Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14441 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18496/2012 R.G. proposto da:

Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia s.p.a. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Luca Ponti e dall’avv. Enrico Di

Ienno, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo,

in Roma, viale Giuseppe Mazzini 33;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Bevilacqua,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi,

in Roma, via Confalonieri 5;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Pordenone, depositato il giorno

27 giugno 2012, nel procedimento iscritto al n. 4230/2011 r.g..

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Luigi Salvato, che ha chiesto accogliersi il primo, il secondo, il

terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso e dichiararsi

assorbito il quinto motivo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Tribunale di Pordenone, con decreto depositato il 27 giugno 2012, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., promossa dalla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia s.p.a. (di seguito breviter Friulia), sulla domanda di insinuazione, fondata sul corrispettivo dovuto per l’esercizio del diritto di opzione di vendita di azioni della (OMISSIS) s.p.a. in favore della società poi fallita;

che secondo il giudice di merito, avendo efficacia solo l’obbligatoria, l’esercizio dell’opzione sulla vendita delle azioni, necessitava della stipula di un nuovo contratto tra le parti, non intervenuta prima del fallimento dell’acquirente; inoltre non solo l’opponente non aveva neppure offerto di eseguire la propria prestazione, ma la medesima doveva ritenersi ormai impossibile, essendo stata trasformata la (OMISSIS) da azionaria in società a responsabilità limitata, di cui l’originaria soda non possedeva più alcuna partecipazione;

che Friulia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso il fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

ritenuto che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta per adesione dal controricorrente;

che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo all’adesione manifestata da tutte le parti alla rinuncia.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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