Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1444 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25856-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma del Tribunale stessa sede, ha rigettato il ricorso di M.A., dipendente dell’impresa ” P.M. Ambiente s.p.a., incaricata dalla Società Trenitalia s.p.a. della pulizia delle stazioni ferroviarie della Campania, rivolto a sentir dichiarare la responsabilità solidale della committente, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, alla corresponsione di Euro 11.684,66 a titolo del t.f.r. maturato in virtù del rapporto di lavoro dipendente intercorso con l’appaltatrice dal settembre 2002 all’agosto 2009;

la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda, sul presupposto che l’art. 29, nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis alla fattispecie, non contemplasse il t.f.r. tra le voci retributive per le quali operava la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, e che soltanto con il D.L. n. 5 del 2012 (art. 21, comma 1), conv. in L. n. 35 del 2012, il legislatore aveva definitivamente disposto che le quote di t.f.r. dovute per i periodi di esecuzione dell’appalto dovessero considerarsi incluse fra le voci retributive il cui pagamento può essere richiesto anche al committente, in virtù del vincolo di solidarietà con l’appaltatore;

la cassazione della sentenza è domandata da M.A. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; Trenitalia s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012, convertito con modifiche in L. n. 35 del 2012”; con la legge di modifica il legislatore, lungi dall’introdurre un nuovo precetto, avrebbe inteso unicamente esplicitare un elemento già ricavabile dalla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, al fine di eliminare in radice eventuali dubbi sollevati in merito alla norma originaria;

il motivo merita accoglimento;

il D.L. n. 5 del 2012, conv. con mod. nella L. n. 35 del 2012, ha espressamente previsto all’art. 21, rubricato “Responsabilità solidale negli appalti”, che “Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto…””;

quanto alle quote di t.f.r. maturate precedentemente al sopraggiungere di tale modifica legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che per le stesse debba valere altresì il principio di solidarietà fra appaltante e appaltatore in virtù della natura di retribuzione differita del t.f.r. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 164 del 2016; Cass. n. 11479 del 2013; Cass. n. 19291 del 2011), atteso che le quote di t.f.r. maturate sotto il vecchio regime possono essere comunque ricomprese a pieno titolo fra i “trattamenti retributivi” previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nella sua versione originaria; sul piano del diritto positivo, siffatta interpretazione avrebbe trovato conferma nell’esplicita previsione del regime di solidarietà fra committente e concessionario, da parte del D.L. n. 5 del 2012, conv. con modifiche nella L. n. 35 del 2012 (Cass. n. 10731 del 2016);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA