Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14440 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18892-2019 proposto da:

V.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

e contro

– intimati –

P.G.E., PE.GI., P.F., in

qualità di eredi del sig. P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEONARDO FILIPPUCCI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.G., AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

V.V. e Traini Vincenzina convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, P.L., all’epoca dei fatti cancelliere della Pretura di Recanati, e B.G., notaio, chiedendone la condanna, eventualmente anche in solido, al risarcimento dei danni subiti: a) il primo, per avere attestato la conformità della copia di un titolo cambiario, oggetto di successivo protesto da parte di B.G., su una copia che non veniva estratta dal titolo, oggetto di sequestro depositato presso la Cancelleria, ma da altra copia fornita dalla BNL; b) il secondo, per non aver rilevato l’incompletezza della copia del titolo, quanto al riferimento alla parola cambiale e alla non leggibilità della domiciliazione del debitore, nè la mancanza dell’apposizione del timbro di protocollazione della BNL sulla cambiale sotto sequestro, che evidenziava la non conformità della copia all’originale.

I convenuti, costituiti in giudizio, contestavano la pretesa attorea.

B.G. otteneva di chiamare in giudizio AXA Assicurazioni per esserne manlevato.

Quest’ultima, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda di manleva per mancanza di copertura assicurativa e per avvenuta prescrizione e, in subordine, rilevava la infondatezza della domanda attorea e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva che si tenesse conto, ai fini della manleva, di un’altra polizza assicurativa stipulata da B.G..

Il giudizio veniva riassunto, dopo il decesso di P.L. e di Traini Vincenzina, da Pe.Gi.En., da Pe.Gi. e da P.F., loro eredi.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 196/2015, respingeva la domanda attorea, ritenendo che la richiesta risarcitoria nei confronti dei convenuti non fosse fornita di prova.

V.V. proponeva appello, censurando la sentenza del giudice di prime cure, per non avere ritenuto provato il danno subito e per violazione del principio del contraddittorio, insisteva chiedendo che fosse espletata CTU grafologica e che fossero ammesse la prova per testi e le querela di falso, rigettate in primo grado.

Gli appellati chiedevano il rigetto del gravame. Gli eredi P., in particolare, reiteravano l’eccezione di difetto di giurisdizione e quella di difetto di legittimazione passiva, indicando quale unico legittimato passivo lo Stato, avendo il loro dante causa agito nell’esercizio della sua funzione pubblicistica di direttore della cancelleria presso la Pretura di Recanati; eccepivano, insieme con B.G., l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c..

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, ritenendo non provate le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’illegittima levata del protesto, sia quanto al paterna d’animo ed alla lesione arrecata alla dignità o integrità morale sia quanto al pignoramento dei beni immobili, alla revoca degli affidamenti concessi dagli istituti di credito, tenuto conto dell’esigua portata del valore del titolo cambiario, pari a lire 2.000.000, e dell’esistenza di una pregressa situazione di difficoltà economica. L’appellante avrebbe dovuto provare non il potenziale pregiudizio derivante dall’iscrizione nel bollettino dei protesti e dalla manifestazione all’esterno della situazione di difficoltà finanziaria, ma che proprio il protesto del titolo avesse inciso negativamente sulla sua immagine e sulla sua reputazione presso i consociati. Negava la prova testimoniale per non avere l’appellante censurato con apposito motivo l’ordinanza di rigetto dell’istanza o l’omessa pronuncia su di essa, in applicazione del principio secondo cui nel giudizio di appello la parte può chiedere l’ammissione di prova nuova, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma non anche riproporre un’istanza istruttoria espressamente disattesa dal giudice di primo grado, senza censurare, con motivo di gravame ad hoc, le ragioni per le quali l’istanza era stata disattesa o respinta. Riteneva irrilevante la copia conforme della cambiale per cui è causa e, quindi, respingeva la domanda di querela di falso. Data l’insussistenza della prova del danno non patrimoniale subito dall’appellante, escludeva che il giudice di prime cure fosse incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato sull’illegittimità dell’operato dei convenuti, avendo deciso sulla base della ragione più liquida.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione V.V., formulando tre motivi.

Resistono e propongono ricorso incidentale Pe.Gi., P.G.E. e P.F., fondato su un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'”Omesso esame su fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione fatti decisivi documentalmente provati ed allegati nel giudizio di primo grado, la cui differente considerazione sarebbe stata idonea a comportare una decisione diversa”.

Il ricorrente assume di aver provato documentalmente il nesso eziologico tra il comportamento illegittimo di P.L. e B.G. e il dissesto finanziario derivatone, producendo i pagamenti che gli erano stati ingiunti, l’iscrizione di ipoteca immobiliare sui beni di T.V. con relativa espropriazione, il decreto di archiviazione per prescrizione del reato nei confronti di P.L. e di B.G., ove si precisava che “il documento costituito dalla copia conforme della cambiale emessa dal V. in favore di G.P. protestata in data 24/10/1989, si rileva incidentalmente in questa sede costituisce certamente un falso”.

Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche a non considerare la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, u.c., in cui è incorso il ricorrente deducendolo in presenza di una doppia decisione conforme sulle stesse questioni di fatto, deve tenersi conto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esso non può essere utilizzato per lamentare l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, da intendersi come un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, sia stato, come in questo caso, comunque preso in considerazione dal giudice.

Non può che concludersi che la censura sollevata mira esclusivamente ad accreditare una inammissibile ricostruzione della vicenda del tutto divergente da quella compiuta dai giudici di merito. Nel giudizio di legittimità, però, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.

Che l’ubi consistam delle doglianze mosse alla sentenza impugnata sia quello descritto è confermato anche dalla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., che avrebbe dovuto essere fatta valere invocando non già un error in iudicando, bensì lamentando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e che risulta, comunque, formulata in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è concepibile, infatti, solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) (cfr. Cass. 10/06/2016, n. 11892 e successiva giurisprudenza conforme).

Complessivamente, il motivo è, dunque, da dichiarare inammissibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'”Ingiusta mancata ammissione delle istanze istruttorie – violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili le richieste istruttorie formulate, essendo stati acquisiti sufficienti elementi per addivenire ad una corretta decisione della controversia in esame.

Esso è inammissibile, in primo luogo, per difetto di specificità, in quanto prospettato in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4: qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.

Va segnalato, in aggiunta, che anche questo motivo è introdotto attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella fattispecie precluso per cd. “doppia conforme”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter c.p.c..

3 Con il terzo motivo il ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata la “Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale errato nell’invocare il principio della ragione più liquida, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’operato degli appellati, ovverosia quel tassello essenziale per giungere anche alla prova del danno e del nesso eziologico con l’evento”.

Il motivo deve essere rigettato.

Quand’anche fosse risultato accertato il comportamento illegittimo di P.L. e di B.G., il ricorrente non avrebbe ottenuto l’accoglimento della propria pretesa risarcitoria, perchè il danno risarcibile non è quello consistente nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, bensì solo quello che abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio – da intendersi in senso lato – della vittima, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito ascritto al soggetto agente.

Il principio della ragione più liquida risulta correttamente invocato ed applicato dalla sentenza impugnata, perchè ha permesso di adottare una statuizione pienamente rispondente alle esigenze di sintesi processuale e di celerità del giudizio, sostituendo il “profilo di evidenza” a quello dell’ordine logico di esame dei motivi, e privilegiando la soluzione immediata della vicenda contenziosa, decidendo prima (temporalmente) una questione posta più a valle, in quanto più agevole e in grado di risolvere la materia del contendere.

Ricorso incidentale.

4. Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la “Violazione e/ falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza gravata ritenuto P.L. legittimato passivo dell’azione risarcitoria, nonostante l’assenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 22 e 23”.

Il motivo è assorbito.

5. In conclusione, il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è da considerarsi assorbito.

6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti incidentali, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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