Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1444 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7401/14 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele De Luca ed

elettivamente domiciliata in Roma, in via Dei Gandolfi n. 6, presso

l’avv. Alessandra Cardone;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/15/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, emessa il 21 gennaio 2013, depositata il 4

febbraio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre

2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 25/15/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 21 gennaio 2013, depositata il 4 febbraio 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione della cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e recante l’iscrizione dell’importo di Euro 5.996,00 a titolo di Irap dovuta per l’anno 2004, oltre interessi e sanzioni, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione della C.t.p. di Napoli;

secondo la C.t.r, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere di dimostrare di svolgere l’attività di attore-cantante, senza l’ausilio di un’autonoma organizzazione;

il giudice di appello, inoltre, ha affermato che vi sarebbe stata agli atti “la controprova dell’esistenza della struttura organizzativa, dall’esame della dichiarazione dei redditi, laddove sono indicati gli oneri deducibili, sintomatici delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività lavorativa”;

a seguito del ricorso l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della normativa regolamentare della circolare dell’Agenzia delle entrate 13 giugno 2008, n. 45/E, e, ai fini processuali, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

il ricorrente deduce che la sentenza di primo grado, nel ritenere che fosse onere del contribuente dimostrare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, aveva preso le mosse dall’errato presupposto che il contribuente avesse già ottemperato al pagamento dell’Irap per l’anno 2004 e ne avesse chiesto successivamente il rimborso;

invece, nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato la cartella, con la quale l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento dell’Irap 2004, sulla base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

secondo il ricorrente, quindi, sarebbe stato onere dell’Ufficio dimostrare la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imposta Irap;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo il ricorrente, nel caso di specie non ricorrerebbero i requisiti di cui alla normativa istitutiva dell’imposta regionale, sia perchè l’attività artistica, per sua natura, è basata essenzialmente sull’apporto personale dell’artista, sia in quanto non poteva ritenersi sussistente l’autonoma organizzazione per il fatto di avvalersi di mezzi o persone in maniera del tutto occasionale, senza quel coordinamento in grado di generare una capacità produttiva ulteriore ed aggiuntiva;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo il ricorrente, la C.t.r., nell’affermare che il contribuente non aveva dimostrato l’assenza di un’autonoma organizzazione, non aveva in alcun modo esaminato la copiosa documentazione prodotta a tal fine;

con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’omessa motivazione della sentenza impugnata su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo il ricorrente, la C.t.r., nell’affermare che dagli atti fosse emersa la prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, non aveva in alcun modo chiarito quali fossero gli elementi alla base di tale convincimento, essendo del tutto insufficiente il richiamo generico ai costi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza ulteriori specificazioni;

il secondo ed il quarto motivo sono fondati, con conseguente assorbimento dei rimanenti;

in particolare, come è stato detto, “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016);

secondo le S.U. di questa Corte, quindi, il requisito dell’autonoma organizzazione, “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, il quale superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. S.U. 10 maggio 2016, n. 9451 citata);

si è ulteriormente chiarito che “i il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016; vedi anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8728 del 10/04/2018);

dunque, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sè il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione;

in tema di attività artistica o sportiva, si è anche precisato che la natura dell’attività “costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15453 del 21/06/2017; vedi anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2018);

questa Corte ha ritenuto che “l’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (Cass. n. 26991/14);

a tali principi non si è conformato il giudice di appello, il quale, in presenza di un’attività artistica, ha ritenuto di poter desumere l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dai costi emergenti dalla dichiarazione dei redditi, senza specificare la loro natura e consistenza e senza effettuarne alcun esame, disattendendo l’orientamento di questa Corte, secondo cui l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23557/16) e neppure le spese per beni strumentali sono, di per sè, significative (Cass. ord. n. 23552/16);

nè la C.t.r. ha saputo giustificare il convincimento che le spese afferivano all’attività professionale ed erano non occasionali (Cass. ord. n. 1820/17);

pertanto, in accoglimento dei motivi secondo e quarto, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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