Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14439 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14573-2019 proposto da:

C.A.P., V.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARCIONE 98, presso lo studio dell’avvocato MARCO COCILOVO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CARMINE PERROTTA, PIETRO CAPASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1518/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.V. e C.A.P. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1518-2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 29 marzo 2018, basandosi su un solo articolato motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso Enel Distribuzione S.p.A..

I ricorrenti espongono di avere convenuto, dinanzi al Tribunale di Avellino, sezione distaccata di Cervinara, Enel Distribuzione S.p.A., perchè fosse condannata a restituire un immobile, insistente sul terreno di loro proprietà, ed a corrispondere loro la relativa indennità di occupazione.

A tal fine assumevano che: a) con atto risalente al 19 ottobre 1998, la Edilfutura S.a.s. aveva ceduto ad C.A.P. i crediti, ancora da quantificare, vantati nei confronti di Enel, derivanti dall’occupazione sine titulo di un locale in muratura, di proprietà della cedente, adibito a cabina di trasformazione; b) nel novembre 2008, avevano acquistato la nuda proprietà – V.V. – e il diritto di usufrutto C.A.P.- del terreno, esteso per mq 96, su cui insisteva la cabina di trasformazione; c) Enel occupava l’immobile adibito a cabina di trasformazione, costruito da Edilfutura, dal 23 dicembre 1993; d) Edilfutura aveva concluso con Enel un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita della suddetta cabina; e) il contratto definitivo non era stato stipulato, sicchè Edilfutura aveva convenuto in giudizio Enel per chiedere la risoluzione per inadempimento del preliminare; f) il Tribunale adito, con sentenza n. 19/01, aveva rigettato la domanda, escludendo che tra le parti si fosse perfezionato alcun contratto, ed aveva accertato che Enel occupava senza alcun titolo l’immobile, che, pertanto, esso doveva essere restituito, con conseguente diritto di Edilimpresa all’indennità per illegittima occupazione; g) detta sentenza aveva effetto di cosa giuridica formale con efficacia esterna che poteva essere fatta valere dagli odierni ricorrenti, essendo C.A.P. cessionaria del credito di Edilimpresa, oltre che titolare del diritto di proprietà dell’immobile.

Enel, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori, per non avere i medesimi fornito la prova di essere, l’una, usufruttuaria, l’altro, titolare della nuda proprietà dell’immobile, contestava la qualità di cessionaria del credito vantato da Edilfutura in capo ad C.A.M.; lamentava l’inopponibilità nei suoi confronti dell’atto di cessione del credito e la nullità dello stesso per genericità ed indeterminatezza dell’oggetto; insisteva perchè fosse affermata la legittimità dell’occupazione della cabina destinata alla collocazione degli impianti di trasformazione dell’energia elettrica al servizio del complesso edilizio realizzato da Edilfutura alla via Lagno di Cervinara, ai sensi del provvedimento Cip N. 42/86; chiedeva, in via riconvenzionale, la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto ai sensi degli artt. 1032 e 1056 c.c. e T.U. n. 1775 del 1933, art. 119.

Il Tribunale di Avellino, sezione distaccata di Cervinara, con sentenza n. 44/2009, accoglieva la domanda di corresponsione dell’indennizzo per occupazione abusiva in favore di C.A.M., cessionaria del credito di Edilfutura, disattendeva la domanda di restituzione della cabina, per difetto di legittimazione attiva degli attori, respingeva la domanda riconvenzionale, reputandola tardiva.

Gli odierni ricorrenti proponevano appello avverso la suddetta pronuncia, ritenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione rispetto alla domanda restitutoria; con appello incidentale, Enel chiedeva il rigetto della domanda relativa al pagamento dell’indennità di occupazione e degli interessi e la condanna di C.A.P. a restituire le somme corrispostele in esecuzione della sentenza di prime cure o, in subordine, la riduzione dell’importo liquidatole.

La Corte d’Appello di Napoli, con la pronuncia oggetto del presente ricorso, rigettava l’appello principale e, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, rideterminava l’importo dell’indennità di occupazione in relazione alla cabina elettrica, fissandolo in Euro 3.915,00; ordinava ad C.A.P. di restituire quanto ricevuto in eccedenza e regolava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorrenti deducono, ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 832 e 2697 c.c. nonchè del provvedimento C.I.P. n. 42/1986, Titolo I, punto 2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione contraddittoria”.

Pur avendo riconosciuto la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile adibito a cabina elettrica in capo a V.V., la Corte d’Appello – secondo la prospettazione dei ricorrenti – avrebbe rigettato la domanda restitutoria, sul falso ed erroneo presupposto che la sua occupazione fosse stata autorizzata dalla precedente proprietaria, la società Edilfutura, per fornire energia elettrica al complesso immobiliare dalla stessa realizzato. Detta statuizione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non è fonte di un diritto reale sul bene altrui, perciò, una volta che l’attore abbia dimostrato la proprietà del fondo gravato, il convenuto in negatoria consegue il rigetto della domanda solo mediante la prova dell’acquisto del proprio diritto reale in re aliena (Sez. Un., 13/10/2017, n. 24147).

Per di più, la Corte territoriale non avrebbe considerato il comportamento processuale di Enel, la quale, allo scopo di procurarsi un titolo che la legittimasse ad occupare la cabina, dapprima, aveva tentato di acquistare da Edilfutura la proprietà del bene, poi, aveva cercato di far valere la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto.

Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata, dopo aver illustrato i contrapposti orientamenti di legittimità in ordine alla modifica dell’azione di restituzione in quella di rivendicazione (p. 6) e aver dato atto che sul tema della qualificazione giuridica delle domande di rilascio o consegna di un bene si è delineato un ulteriore contrasto in giurisprudenza (p. 7), ha qualificato, in applicazione delle pronunce n. 14135/2005 e n. 705/2013, quella per cui è causa come azione di rivendicazione, perchè “gli attori non avevano ricollegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Al contrario avevano basato la domanda proposta sulla circostanza di essere, rispettivamente, proprietario ed usufruttaria, deducendo che la detenzione del manufatto da parte della società elettrica era sine titulo” (p. 7).

E dopo aver ritenuto che V.V., in virtù dell’art. 934 c.c., era proprietario anche della cabina elettrica (p. 8), ne aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la detenzione della cabina da parte dell’Enel trovasse idoneo titolo giustificativo nel Provvedimento CIP n. 42/1986, in forza del quale “la domanda di allacciamento per nuovi insediamenti deve contenere (…) l’impegno a rendere disponibili locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle cabine di trasformazione eventualmente occorrenti”, a fronte di un compenso che l’impresa fornitrice è tenuta a corrispondere, da commisurarsi al valore di mercato dei locali e dei terreni. In sostanza, la sentenza impugnata negava agli attori il diritto alla restituzione del bene.

Lo sforzo argomentativo dei ricorrenti è interamente volto a confutare l’opponibilità dei rapporti obbligatori al titolare del diritto reale, ma non si occupa, invece, della statuizione con cui la Corte d’Appello ha individuato nel provvedimento CIP un titolo opponibile al titolare del diritto reale.

Trova, pertanto, applicazione l’insegnamento di questa Corte secondo cui ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere all’annullamento della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa all’annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, tra le tante, Cass. 31/08/2020, n. 18119).

La censura ricondotta alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non risulta sostenuta dall’assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione. Essa risulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonchè il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario. Peraltro, il fatto omesso risulta ictu oculi sprovvisto di decisività: non si intuisce la ragione per cui il tentativo di Enel di paralizzare la domanda attorea debba costituire un fatto significativo che ove preso in considerazione avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA