Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1444 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1444 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 8542/2012 proposto da:
Banca Popolare di Ancona S.p.a.,

C .0
in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Donatello n.23,

presso lo studio dell’avvocato Villa Piergiorgio,

rappresentata e difesa dall’avvocato

Bertola Massimo, giusta

procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento di Piermattei Lorenzo, nonché della FROS S.a.s di Orsetti
Francesco, gia’ SIRA S.a.s. Cucine Componibili di Righetti Alessandro
e già SIRA S.p.a. Cucine Componibili, in persona del legale

Data pubblicazione: 19/01/2018

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato Carlo Strinati, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il
12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/09/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
il tribunale di Macerata, con sentenza in data 3-6-2009, dichiarò il
fallimento di Lorenzo Piermattei quale socio accomandante ingeritosi
nell’amministrazione della Fros s.a.s., già Sira s.a.s., già Sira s.p.a.;
la banca popolare di Ancona chiese di essere ammessa al passivo del
fallimento, in privilegio, sulla base di un mutuo fondiario stipulato,
con correlativa iscrizione ipotecaria, 1’8-2-2007, per euro 500.000,00;
il giudice delegato negò l’ammissione, ritenendo la nullità del mutuo o comunque la simulazione o la revocabilità – essendosi trattato di
una forma anomala di pagamento di un debito non scaduto e
considerata la preesistenza di iscrizioni ipotecarie tali da escluderne la
natura fondiaria;
la banca propose opposizione e la curatela eccepì che il contratto di
mutuo era stato preceduto da un prefinanziamento, in due tranche, di
euro 485.000,00, con trasferimento immediato delle somme dal conto
di Piermattei, fideiussore, a quello della Sira, già esposta verso la
stessa banca;

-controricorrente –

a dire della curatela, l’obiettivo finale era stato quello di trasformare
parte del credito chirografario della banca (verso Sira e verso
Piermattei) in un credito ipotecario;
il tribunale di Macerata, disposta una c.t.u., ha rigettato l’opposizione
al passivo ritenendo la nullità per simulazione del contratto di mutuo

il tribunale ha ritenuto che la coincidenza temporale dei singoli
passaggi dell’operazione e la manifesta situazione di crisi della società
deponessero per “l’inesistenza della causa (..) del mutuo fondiario”,
in realtà destinato “a celare un pagamento indiretto inteso ad
abbattere l’esposizione della Sira” e a munire di garanzia ipotecaria il
credito della banca;
secondo la ricostruzione svolta dal giudice a quo, le somme oggetto
del mutuo non erano mai uscite dalla disponibilità della banca
opponente e i passaggi, che le avevano riguardate, erano consistiti in
meri giroconti destinati allo scopo; a sua volta l’ipoteca, costituendo
una prestazione di garanzia non collegabile al mutuo giustappunto
perché simulato, doveva ritenersi sottesa da titolo gratuito, con
conseguente sua revocabilità per gli effetti pregiudizievoli ben noti
alla banca;
il tribunale confermava, quindi, il decreto del giudice delegato, non
reputando possibile ammettere il credito in via chirografaria in difetto
di una domanda in tal senso;
la banca popolare di Ancona ha proposto ricorso per cassazione
articolato in quattro motivi;
la curatela del fallimento si è costituita con controricorso e ha
depositato una memoria.
Considerato che:

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e l’inefficacia della correlata iscrizione ipotecaria;

col primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art.
93 legge fall. e comunque il vizio di motivazione su punti decisivi, la
ricorrente censura la decisione innanzi tutto nella statuizione finale, in
quanto la domanda di ammissione del credito in via privilegiata
avrebbe dovuto considerarsi comprensiva della pretesa di

prelazione;
il motivo è palesemente fondato, giacché la domanda di ammissione
al passivo, sia pure con prelazione ipotecaria, ha per oggetto
immediato il riconoscimento del credito, e dunque contiene,
diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Macerata, la
domanda di ammissione in chirografo per il caso di mancato
riconoscimento della prelazione;
col secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione e
l’error in iudicando con riferimento alla questione della inesistenza
della causa del mutuo per difetto di traditi° e per la finalizzazione a
trasformare in ipotecario un anteriore credito (chirografario) vantato
dalla banca nei confronti della società Sira e del fideiussore: invero la
diminuzione dell’esposizione di questa società (da euro 810 mil. a
euro 310 mil.) a seguito dei prefinanziamenti ottenuti da Piermattei e
dei susseguenti bonifici da esso effettuati sul conto della società era
da considerare sintomatica, secondo la ricorrente, del fine di
ristrutturazione del debito di Sira, mediante operazioni di
rifinanziamento da parte del socio;
col terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’error
in iudicando

commesso dal tribunale in ordine alla affermata

conseguente gratuità dell’atto di costituzione di ipoteca, ritenuta
revocabile per il pregiudizio apportato alla massa del fallito
Piermattei;
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riconoscimento in chirografo per il caso di disconoscimento della

col quarto motivo infine la banca denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e il vizio di motivazione per non
aver ritenuto decisiva la omessa dimostrazione della preesistenza di
debiti di Piermatei rispetto all’operazione di mutuo, della quale
dimostrazione sarebbe stata onerata la curatela fallimentare;

connessi;
il secondo e il terzo motivo sono fondati, essendo carente, oltre che
contraddittoria, l’argomentazione spesa dal giudice a quo in ordine al
preliminare profilo della nullità del contratto di mutuo per simulazione
e per difetto di causa;
in base al decreto impugnato, il mutuo ipotecario era stato destinato
a celare un pagamento indiretto, teso ad abbattere l’esposizione della
società;
per quanto il tribunale non abbia infine stabilito se tale destinazione
fosse stata o meno esplicitamente convenuta tra le parti del contratto
sotto pena di invalidità, per modo da qualificare l’operazione
sottostante come di mutuo di scopo convenzionale, vi è che il
finanziamento era stato, anche secondo il tribunale, effettivamente
erogato; il che del resto è dedotto dalla stessa curatela del fallimento
nel proprio controricorso;
il fine di abbattimento dell’esposizione di Sira era stato raggiunto sempre secondo il tribunale – tramite le somme che, ottenute a
mutuo, erano state dal socio girate sul conto della società;
ora in una tale situazione di fatto, la causa del mutuo non poteva
ritenersi inesistente;
questa Corte ha più volte chiarito che il mutuo (o il finanziamento)
fondiario non è, in quanto tale, un mutuo di scopo, non risultando per
la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto
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siffatti mezzi possono essere esaminati unitariamente perché tra loro

mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica
finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; né – si è detto l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della
somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla
possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici

12);
il tribunale ha affermato che, in ragione della cadenza temporale dei
singoli passaggi dell’operazione, il mutuo fondiario era destinato a
celare (id est, a realizzare) il pagamento del debito della società; ma
ciò non è sufficiente a sostenere l’inferenza di mera finalità di
trasformazione di un anteriore debito chirografario (del fideiussore,
oltre che della società) in debito ipotecario, né a contrastare la
diversa conclusione, sostenuta dalla banca, per cui l’operazione era
stata permeata dal fine di rifinanziamento perseguito dal socio
mediante la messa a disposizione di nuova finanza;
ciò semmai il tribunale avrebbe dovuto specificamente accertare alla
stregua delle eccezioni concretamente formulate dalla curatela, e a
questo proposito deve ribadirsi il principio secondo il quale è semmai
revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., e in
ogni caso ex art. 67, secondo comma, la rimessa conseguente alla
concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare
uno scoperto di conto (o un anteriore debito), laddove il mutuo
ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel
contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di
azzerare la preesistente obbligazione;
è opportuno puntualizzare nuovamente che la garanzia ipotecaria non
è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito
preesistente, nei casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire
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o urbani) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; Cass. n. 4792-

contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso,
la garanzia associata a un rischio di credito già in atto (v. Cass. n.
3955-16);
consegue che il punto decisivo della controversia involgeva il tipo di
eccezione sollevata dalla curatela in rapporto al fatto di avere o meno

seppure al fine di abbattere l’esposizione della società, nuova
disponibilità finanziaria;
è certo infatti che di per sé il fine perseguito dal socio, conosciuto (e
approvato) dalla banca mutuante, già creditrice della società e del
socio medesimo (in quanto fideiussore), non può considerarsi
rilevante sul versante della causa del contratto onde escluderne la
consistenza funzionale; può rilevare sul versante dei motivi per i quali
il sovvenuto abbia chiesto e ottenuto il mutuo, giacché la causa della
negoziazione sarebbe in ogni caso avvinta, in equilibrio sinallagmatico
tipico, dalla consegna del denaro al sovvenuto e dal corrispondente
obbligo restitutorio; e una cosa è la nullità del contratto per difetto di
causa, un’altra cosa la questione dei rimedi funzionali revocatori;
l’erroneità della decisione in ordine a tale preliminare profilo – della
asserita mancanza di causa del contratto di mutuo – mina l’ulteriore
ratio decidendi che ha portato il tribunale a ritenere revocabile
l’ipoteca perché “non collegabile al simulato rapporto di mutuo” e
perché sottintendente, quindi, “un atto a titolo gratuito”; tale
conclusione è invero contrastata dall’effettività del mutuo ipotecario
ottenuto dal socio, in collegamento al quale l’ipoteca era stata
concessa;
su tutti codesti profili, quindi, il decreto va cassato;

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il mutuatario Piermattei, socio fideiussore della Sira, acquisito,

il quarto motivo è invece inammissibile, perché postula un sindacato
di fatto in ordine all’affermazione del tribunale secondo la quale
Piermattei era già fideiussore della società Sira;
in codesta affermazione è implicito il riconoscimento della posizione
debitoria personalmente assunta verso la banca, che trova base in un
corrispondente accertamento di fatto del quale la ricorrente intende
surrettiziamente sovvertire l’esito;
alla cassazione del decreto impugnato deve seguire il rinvio della
causa al medesimo tribunale di Macerata che, in diversa
composizione, rinnoverà l’esame dell’opposizione attenendosi ai
principi sopra richiamati;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in
questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, inammissibile il
quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Macerata.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 14 settembre 2017.
Il Funzionario ivaro
Dott.ssa Fabrizia B

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