Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14441 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14441 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16772-2007 proposto da:
CORRADO RINO

CORRADO ADA C.F.CRRDAA54S581904V,

UMBERTO

CORRADO

C.F.CRRRNI51E271904Z,

VALLERUGO

C.F.CRRMRT49B0819040,

GINA

C.F.VLLGNI21M69T089P, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCALETTARIS PAOLO;
– ricorrenti contro

DEL COLLE MARINA C.F.DLCMRN64S571904R, DEL COLLE

Data pubblicazione: 07/06/2013

GIAMPIETRO C.F.DLCGPT59H291904V, COZZI MARIA IOLE
C.F.CZZMRL38B55C217M, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio
dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARNA

COM.IM COMMERCIALE IMM SPA IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE P.I.00369570932, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI ANDREA, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

BEVILACQUA ENRICO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 219/2006 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 27/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Scalettaris Paolo difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Luca Mazzeo con delega depositata in
udienza dell’Avv. Andrea Manzi difensore della COM.IM
SPA e l’Avv. De Santis Mangelli Simonetta difensore
dei controricorrenti che hanno chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

AURELIA;

s,

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.9.1998 Gina Vallerugo, Umberto, Rino e Ada Corrado, sulla
premessa di essere comproprietari iure successionis di Donato Corrado di un fondo
in Splilimbergo f. 29 mapp. 822,823, 824, 825, 826, 827, 828 convenivano davanti
al Tribunale di Pordenone Cozzi Maria Iole, Del Colle Giampiero e Marina, e la spa

toccando lo spigolo dell’ex stalla e passando per il cippo esistente e rilevato tra la
proprietà degli attori e quello della Com. Im., insistendo in via subordinata per
l’accertamento dell’acquisto per usucapione della fascia di terreno tra il confine in
tesi ritenuto e quello indicato dagli attori.
I convenuti resistevano e la spa chiedeva anche i danni per la condotta degli attori.
Espletata ctu, il Tribunale accertava il confine sulla linea posta alla distanza di
m1,15 dalla fascia verso il passaggio campestre della base in blocchi della
recinzione lato mapp. 38 con allineamento parallelo alla recinzione e con
proseguimento in forma rettilinea, condannando gli attori alle spese, decisione
confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza 219 del 27.3.2006, che
rigettava l’appello degli attori basato sull’assunto che il primo giudice aveva deciso
la lite sulla scorta della ctu e del ricorso alle sole mappe catastali, senza esaminare
altri elementi.
La Corte territoriale faceva riferimento ad una planimetria e ad un progetto dei Del
Colle Cozzi con la dichiarazione che la recinzione non correva sul confine di
proprietà proprio con riferimento al lato sul fondo Corrado, alla irrilevanza di un
filare di gelsi, alle mancate contestazioni della ctu, e ad altri elementi.
Ricorrono i Vallerugo Corrado con unico motivo e relativo quesito, illustrati da
memoria, resistono con distinti controricorsi le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Com. Im. per accertare che il confine tra i rispettivi fondi correva in linea retta

Si denunzia violazione dell’art. 950 cc per essere stata esclusa la rilevanza del tipo
di frazionamento allegato alla compravendita 30.5.1973 col quesito se dovesse farsi
riferimento a detto atto di frazionamento.
La censura non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha indicato gli elementi sui quali ha fondato la decisione col

dichiarazione che la recinzione non correva sul confine di proprietà proprio in
relazione al lato sul fondo Corrado, alla irrilevanza di un filare di gelsi, alle mancate
contestazioni della ctu, e ad altri elementi.
La Corte territoriale ha riconosciuto il carattere residuale del ricorso alle risultanze
mappali ai fini della determinazione del confine, concludendo che non appariva
possibile trarre argomento alcuno dall’esame del tipo d’ azionamento n. 61/68
allegato all’atto di compravendita 30.5.1973 in forza del quale i danti causa di parte
appellata avevano acquistato il mappale 35/a ora mapp. 35.
Il ctu aveva osservato che il frazionamento era stato introdotto all’epoca in mappa
senza la linea che risultava evidenziata sulla copia allegata all’atto di CN 30.5.73 n.
37131 notaio Marzona, e proprio dall’esistenza di siffatta linea gli appellanti
avevano invece tratto sostegno alla loro affermazione circa l’arretramento della linea
di confine del mappale 35 rispetto alle risultanze delle mappe catastali.
Ciò posto, la dedotta violazione dell’art. 950 cc, col quesito se dovesse farsi
riferimento all’atto di frazionamento è inammissibile per genericità del quesito e non
supera la motivazione che riferisce degli elementi deducibili dagli atti di causa ed
attacca un profilo non decisivo senza censurare l’affermazione dell’introduzione in
mappa senza la linea che risultava evidenziata nella copia.
Peraltro la originaria richiesta di accertare una linea di confine indicata o l’acquisto
per usucapione della fascia di terreno tra il confine in tesi ritenuto e quello indicato

riferimento ad una planimetria, ad un progetto dei Del Colle Cozzi con la

confligge con l’odierna censura sul mancato riferimento al frazionamento senza dare
la prova rigorosa dei presupposti e delle condizioni per l’accoglimento della
domanda.
Non si contesta la ratio decidendi sulla validità dei titoli e sull’applicabilità dell’art.
950 cc e non si formula censura su vizi motivazionali.

incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
Né è consentito il riesame del merito.
In ogni caso il richiamo ad allegati ad atti notarili presupponeva una censura ex art.
1362 cc ed il quesito è assertivo e tautologico.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese,
liquidate in euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori, in favore di
ciascuna parte costituita.
Roma, 10 aprile 2013.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia

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