente la domanda riconvenzionale, non dovendo attendere lo spatium deliberandi di cui all’art. 145 C.d.S..

Si rileva che la sentenza impugnata si è espressa sulla eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da P.R., respingendola “stante il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado ove risulta formulata la richiesta risarcitoria del P. alla Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a” (P. 3), ma non si è pronunciata in alcun modo sulla stessa eccezione formulata nei confronti di S.F., come documentato dal ricorrente in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ha, tuttavia, ritenuto che l’accoglimento dell’appello principale assorbisse l’esame di quello incidentale con cui l’odierno ricorrente chiedeva di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro a S.F. (p. 3 della sentenza).

In altri termini, la ragione per cui la Corte territoriale non si è espressa sull’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale di S.F. è stata individuata dalla sentenza impugnata nel suddetto assorbimento. Tant’è vero che ha esaminato, disattendendola, solo l’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale di P.R. ed ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella liquidata esclusivamente nei confronti di P.R., pur avendo riconosciuto la responsabilità esclusiva di L.L. nella causazione del sinistro.

Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la statuizione di assorbimento, argomentandone la non correttezza; ciò in considerazione del fatto che l’assorbimento sia in senso proprio, il quale ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua perchè la parte ha ottenuto con la pronuncia sulla domanda assorbente la tutela richiesta nel modo più pieno, sia in senso improprio, ipotesi che si basa sulla esclusione, proprio in ragione della decisione assorbente, della necessità o della possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero sull’implicito rigetto di altre domande, “non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento” (così Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 12/11/2018, n. 28995; Cass. 03/02/2020, n. 2334).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost. nonchè artt. 112 e 342 c.p.c., artt. 1223,2043,2056 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata motivato per relationem, richiamando, in parte, la sentenza di prime cure, in parte, il verbale della P.G. e la CTU, senza dar conto di tutte le ragioni sottese alla riforma della decisione impugnata.

Il motivo non può essere accolto.

In disparte il fatto che la motivazione per relationem non non è vietata tout court, ma solo quando essa si sostanzi in una mera generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e con una laconicità che non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. 25/10/2018, n. 27112), si deve rilevare che essa fa difetto nel caso concreto, posto che la sentenza impugnata ha riformato la decisione di prime cure, pur assumendo a base di riferimento lo stesso compendio istruttorio del giudice di prime cure.

Proprio il fatto che la Corte territoriale sia giunta sulla base delle stesse circostanze esaminate dalla sentenza di primo grado ad una diversa conclusione quanto all’eziologia del sinistro, dimostra, dunque, che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, vi è stata, da parte sua, un’autonoma valutazione dei fatti di causa.

3. Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,2054,2056 e 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la decisione gravata tenuto conto della collocazione del punto di impatto tra i mezzi coinvolti nell’incidente, delle condizioni del meteo al momento del sinistro, dell’andamento della strada, della velocità tenuta dai mezzi antagonisti prima di pervenire all’urto.

Ricordato, che la Corte d’Appello, valutando le circostanze di fatto già esaminate dal giudice di prime cure, è giunta ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, attribuendo decisività al mancato rispetto della regola della precedenza, per valutare la ricorrenza del vizio denunciato sarebbe stato necessario conoscere quali circostanze fattuali erano state prese in considerazione dal Giudice di prime cure al fine di verificare se tra esse vi fossero quelle su cui si basa il presente motivo di ricorso. In violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, invece, il ricorrente non ha indicato il contenuto della motivazione del Tribunale e tanto meno quali siano state le circostanze da questo esaminate.

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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