Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1444 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARTICA di SCIAMARELLA V. & C. SAS con sede in (OMISSIS), in

persona del

legale rappresentante pro tempore S.V.,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. VINCENZO GIORDANO, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico, 35, presso lo studio dell’Avv. Fabio Accardo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 34, in data 16/02/2006, depositata

il 20 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, con cui, veniva rettificato il reddito dichiarato nell’anno 1997 dalla società e dai soci.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria.

Con ricorso notificato il 05 aprile 2007, la società ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede, limitandosi a depositare richiesta di avviso dell’udienza di trattazione.

Con istanza 20.03.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui la società contribuente censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè per omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che con sentenza n. 14815/2008 le SS.UU. hanno affermato il principio, a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815);

Ritenuto che, non avendo al giudizio di che trattasi partecipato anche i soci, in base alle esposte considerazioni ed al richiamato principio, va, in via preliminare, dichiarata la nullità della decisione impugnata e di quella di prime cure e la causa va rimessa alla CTP di Caserta, perchè, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;

Considerato che le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità, avuto riguardo all’epoca di affermazione del principio applicato, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvia alla CTP di Caserta, per i provvedimenti di competenza. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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