Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1444 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1444 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 26562-2008 proposto da:
PERCO

FRANCO

C.F.PRCFNC36C05E098M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE PASCARELLA 23, presso
lo

studio

dell’avvocato

ANDREA

ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato STRADELLA FURIO;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VIA BRUNI 21, IN PERSONA DELL’AMM.RE IN
CARICA;
– intimato

avverso la sentenza n. 414/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/01/2014

di TRIESTE, depositata il 14/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Stradella Furio difensore del

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione.

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo
Franco Perco proponeva opposizione contro il

Tribunale di Trieste in data 15 novembre 2011 e
relativo al pagamento della somma di lire
22.994.951 e accessori in favore del Condominio di
via Bruni n. 21, in Trieste, di cui l’opponente
faceva parte.
A

fondamento

della

opposizione

veniva

principalmente dedotto che il decreto ingiuntivo
non avrebbe potuto essere emesso senza il decorso
di 20 giorni dalla preventiva costituzione in mora,
secondo quanto previsto dal regolamento di
condominio.
Il Condominio resisteva alla opposizione, che
veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con
sentenza in data 11 agosto 2004.
Franco

Perco

proponeva

appello, che

veniva

rigettato dalla Corte di appello di Trieste con
sentenza in data 14 agosto 2007, in base alla
seguente motivazione:
Nel caso, al difetto di preventiva intimazione ad

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decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del

adempiere, il Condominio ha supplito con la
notifica della ingiunzione, venti giorni dopo la
quale il condomino Perco avrebbe dovuto pagare il
debito, al netto di ulteriori spese ed interessi.
Quindi, qui l’opponente Perco

avrebbe dovuto

decreto per il vizio intrinseco in ordine alla
pretesa d’immediato anziché procrastinato pagamento
(con riforma nella parte riguardante la decorrenza
degli interessi e con conseguente liberazione dalle
spese tutte della procedura monitoria).
Invece l’opponente ha chiesto l’annullamento (o
quant’altro), ma in toto, non limitatamente alla
decorrenza degli interessi e alle spese del
monitorio. Ma tale istanza è palesemente infondata,
sussistendo il debito in linea capitale a carico
del Perco, per l’intero importo ingiunto.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per
cassazione Franco Perco, con tre motivi.
Il Condominio non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, premesso che la
disposizione del regolamento condominiale doveva
considerarsi

valida, non essendo per la sua

approvazione

necessaria il consenso unanime dei

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proporre opposizione, chiedere l’annullamento del

condomini, questione che peraltro la sentenza
impugnata ha ritenuto irrilevante, ribadisce la
tesi secondo la quale la preventiva costituzione in
mora costituiva condizione di proponibilità della
domanda.

In sostanza la Corte di appello ha affermato che
la notifica del decreto ingiuntivo costituiva
idonea messa in mora e poiché a seguito della
opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un
ordinario giudizio di cognizione, la domanda del
condominio andava accolta.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che nel
più (richiesta di annullamento totale del decreto
ingiuntivo) è compreso anche il meno, costituito
dalla fondatezza della opposizione nei limiti delle
spese legali e degli interessi non dovuti, per cui
i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere in
tali limiti l’opposizione e revocare il decreto
ingiuntivo.
Il motivo è inammissibile, in considerazione della
novità della questione che ne costituisce
l’oggetto, a prescindere dal fatto che, secondo
quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’attuale
ricorrente ha sempre insistito per l’accoglimento

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Il motivo è infondato.

In toto delle opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo il ricorrente ribadisce la
tesi della improponibilità della domanda, in
considerazione della mancata preventiva messa in
mora e del decorso del termine di venti giorni. Il

argomentazioni svolte in sede di esame del primo
motivo.
In definitiva il ricorso va rigettato. Non avendo
il Condominio svolto attività difensiva in questa
sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle
spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma, 10 dicembre 2013
IL PRESIDENTE ELATORE

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t

motivo è infondato alla stregua delle

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