Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14439 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28583/2012 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio LEGALE SALMERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI VIOLI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria nei confronti di L.F., che aveva agito per lo sfratto per morosita’ in relazione all’immobile di sua proprieta’ situato in (OMISSIS).

2. La Corte d’appello aveva ritenuto di compensare le spese giudiziali sulla considerazione che l’azione di risoluzione, sebbene infondata in relazione alla mancanza di sistematicita’ del ritardo nei pagamenti, era comunque fondata su una esistente e ripetuta morosita’ del conduttore, mentre la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento per lite temeraria era infondata. La compensazione era dunque fondata sia sulla natura dell’azione proposta in giudizio, sia sulla reciproca soccombenza.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione P.A., affidandolo a tre motivi. Resiste con controricorso L.F..

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 88 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria, sul presupposto della mancata arbitrarieta’ della pretesa azionata in giudizio.

2. Il motivo di ricorso non puo’ essere accolto, atteso che, lungi dall’indicare precise violazioni nell’applicazione delle norme giuridiche richiamate nella rubrica, contesta le conclusioni di merito cui e’ giunta la Corte d’appello in ordine alla valutazione del comportamento della L.. Del tutto irrilevanti, ai fini della presente causa, le considerazioni in merito all’esistenza di un’altra procedura di sfratto, non impugnata, atteso che il motivo di mancata impugnazione nell’altro procedimento e’ dovuto proprio al fatto che le spese erano state cola’ compensate, cio’ manifestando non la malafede dell’odierna resistente, bensi’ un comportamento coerente della stessa. Le censure relative alla prova del danno restano assorbite dalle superiori considerazioni in ordine alla inammissibilita’ del motivo principale.

3. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta illogicita’ e contraddittorieta’ del motivo che ha escluso la soccombenza totale dell’appellante. Anche questa censura e’ inammissibile; innanzitutto, si deve rilevare che l’art. 360 c.p.c., pur nella sua vecchia formulazione, consente l’impugnazione della motivazione e cioe’ delle ragioni della sentenza, e non invece dei motivi, che attengono piuttosto al contenuto del ricorso. Cio’ detto e facendo riferimento al contenuto sostanziale del secondo motivo, peraltro piuttosto generico, si osserva che la motivazione della Corte d’appello non e’ affatto illogica, ne’ contraddittoria; il ricorrente continua a svolgere censure di merito in ordine alle valutazioni del giudice di secondo grado, senza indicare in modo specifico i vizi che renderebbero la motivazione non comprensibile o priva di logicita’.

4. Con il terzo motivo di ricorso deduce insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione nel punto in cui ha escluso la responsabilita’ aggravata della L.; valga quanto detto in ordine al motivo precedente, con la precisazione che le considerazioni sulla “malafede” di controparte sono assolutamente generiche, e quindi inammissibili, e che l’inammissibilita’ delle censure relative alla sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilita’ aggravata rende superfluo l’esame delle doglianze relative alla prova del danno, su cui si incentra gran parte del terzo motivo di ricorso. Il motivo, peraltro, neppure si confronta con la motivazione della Corte, laddove afferma l’incompatibilita’ tra la responsabilita’ aggravata ed i (ritenuti) presupposti per la compensazione delle spese tra le parti.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA