Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14440 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28684/2012 proposto da:

E.S., B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDI RUSTICI TOSCANI SRL, (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

FONDI RUSTICI TOSCANI SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico Dott. B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

MANETTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

B.M. (OMISSIS), E.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 867/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato PAOLO MANETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.M., E.S., B.M., Bi.St. hanno chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Lire 133.022.867 nei confronti della societa’ Fondi Rustici S.r.l. per lavori di miglioria eseguiti in un fabbricato rurale condotto in locazione in forza di contratto verbale stipulato nel 1964, successivamente rinnovato per iscritto nel 1983. La societa’ proprietaria dell’immobile presentava opposizione e il tribunale emetteva condanna al pagamento della minor somma di Euro 14.155,20, riconoscendo solo il valore delle spese sostenute dai conduttori.

2. La Corte d’appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che non fosse ammissibile la prova testimoniale (la quale aveva ad oggetto l’assenso dei proprietari alla esecuzione dei lavori descritti nell’accertamento tecnico preventivo), in quanto contrastante con la previsione contrattuale (formulata per iscritto fin dal 1965, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti) che l’immobile si trovasse in buone condizioni al momento della concessione in locazione. Caduta la prova testimoniale, che secondo la Corte costituiva il fondamento della pronuncia di primo grado, ne conseguiva il rigetto della domanda attorea.

3. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione B.M. ed E.S., anche nei confronti di B.M. e Bi.St., gia’ litisconsorti nei gradi di merito, affidandolo a tre motivi.

4. Resiste con controricorso Fondi Rustici S.r.l., presentando ricorso incidentale per violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Fondi Rustici S.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, B.M. ed E.S. deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., rilevando che il passaggio su cui si fonda la decisione della Corte d’appello non e’ altro che la semplice descrizione dell’immobile e non un patto rilevante ai sensi dell’art. 2722. Osservano, poi, che la c.t.u. non e’ una prova testimoniale e che pertanto ad essa non e’ applicabile il divieto di prova in oggetto; al contrario, la consulenza poteva essere considerata come un indizio di prova che legittimava l’assunzione della prova testimoniale.

2. Il ricorso e’ infondato. L’art. 2722, fa divieto di testimonianza per la prova di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento; i patti rilevanti ai sensi dell’art. 2722, non sono, dunque, quelli contenuti nel documento, ma quelli oggetto di prova e contrastanti con il contenuto documentale. Nel caso di specie, il fatto oggetto di prova era quello relativo all’accordo pattizio per eseguire lavori di miglioria dell’immobile, ma, dice la Corte, questo patto aggiunto e non scritto si troverebbe in contraddizione logica con la clausola contrattuale in cui si dava atto che l’immobile era in buone condizioni.

3. La motivazione che la Corte ha adottato sul punto non puo’ dirsi certamente ne’ illogica, ne’ contraddittoria; tutt’al piu’ puo’ ritenersi eccessivamente sintetica, dal momento che l’ipotizzato contrasto con il contenuto del contratto, comportando una limitazione alle facolta’ di prova e dunque ai diritti di difesa della parte, avrebbe richiesto un maggior approfondimento.

4. Purtuttavia, i ricorrenti non hanno attaccato la sentenza sotto il profilo motivazionale, bensi’ per violazione di legge, violazione che questa Corte, in difetto dell’indicazione puntuale ed esauriente degli elementi di fatto, non e’ in grado di valutare. Anzi, allo stato e sulla base degli elementi noti, non puo’ dirsi realizzata una violazione di legge, atteso che la Corte ha fatto corretta applicazione dell’art. 2722 c.c., censurandosi piuttosto la ritenuta contraddittorieta’ tra il contenuto documentale e la prova da introdurre. Ma cio’ attiene ad una valutazione di fatto e non puo’ pertanto essere censurato sotto il profilo della violazione di legge.

5. Sono certamente infondate, poi, le censure relative alla consulenza tecnica; la Corte d’appello, infatti, non ha svolto alcuna affermazione in ordine alla inutilizzabilita’ di tale mezzo di prova, limitandosi ad osservare che il venir meno della prova testimoniale comportava l’assenza di prova in ordine agli accordi convenzionali tra le parti (per cui la quantificazione dei lavori era irrilevante).

6. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1342 c.c., con riferimento al contratto di locazione del 1965, affermando che le norme relative ai contratti scritti su moduli e formulari prevedono la specifica sottoscrizione di quanto imponga oneri o limitazioni.

7. Il motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, oltre che del tutto generico sia in ordine alle formalita’ contrattuali, sia in ordine alla natura vessatoria della clausola. L’oggetto della specifica sottoscrizione avrebbe dovuto essere, secondo parte ricorrente, il buono stato locativo dell’immobile, ma e’ piu’ che evidente che la descrizione dell’oggetto del contratto non possa costituire clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1340 c.c. e segg.; al fine di ottemperare all’onere di specificita’, i ricorrenti avrebbero quantomeno dovuto indicare con precisione la parte del contratto oggetto di inefficacia e lo specifico inquadramento in una delle categorie previste dell’art. 1341 c.c., comma 2, non essendo certamente idonea la generica indicazione di “quanto imponga oneri o limitazioni”. Inoltre, i ricorrenti si limitano ad affermare che il contratto del 1975 e’ stato redatto su un “modulo”, senza minimamente argomentare in merito.

8. Con un terzo motivo di ricorso si lamenta il mancato esame di un documento decisivo ai fini della decisione, e cioe’ il mancato esame delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, che fornivano la prova dell’effettuazione delle opere di ristrutturazione. Il motivo e’ inammissibile sotto plurimi profili: innanzitutto e’ assolutamente generico e non argomenta in ordine alla decisivita’ della prova. In secondo luogo, svolge considerazioni di merito in ordine al contenuto della prova, quanto agli accertamenti ivi contenuti, che non risultano affatto dalla sentenza impugnata. In terzo luogo, non tiene conto del fatto che la decisione sulla inutilizzabilita’ delle prove testimoniali rendeva superfluo l’esame dell’accertamento tecnico preventivo, venendo meno la prova degli accordi convenzionali.

9. Quanto al motivo incidentale – con il quale si e’ dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla domanda di restituzione dell’importo gia’ corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado -, la domanda va accolta perche’ la Corte d’appello, pur dando atto del motivo di impugnazione, ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito, incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 112 c.p.c., correttamente denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622; Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014, Rv. 631333).

10. In relazione alla predetta domanda, peraltro, non puo’ provvedere direttamente questa Corte, atteso che manca la prova certa dell’avvenuto pagamento e del suo momento; la parte si limita ad affermare di aver prodotto in giudizio la raccomandata del 30.06.2006 dell’avv. Bissi e l’assegno circolare relativo, ma poi afferma e chiede gli interessi dal 30.05.2006, cosi’ introducendo elementi di contraddittorieta’, oltre che di incertezza, che implicano accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimita’ (tanto piu’ in costanza di una mancata indicazione della precisa collocazione dei documenti richiamati e non allegati al ricorso).

11. Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato, mentre va accolto l’incidentale, mandandosi al giudice di rinvio di provvedere sulla domanda di restituzione e sulle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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